Proposta di aggiudicazione
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Gara #18
Servizio unitario di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani del Comune di Mesagne per anni due eventualmente rinnovabile per un ulteiore anno.Informazioni appalto
10/02/2020
Aperta
Servizi
€ 7.033.437,24
ANDRIOLA Francesca
Categorie merceologiche
90
-
Servizi fognari, di raccolta dei rifiuti, di pulizia e ambientali
Lotti
Proposta di aggiudicazione
1
818433246C
J89E19004600004
Qualità prezzo
Servizio unitario di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani del Comune di Mesagne per anni due eventualmente rinnovabile per un ulteiore anno.
Servizio unitario di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani del Comune di Mesagne per anni due eventualmente rinnovabile per un ulteiore anno.
€ 6.998.445,01
€ 0,00
€ 34.992,23
Codice Fiscale | Denominazione | Ruolo |
---|---|---|
04653190654 | TEK.R.A S.r.l. |
Scadenze
28/02/2020 14:00
28/02/2020 14:00
09/03/2020 12:00
10/03/2020 10:00
Avvisi
Allegati
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2.17 MB | |
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1.41 MB | |
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485.26 kB |
Chiarimenti
11/02/2020 12:52
Quesito #1
Buongiorno tra i documenti di gara manca il Capitolato Speciale d’appalto
Cordiali saluti
Cordiali saluti
11/02/2020 13:53
Risposta
Buon giorno per mero errore non era stato inserito.
Cordiali saluti
Cordiali saluti
21/02/2020 13:14
Quesito #2
Buongiorno,
si chiede di chiarire se il possesso del requisito di Capacità Tecnica Professionale di cui alla lettera a) secondo punto
”servizi di igiene urbana analoghi a quello oggetto di gara per almeno 12 mesi continuativi nell’ultimo triennio di attività (2017-2018-2016) con modalità di raccolta porta a porta in almeno un comune, in modo che nei 12 mesi individuati, la popolazione servita sia pari o superiore a 26 mila abitanti”
sia assolto mediante la gestione di più comuni appartenenti ad un unico ARO con il quale l’impresa esecutrice ha stipulato il contratto unitario dei servizi.
Distinti saluti
si chiede di chiarire se il possesso del requisito di Capacità Tecnica Professionale di cui alla lettera a) secondo punto
”servizi di igiene urbana analoghi a quello oggetto di gara per almeno 12 mesi continuativi nell’ultimo triennio di attività (2017-2018-2016) con modalità di raccolta porta a porta in almeno un comune, in modo che nei 12 mesi individuati, la popolazione servita sia pari o superiore a 26 mila abitanti”
sia assolto mediante la gestione di più comuni appartenenti ad un unico ARO con il quale l’impresa esecutrice ha stipulato il contratto unitario dei servizi.
Distinti saluti
27/02/2020 09:28
Risposta
Buongiorno, in merito al queisto proposto si conferma che il possesso del requisito così come esplicitato può essere assolto tramite la gestione di più comuni appartenenti ad un ARO, purchè lo stesso superi il limite di popolazione previsto di 26000 abitatanti e che l’operatore economico risulti unico gestore del servizio stesso.
Cordiali saluti
Cordiali saluti
25/02/2020 12:12
Quesito #3
Spett.le Comune di Mesagne
- in riferimento ai requisiti di idoneità previsti al par. 7.1 del disciplinare di gara alla lettera b) si richiede iscrizione all’Albo Gestori ambientali;
- si chiede di precisare quali sono effettivamente le categorie e classi richieste per poter partecipare alla procedura atteso che la sottocategoria 4bis si rivolge ai piccoli trasportatori e raccoglitori di rottami e permette in via semplificata il trasporto dei rifiuti metallici senza il possesso del conto terzi;
- si chiede di precisare quale classe viene richiesta per la cat. 4 (D o F?) - in riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria previsti al par. 7.2 del disciplinare di gara
- atteso che il bilancio relativo all’anno 2019 alla data di scadenza del termine di presentazione offerte non sarà ancora approvato/depositato si chiede se il triennio da prendere in considerazione possa essere riferito agli anni 2016-2017-2018 - in riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale previsti al par. 7.3 del disciplinare di gara
27/02/2020 09:39
Risposta
Spett.le Operatore Economico, si riscontra il quesito come segue:
1) Si precisa che la cat. richiesta è quella di cui alla cat. 4 D ritenendo la cat. 4F un refuso di stampa del quale non tenere conto
2) Atteso che il bilancio 2019 non è ancora stato depositato dall’ O.E. si accetta come comprova del requisito di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara le annualità 2016-2017-2018
3) In riferimento al requisito di cui al punto 7.3 del disciplinare di gara si conferma quanto previsto dallo stesso e cioè che il requisito professionale deve essere quello di cui alle annualità 2017/2018/2019
1) Si precisa che la cat. richiesta è quella di cui alla cat. 4 D ritenendo la cat. 4F un refuso di stampa del quale non tenere conto
2) Atteso che il bilancio 2019 non è ancora stato depositato dall’ O.E. si accetta come comprova del requisito di cui al punto 7.2 del disciplinare di gara le annualità 2016-2017-2018
3) In riferimento al requisito di cui al punto 7.3 del disciplinare di gara si conferma quanto previsto dallo stesso e cioè che il requisito professionale deve essere quello di cui alle annualità 2017/2018/2019
27/02/2020 11:38
Quesito #4
Spett.le Comune di Mesagne, con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti:
1. in riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria previsti al par. 7.2 lett. c) del disciplinare di gara, si chiede se questi possano essere considerati soddisfatti anche da un’impresa in possesso di un fatturato globale, riferito agli ultimi n.3 esercizi finanziari disponibili, medio annuo superiore a € 7.000.000,00 (esempio 2017 4 milioni, 2018 8 milioni, 2019 10 milioni, media = 7.333.000,00) e non minimo annuo come richiesto;
2. stessa cosa chiedasi per i requisiti di capacità economica e finanziaria previsti al par. 7.2 lett. d) del disciplinare di gara, ovvero se questi possano essere considerati soddisfatti anche da un’impresa in possesso di un fatturato specifico, riferito agli ultimi n.3 esercizi finanziari disponibili, medio annuo superiore a € 3.500.000,00;
3. in riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale previsti al par. 7.3 del disciplinare di gara, si chiede se con la dicitura “uno o più comuni in modo che, nei 12 mesi individuati, la popolazione complessivamente servita sia pari o superiore a 26.000 abitanti” si intenda la gestione del servizio in più comuni anche non appartenenti ad un ARO, che nei 12 mesi individuati, complessivamente come popolazione raggiungano o superino i 26.000 abitanti.
Grazie, cordiali saluti
1. in riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria previsti al par. 7.2 lett. c) del disciplinare di gara, si chiede se questi possano essere considerati soddisfatti anche da un’impresa in possesso di un fatturato globale, riferito agli ultimi n.3 esercizi finanziari disponibili, medio annuo superiore a € 7.000.000,00 (esempio 2017 4 milioni, 2018 8 milioni, 2019 10 milioni, media = 7.333.000,00) e non minimo annuo come richiesto;
2. stessa cosa chiedasi per i requisiti di capacità economica e finanziaria previsti al par. 7.2 lett. d) del disciplinare di gara, ovvero se questi possano essere considerati soddisfatti anche da un’impresa in possesso di un fatturato specifico, riferito agli ultimi n.3 esercizi finanziari disponibili, medio annuo superiore a € 3.500.000,00;
3. in riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale previsti al par. 7.3 del disciplinare di gara, si chiede se con la dicitura “uno o più comuni in modo che, nei 12 mesi individuati, la popolazione complessivamente servita sia pari o superiore a 26.000 abitanti” si intenda la gestione del servizio in più comuni anche non appartenenti ad un ARO, che nei 12 mesi individuati, complessivamente come popolazione raggiungano o superino i 26.000 abitanti.
Grazie, cordiali saluti
27/02/2020 16:02
Risposta
Con riferimento al quesito punto 1) e punto 2) si ribadisce quanto già chiaramente richiesto al disciplinare di gara di cui al punto 7.2 lettera c) e lettera d) dove si evince che il fatturato sia globale che specifico richiesti devono rispondere ad un minino annuo degli ultimi tre esercizi finanziari disponibili. Pertanto non saranno prese in esame le offerte ove l’operatore economico dichiari il possesso di un fatturato medio.
Per quanto riguarda il quesito n. 3 si precisa che ai fini della soddisfazione del requisito richiesto è necessario che l’operatore economico abbia svolto in uno o più comuni, anche non appartenenti ad un ARO, servizi oggetto della gara che complessivamente superino i 26000 abitanti, ma che imprescindibilmente debbano essere stati svolti per dodici mesi continuativi per ciascun contratto relativo ad ogni comune.
Per quanto riguarda il quesito n. 3 si precisa che ai fini della soddisfazione del requisito richiesto è necessario che l’operatore economico abbia svolto in uno o più comuni, anche non appartenenti ad un ARO, servizi oggetto della gara che complessivamente superino i 26000 abitanti, ma che imprescindibilmente debbano essere stati svolti per dodici mesi continuativi per ciascun contratto relativo ad ogni comune.
28/02/2020 10:02
Quesito #5
28/02/2020 – Prot. n.1058-20 NB/dv/sm
Spett.le
Comune di Mesagne
Via Roma 2
72023 Mesagne (BR)
Trasmesso a mezzo TUTTO GARE
Trasmessa a mezzo PEC: appalti@comune.mesagne.br.it
contratti@pec.comune.mesagne.br.it
OGGETTO: Procedura ad evidenza pubblica relativa ad affidamento in appalto del servizio unitario di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani del Comune di Mesagne per anni due eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno. CUP: J89E19004600004 – CPV: 90511100-3 - CIG: 818433246C– Richiesta chiarimenti
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente chiede quanto segue:
Si evidenzia inoltre come nell’allegato “Elenco Personale a tempo indeterminato ASV SPA Cantiere di Mesagne al 01/01/2020” si indicata che la forza del cantiere sia pari a 54 unità.
In attesa di un gentile riscontro si porgono Cordiali Saluti.
Spett.le
Comune di Mesagne
Via Roma 2
72023 Mesagne (BR)
Trasmesso a mezzo TUTTO GARE
Trasmessa a mezzo PEC: appalti@comune.mesagne.br.it
contratti@pec.comune.mesagne.br.it
OGGETTO: Procedura ad evidenza pubblica relativa ad affidamento in appalto del servizio unitario di raccolta, spazzamento, trasporto e conferimento rifiuti solidi urbani del Comune di Mesagne per anni due eventualmente rinnovabile per un ulteriore anno. CUP: J89E19004600004 – CPV: 90511100-3 - CIG: 818433246C– Richiesta chiarimenti
Facendo riferimento alla procedura di cui in oggetto, la nostra Società, interessata alla partecipazione alla gara da Voi bandita, con la presente chiede quanto segue:
- In riferimento al punto 6. “Requisiti generali” del Disciplinare di gara si chiede di mettere a disposizione degli operatori economici il protocollo di legalità;
- In riferimento al punto 7.1 “Requisiti di idoneità” del Disciplinare di gara si chiede conferma che il possesso della sottocategoria 4Bis, la quale si rivolge ai piccoli trasportatori e raccoglitori di rottami, trattasi esclusivamente di refuso.
- In riferimento agli Allegati “Elenco Personale a tempo indeterminato ASV SPA Cantiere di Mesagne al 01/01/2020” e “Relazione Tecnica Illustrativa” si richiede alla Stazione Appaltante quale sia tra i due elenchi forniti, quello da prendere in considerazione in relazione anche alla clausola sociale inerente il passaggio del personale e quindi, quanti siano i lavoratori aventi diritti di passaggio di cantiere. Si prega pertanto di indicare, oltre il numero complessivo, anche il livello e la rispettiva mansione.
Si evidenzia inoltre come nell’allegato “Elenco Personale a tempo indeterminato ASV SPA Cantiere di Mesagne al 01/01/2020” si indicata che la forza del cantiere sia pari a 54 unità.
In attesa di un gentile riscontro si porgono Cordiali Saluti.
28/02/2020 12:21
Risposta
Con riferimento al chiarimento di cui al punto 1 in merito al protocollo di legalità lo stsso risulta a disposizione degli operatori economici in quanto facente parte degli allegati documenti di gara pubblicatisu questo Portale;
Con riferimento al quesito n. 2 il possesso della sottocategoria 4bis deve intendersi esclusivamente un refuso;
In riferimento al quesito n. 3 relativo all’elenco personale a tempo indeterminato a cui applicale la clausola di salvaguardia deve essere preso in considerazione esclusivamente quello fornito dal gestore uscente A.S.V. atteso che quello che si evince dalla relazione tecnica appartiene alla fase progettuale;
Con riferimento al quesito n. 2 il possesso della sottocategoria 4bis deve intendersi esclusivamente un refuso;
In riferimento al quesito n. 3 relativo all’elenco personale a tempo indeterminato a cui applicale la clausola di salvaguardia deve essere preso in considerazione esclusivamente quello fornito dal gestore uscente A.S.V. atteso che quello che si evince dalla relazione tecnica appartiene alla fase progettuale;
28/02/2020 10:55
Quesito #6
A riguardo della Sottocategoria 4 bis si precisa che la normativa vigente di seguito riportata mette in evidenza l’impossibilità di procedere all’iscrizione nella succitata sottocategoria essendo, peraltro, la scrivente già in possesso di autorizzazione al trasporto di rifiuti speciali non pericolosi di cui alla categoria 4.
Tale sottocategoria è di fatto pertinente ai microraccoglitori i quali hanno l’obbligo di iscriversi.
Si chiede di chiarire pertanto se il mancato possesso della sottocategoira 4 è motivo di esclusione.
“ L’iscrizione nella sottocategoria 4bis consente alle imprese l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nel rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi previsti. L’iscrizione in tale sottocategoria non consente la contemporanea iscrizione nelle categorie dell’Albo relative al trasporto dei rifiuti: l’impresa che richiederà l’iscrizione nella categoria 4bis non potrà essere iscritta contemporaneamente in un’altra categoria del trasporto, né ordinaria, né semplificata. È possibile, invece, la contestuale iscrizione in una categoria che non riguardi il trasporto (8,9, 10).
Per poter essere iscritti nella sottocategoria 4 bis le imprese debbono:
Tale sottocategoria è di fatto pertinente ai microraccoglitori i quali hanno l’obbligo di iscriversi.
Si chiede di chiarire pertanto se il mancato possesso della sottocategoira 4 è motivo di esclusione.
“ L’iscrizione nella sottocategoria 4bis consente alle imprese l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nel rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi previsti. L’iscrizione in tale sottocategoria non consente la contemporanea iscrizione nelle categorie dell’Albo relative al trasporto dei rifiuti: l’impresa che richiederà l’iscrizione nella categoria 4bis non potrà essere iscritta contemporaneamente in un’altra categoria del trasporto, né ordinaria, né semplificata. È possibile, invece, la contestuale iscrizione in una categoria che non riguardi il trasporto (8,9, 10).
Per poter essere iscritti nella sottocategoria 4 bis le imprese debbono:
- essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio amministrativo come imprese per l’attività di commercio all’ingrosso di rottami metallici (codice ATECO 46.77.10);
- essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i) del D.M. 120/2014;
- dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di un veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata utile non superi complessivamente 3,5 tonnellate.”
28/02/2020 12:25
Risposta
Con riferimento al quesito presentato in merito alla sottocategoria 4 bis, il mancato posse4sso della stessa non è motivo di esclusione.
28/02/2020 11:14
Quesito #7
In relazione alla nota “elenco personale ASV Spa cantiere di Mesagne al 01.01.2020” di cui al prot.n. 0002091 del 21.01.2020 facente parte degli atti posti a base di gara, considerata altresì la previsione dell’art. 6 CCNL Igiene Ambientale richiamata in atti, si chiede di chiarire se vi siano circostanze o elementi ostativi tra il personale indicato in elenco ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n.159/2011.
Distinti saluti.
Distinti saluti.
03/03/2020 08:43
Risposta
Detti elementi non sono, al momento, nella disponibilità della stazione appaltante.
28/02/2020 13:30
Quesito #8
Buongiorno,
si veda la richiesta di chiarimenti allegata alla presente.
In attesa di un riscontro tempestivo, porgiamo distinti saluti.
Ufficio Gare
si veda la richiesta di chiarimenti allegata alla presente.
In attesa di un riscontro tempestivo, porgiamo distinti saluti.
Ufficio Gare
03/03/2020 08:56
Risposta
In merito ai chiarimenti di cui al punto 1) il n. 17 cassonetti da 1100 lt. sono stati previsti per servire il mercato settimanale;
In mertito al punto 2) il quantitativo previsto si ritiene idoneo per assolvere al servizio di raccoolta nel mercato settimanale;
punto 3) il mercato settimanale viene svolto una volta a settimana nella giornata di mercoledi e i venditori ambulanti sono di vario tipologia (abbigliamento, scarpe, caslinghi, fruttivendoli ed alimentari9;
In mertito al punto 2) il quantitativo previsto si ritiene idoneo per assolvere al servizio di raccoolta nel mercato settimanale;
punto 3) il mercato settimanale viene svolto una volta a settimana nella giornata di mercoledi e i venditori ambulanti sono di vario tipologia (abbigliamento, scarpe, caslinghi, fruttivendoli ed alimentari9;
28/02/2020 13:22
Quesito #9
Buongiorno,
si veda la richiesta di chiarimenti allegata alla presente.
In attesa di un riscontro tempestivo, porgiamo distinti saluti.
Ufficio Gare
si veda la richiesta di chiarimenti allegata alla presente.
In attesa di un riscontro tempestivo, porgiamo distinti saluti.
Ufficio Gare
05/03/2020 12:46
Risposta
In merito ai chiarimenti di cui al punto 1) il n. 17 cassonetti da 1100 lt. sono stati previsti per servire il mercato settimanale;
In mertito al punto 2) il quantitativo previsto si ritiene idoneo per assolvere al servizio di raccoolta nel mercato settimanale;
punto 3) il mercato settimanale viene svolto una volta a settimana nella giornata di mercoledi e i venditori ambulanti sono di vario tipologia (abbigliamento, scarpe, caslinghi, fruttivendoli ed alimentari9;
In mertito al punto 2) il quantitativo previsto si ritiene idoneo per assolvere al servizio di raccoolta nel mercato settimanale;
punto 3) il mercato settimanale viene svolto una volta a settimana nella giornata di mercoledi e i venditori ambulanti sono di vario tipologia (abbigliamento, scarpe, caslinghi, fruttivendoli ed alimentari9;