Inviato esito

Gara #25

Concessione Servizio di Asilo Nido Comunale. Anni educativi 2020/21-2021/22-2022/23.
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Informazioni appalto

03/07/2020
Aperta
Servizi
€ 2.395.533,00

Categorie merceologiche

80 - Servizi di istruzione e formazione

Lotti

Inviato esito
1
8354573BBB
J82G20001370004
Qualità prezzo
Concessione Servizio di Asilo Nido Comunale. Anni educativi 2020/21-2021/22-2022/23.
Affidamento della concessione del Servizio di Asilo Nido “V.Cavaliere” del Comune di Mesagne, per anni 3 oltre ad eventuale proroga di anni 2 (due).
€ 2.375.033,00
€ 0,00
€ 20.500,00
€ 0,00
2410 26/10/2020
Codice Fiscale Denominazione Ruolo
05325511003 LA SCINTILLA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
Visualizza partecipanti

Commissione valutatrice

1911
04/09/2020
Cognome Nome Ruolo
PALANA STEFANIA COMMISSARIO
SIODAMBRO FRANCESCO COMMISSARIO
CIVINO FRANCESCO PRESIDENTE

Scadenze

21/08/2020 12:00
31/08/2020 12:00
07/09/2020 09:00

Allegati

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03/08/2023 12:21
3.87 MB
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03/08/2023 12:21
53.42 kB
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03/08/2023 12:21
161.88 kB

Chiarimenti

22/07/2020 09:20
Quesito #1
Nella Parte IV _ criteri di selezione del Disciplinare e nel DGUE nella sezione D ( in DGUE sezione C) il possesso del Certificati dei sistemi di qualità e Norme ambientali pare siano indicati quali requisiti di selezione per la partecipazione , mentre gli stessi NON SONO INDICATI nei REQUISITI GENERALI (punto 6) e successivi (punti 7,,7.1,7.2, 7.3 del Disciplinare e art. 10 del Capitolato- requisiti speciali e mezzi di prova, requisiti di Idoneità, nè indicati alla sezione III del Bando di Gara. Altresì al possesso delle certificazioni indicate sono attribuiti specifici punteggi in sede di valutazione. Pertantosi chiede se le certificazioni ambientali UNI ISO 14001 e quelle del Sistema di gestione di sicurezza e ssalute, siano pertinenti per il servizio oggetto di gara. 
 
28/07/2020 11:56
Risposta
L’allegato DGUE è semplicemente un modello generale del quale vanno compilate solo le parti inerenti la gara in oggetto; pertanto è chiaro che le voci riguardanti il possesso dei Certificati dei sistemi di qualità e norme ambientali indicati quali requisiti per la partecipazione non vanno prese in considerazione.
Riguardo alle certificazioni ambientali UNI ISO 14001 e quelle del Sistema di gestione di sicurezza e salute, l’Amministrazione ha ritenuto di prevedere dei punteggi per l’offerta tecnica che, ovviamente, saranno oggetto di valutazione solo nel caso l’operatore economico ne sia in possesso. In ogni caso, la carenza degli stessi non pregiudica la partecipazione alla gara, in quanto non rientranti nei requisiti generali di partecipazione.

Il RUP
Dott.ssa Concetta Franco
 
21/07/2020 12:45
Quesito #2
Si chiede un chiarimento relativo al numero delle pagine dell’elaborato tecnico, al punto 2.1 pg. 16 del Disciplinare si legge che deve essere composto da 20 pagine, mentre nell’articolo 14 OFFERTA TECNICA del Capitolato, l’elaborato deve essere di n. 50 pagine esclusi gli allegati e le schede tecniche. In relazione alla complessità e all’articolazione del servizio, si chiedono chiarimenti, al fine di formulare un elaborato conforme. 
28/07/2020 11:59
Risposta
Fermo restando che il numero massimo di facciate prescritte per gli elaborati tecnici devono essere sempre ritenuti quali mere indicazioni di massima, si rappresenta che in merito ai rapporti tra le varie fonti che concorrono alla disciplina della gara, in base anche a quanto da ultimo precisato dal Cons. St., Sez. III, 18 ottobre 2018, n. 5968 e dal TAR Veneto, Sez. I, sent. 9 maggio 2018, n. 489, il disciplinare ed il capitolato speciale d’appalto hanno ciascuno una propria autonomia e peculiare funzione: il primo, detta le regole per il procedimento di gara, mentre, il secondo, detta le regole per quanto riguarda gli aspetti tecnici, anche in funzione dell’assumendo vincolo contrattuale. Pertanto, trattandosi nel caso di specie di questione attinente esclusivamente alle regole per il procedimento di gara, deve farsi unicamente riferimento al numero di venti facciate prescritte dal disciplinare.

Il RUP
Dott.ssa Concetta Franco
 
29/07/2020 14:25
Quesito #3
Buongiorno,
In relazione alla partecipazione alla gara da parte di costituenda ATI, si chiede se le quote di partecipazione all’ATI in caso di aggiudicazione devono essere coincidenti con le quote di requisiti dichiarati, posto che in più occasioni la giurisprudenza ha già dichiarato che le quote di requisiti dichiarate dall’ATI e le quote di partecipazione dichiarate nell’impegno alla costituzione dell’ATI non devono necessariamente coincidere.
Distinti saluti
03/08/2020 11:50
Risposta
Il Consiglio di Stato (Cons. St., Sez. III, sent. n. 491 del 21 gennaio 2019) ha recentemente affermato che negli appalti di servizi e forniture non vige ex lege il principio di necessaria corrispondenza tra la qualificazione di ciascuna impresa e la quota della prestazione di rispettiva pertinenza, essendo la relativa disciplina rimessa alle disposizioni della lex specialis della gara, sicché per i servizi e forniture, per i quali non vi è un sistema di qualificazione SOA normativo, spetta alla stazione appaltante decidere se introdurre sistemi di qualificazione e in che misura disporne la ripetizione in sede di ATI.
Pertanto, alla luce della suddetta sentenza, nel caso di specie deve farsi riferimento unicamente a quanto stabilito negli atti di gara e, in particolare, al paragrafo 7.4 del Disciplinare, ove si esplicitano le quote di qualificazione che ciascun concorrente appartenente all’ATI deve possedere.
Cordiali saluti.
                                                                                               Il RUP
                                                                                   Dott.ssa Concetta Franco
12/08/2020 12:32
Quesito #4
In merito alla gara in oggetto, si chiede un chiarimento relativo al punto 2 del PIANO TECNICO ORGANIZZATIVO  e nello specifico il punto “Formazione prodotta direttamente o parteciapta all’esterno dell’organizzazione”. Si chiede se è da intendersi solo quella pregressa oppure quella che si intende produrre nel corso della gestione? E per quella pregressa  quale è l’arco temporale a cui riferirsi? 
18/08/2020 09:05
Risposta
La “Formazione prodotta direttamente o partecipata all’esterno dell’organizzazione” di cui al punto 2 del “PIANO TECNICO ORGANIZZATIVO” previsto dagli atti di gara, si riferisce esclusivamente all’attività formativa che i concorrenti intendono erogare nel corso della gestione del servizio in concessione.

IL RUP
Dott.ssa Concetta Franco
11/08/2020 10:23
Quesito #5
Nella generazione del PASSOE si evince che il codice CIG non è ancora valido 
inoltre chiediamo se l’OFFERTA ECONOMICA deve possedere la marcatura temporale oppure solo la firma digitale? 
18/08/2020 09:09
Risposta
Il codice CIG valido è il seguente: 8354573BBB.
Riguardo invece l’offerta economica, il rinvio al paragrafo 15.1 di cui al paragrafo 17 del Disciplinare si riferisce unicamente alle modalità di sottoscrizione e non alla marcatura temporale, prevista solo per la domanda.
Pertanto, per l’offerta economica non è prevista alcuna marcatura temporale ma solo la firma digitale.

IL RUP
Dott.ssa Concetta Franco
20/08/2020 20:51
Quesito #6
Quando è possibile visionare la struttura?
21/08/2020 13:04
Risposta
E’ possibile visionare la struttura previo appuntamento che si potrà concordare chiamando, in orario di ufficio (dal Lunedi al Venerdì dalle ore 9.00 alle 13.30, il Giovedì dalla ore 9.00 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00), ai seguneti numeri di telefono:
0831/732292 – Dott. Glauco Caniglia
0831732248 – Sig.ra Donatella Farella
Cordiali saluti.
20/08/2020 20:50
Quesito #7
Si premette che la nostra Cooperativa attualmente ha in concessione 4 strutture Pubbliche adibite ad Asilo Nido ex art. 53 del Regolamento Regione Puglia n. 4/2007e ss.mm.ii.. Tale condizione non ci permette di ottenere dal Committente che cede in concessione l’immobile adibito al servizio una certificazione dell’importo fatturato.
Con riferimento al requisito di cui alla lettera a) dell’art. 7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, si chiede se lo stesso può considerarsi soddisfatto con i contratti di concessione delle strutture gestite e/o mediante produzione di copia del provvedimento di rinnovo di una delle concessioni da cui si evince il soddisfacimento della Pubblica Amministrazione per il servizio erogato.
Svolgendo l’attività a favore delle famiglie che pagano una retta privata o aderiscono ai Buoni Servizio della Regione Puglia, la Cooperativa non ha la possibilità di farsi certificare l’importo complessivo dal Committente che cede in concessione l’immobile adibito al servizio. Possiamo però produrre i nostri bilanci e/o le fatture emesse nei confronti dei privati e degli Ambiti Sociali a comprova del requisito economico.
24/08/2020 11:39
Risposta
Con riferimento al “requisito di capacità tecnica e professionale” di cui al paragrafo 7.3 del disciplinare, lo stesso può essere soddisfatto con la presentazione in originale o copia conforme di certificato rilasciato dalle Amministrazioni concedenti, ove risulti indicato l’oggetto della concessione, il periodo di esecuzione e l’importo del canone di concessione ove previsto.
L’importo complessivo, viceversa, ben potà dimostrarsi con la produzione dei bilanci e/o delle fatture emesse.
Rimane comunque necessaria la presentazione di apposita dichiarazione da parte delle Amministrazioni concedenti che attestino il buon esito e la buona soddisfazione rispetto ai servizi affidati in concessione, non potendosi quest’ultima essere sostituita dalla mera esibizione dei contratti di concessione.

Cordiali saluti.
IL RUP
Dott.ssa Concetta Franco
20/08/2020 12:09
Quesito #8
Salve,
con la presente comunicazione, siamo a richiedere chiarimenti in merito alla procedura in oggetto.
Quesito n.1 – Considerato l’Art. 8 “Clausola sociale” del C.S., i curriculum relativi al personale richiesti all’interno del criterio di valutazione “Modello organizzativo inteso come complesso di figure professionali… “ ( Art. 18.1, Disciplinare) sono da intendersi come indicativi del livello qualitativo-professionale che la Scrivente è in grado di garantire? Se si, chiediamo, inoltre, di sapere se sia sufficiente un cv per ogni figura professionale e se gli stessi siano da considerarsi ulteriori rispetto al computo delle pagine previsto per la redazione dell’offerta.
Quesito n.2 – In merito ai criteri di valutazione “Possesso dei titoli di studio […] in cui si colloca l’oggetto dell’affidamento” e “Possesso di titoli di studio e professionali […] bambini diversamente abili”, si chiede chiarimento circa il/i soggetto/i a cui attribuire il suddetto possesso.
Quesito n.3 – In merito all’Art. 16 del Disciplinare di gara, si chiede di illustrare cosa si intenda per “Tavole grafiche” e da cosa possano essere composte.

Certi di riscontro positivo, l’occasione è lieta per porgere
CORDIALI SALUTI
 
24/08/2020 12:10
Risposta
Con riferimento al quesito n. 1, è evidente che il sub-criterio di valutazione “Modello organizzativo inteso come complesso di figure professionali ...”, di cui al paragrafo 18.1 del Disciplinare, si riferisce al livello qualitativo e professionale che il concorrente dimostra di poter mettere in campo nella gestione del servizio oggetto di gara. pertanto, a tal fine, rileverà non soltanto il curriculum delle figure professionali che faranno parte integrante del servizio o che avranno con lo stesso rapporti continuativi di consulenza, ma anche l’assetto organizzativo che verrà proposto per la migliore gestione del servizio medesimo.
I curricula delle figure professionali suddette, ai sensi del paragrafo 16 del Disciplinare, devono rientrare nell’ambito del computo totale delle 20 facciate della relazione tecnica, fermo restando che tale indicazione, per giurisprudenza oramai consolidata, deve considerarsi meramente indicativa.
Con riferimento al quesito n. 2, il possesso dei titoli di studio professionale si riferisce, ovviamente, al personale impiegato nel servizio oggetto della gara da parte del concorrente.
Infine, con riferimento al quesito n. 3, l’allegazione di “Tavole grafiche” alla relazione tecnica è solo una possibilità offerta ai concorrenti e non un obbligo. Possibilità, appunto, che potranno sfruttare, ove lo ritengano, per presentare tabelle, schemi, foto o quant’altro si ritenga utile a meglio esplicitare aspetti dell’offerta tecnica.

Cordiali saluti.

IL RUP
Dott.ssa Concetta Franco
 
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