Scaduto

Gara #387

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI MESAGNE DELLA DURATA DI ANNI TRE
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Informazioni appalto

12/09/2025
Aperta
Servizi
€ 955.307,97
Andriola Francesca

Categorie merceologiche

7731 - Servizi di piantagione e manutenzione di zone verdi

Lotti

1
B83101E6E5
J89I25001680004
Qualità prezzo
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI MESAGNE DELLA DURATA DI ANNI TRE
SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO NEL COMUNE DI MESAGNE DELLA DURATA DI ANNI TRE
€ 946.299,87
€ 576.763,20
€ 9.008,10

Scadenze

08/10/2025 13:00
09/10/2025 12:00
13/10/2025 13:00
16/10/2025 09:00

Allegati

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BANDO DI GARA
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1.53 MB
DISCIPLINARE Gara Verde Pubblico
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RELAZIONE TECNICA GENERALE
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1.32 MB
Modelli Word
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2.62 MB
GARA VERDE CAPITOLATO ed Allegato
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DUVRI
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QUADRO ECONOMICO Gara Verde
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10/09/2025 13:25
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Schema di Contratto
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10/09/2025 13:28
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Determina Rielaborazione Prospetto "Stima Costi della Manodopera"
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19/09/2025 10:25
130.64 kB
stima-costi-della-manodopera-signed.pdf
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19/09/2025 10:25
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Determina di Ammissione degli Operatori Economici alla successiva fase di gara
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26/01/2026 12:27
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Verbale n. 1 del RUP di Ammissione degli Operatori Economici
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26/01/2026 12:28
461.33 kB

Chiarimenti

12/09/2025 17:46
Quesito #1
Buongiorno, in merito al requisito di idoneità professionale per l’attestato di “Manutentore del verde”, desideravo sapere se può essere considerata valida anche l’iscrizione al RUOP per l’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato (punto 12 – Manutentore del verde).



15/09/2025 13:05
Risposta
Quesito: Buongiorno, in merito al requisito di idoneità professionale per l’attestato di “Manutentore del verde”, desideravo sapere se può essere considerata valida anche l’iscrizione al RUOP per l’attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato (punto 12 – Manutentore del verde).

Risposta:
In merito al quesito posto, si precisa che ai sensi del punto 6.1, intitolato dei “Requisiti di idoneità professionale”, lettera b) del “Disciplinare” di Gara”, si richiede l’attestato di abilitazione di “Manutenzione del verde” così come previsto e stabilito dall’art. 12, della Legge n. 154 del 28/07/2016 e dall’accordo concluso in Conferenza Unificata Stato-Regioni del 22702/2018 recepito con Delibera di Giunta Regionale della Puglia n. 1337 del 24/07/2018.Pertanto, l’iscrizione al ROUP non è richiesta bensì solo facoltativa.


15/09/2025 18:14
Quesito #2
Intendiamo porre i seguenti quesiti:

· In riferimento al punto 8 del disciplinare di gara “Sopralluogo”, non essendo espressamente specificato, si chiede di indicare il termine entro il quale è possibile prenotare il sopralluogo, il contatto al quale inoltrare la richiesta e i giorni nei quali è possibile effettuare lo stesso.

· Si chiede conferma del fatto che non è prevista la possibilità di ricorrere al subappalto ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. 36/2023.



16/09/2025 08:58
Risposta
Quesiti:
· In riferimento al punto 8 del disciplinare di gara “Sopralluogo”, non essendo espressamente specificato, si chiede di indicare il termine entro il quale è possibile prenotare il sopralluogo, il contatto al quale inoltrare la richiesta e i giorni nei quali è possibile effettuare lo stesso.

· Si chiede conferma del fatto che non è prevista la possibilità di ricorrere al subappalto ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. 36/2023.

Risposte:
- in merito al primo quesito ovvero il termine ultimo per il sopralluogo si precisa che lo stesso è rinvenibile nel pannello di gara sezione "scadenze" e comunque entro le ore 12:00 del 09/10/2025.
- con riferimento al secondo quesito, si precisa che non è prevista alcuna forma di subappalto


17/09/2025 11:09
Quesito #3
ll Decreto Correttivo nell’attuale versione prevede due sostanziali modifiche al periodo di riferimento che deve essere considerato per il fatturato globale e per la capacità tecnica e professionale.
Nello specifico:
Capacità economica e finanziaria: un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato “nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti.”

Capacità tecnica e professionale: contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati eseguiti “negli ultimi dieci anni” dalla data di indizione della procedura di gara.

Quindi per la capacità economica e finanziaria il riferimento temporale si estende a 5 anni: sarà poi il concorrente a scegliere quale triennio sia migliore a soddisfare il requisito.
Mentre, per la capacità tecnica e professionale i concorrenti potranno invece comprovare la regolare esecuzione con il relativo fatturato specifico, entro gli ultimi 10 anni decorrenti dalla data di pubblicazione delle gare.
Petanto, si chiede, come mai codesta stazione appaltante sia per la capacità economica finanziaria e per la capacità tecnica e professionale non rispetta il decreto correttivo? Si tratta di un refuso?
Inoltre si chiede voler chiarire la spesa relativa al personale, come mai la stessa è calcolata sulla base annuale di gg 290 e non 365 ?
Si ringrazia anticipatamente.



18/09/2025 15:38
Risposta
Quesiti:
ll Decreto Correttivo nell’attuale versione prevede due sostanziali modifiche al periodo di riferimento che deve essere considerato per il fatturato globale e per la capacità tecnica e professionale.
Nello specifico:
Capacità economica e finanziaria: un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato “nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti.”

Capacità tecnica e professionale: contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati eseguiti “negli ultimi dieci anni” dalla data di indizione della procedura di gara.

Quindi per la capacità economica e finanziaria il riferimento temporale si estende a 5 anni: sarà poi il concorrente a scegliere quale triennio sia migliore a soddisfare il requisito.
Mentre, per la capacità tecnica e professionale i concorrenti potranno invece comprovare la regolare esecuzione con il relativo fatturato specifico, entro gli ultimi 10 anni decorrenti dalla data di pubblicazione delle gare.
Petanto, si chiede, come mai codesta stazione appaltante sia per la capacità economica finanziaria e per la capacità tecnica e professionale non rispetta il decreto correttivo? Si tratta di un refuso?
Inoltre si chiede voler chiarire la spesa relativa al personale, come mai la stessa è calcolata sulla base annuale di gg 290 e non 365 ?
Si ringrazia anticipatamente.

Risposta:
- Vedasi chiarimenti successivi e richiesti dal medesimo Operatore Economico


17/09/2025 12:23
Quesito #4
ll Decreto Correttivo nell’attuale versione prevede due sostanziali modifiche al periodo di riferimento
che deve essere considerato per il fatturato globale e per la capacità tecnica e professionale.
Nello specifico:
Capacità economica e finanziaria: un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato
dell’appalto, maturato “nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti.”
Capacità tecnica e professionale: contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti
privati eseguiti “negli ultimi dieci anni” dalla data di indizione della procedura di gara.
Quindi per la capacità economica e finanziaria il riferimento temporale si estende a 5 anni: sarà poi il
concorrente a scegliere quale triennio sia migliore a soddisfare il requisito.
Mentre, per la capacità tecnica e professionale i concorrenti potranno invece comprovare la regolare
esecuzione con il relativo fatturato specifico, entro gli ultimi 10 anni decorrenti dalla data di
pubblicazione delle gare.
Petanto, si chiede, come mai codesta stazione appaltante sia per la capacità economica finanziaria e
per la capacità tecnica e professionale non rispetta il decreto correttivo? Si tratta di un refuso?
Inoltre si chiede voler chiarire la spesa relativa al personale, come mai la stessa è calcolata sulla base
annuale di gg 260 e non 365 ?
Si ringrazia anticipatamente.



18/09/2025 15:38
Risposta
Quesito:
ll Decreto Correttivo nell’attuale versione prevede due sostanziali modifiche al periodo di riferimento
che deve essere considerato per il fatturato globale e per la capacità tecnica e professionale.
Nello specifico:
Capacità economica e finanziaria: un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato
dell’appalto, maturato “nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti.”
Capacità tecnica e professionale: contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti
privati eseguiti “negli ultimi dieci anni” dalla data di indizione della procedura di gara.
Quindi per la capacità economica e finanziaria il riferimento temporale si estende a 5 anni: sarà poi il
concorrente a scegliere quale triennio sia migliore a soddisfare il requisito.
Mentre, per la capacità tecnica e professionale i concorrenti potranno invece comprovare la regolare
esecuzione con il relativo fatturato specifico, entro gli ultimi 10 anni decorrenti dalla data di
pubblicazione delle gare.
Petanto, si chiede, come mai codesta stazione appaltante sia per la capacità economica finanziaria e
per la capacità tecnica e professionale non rispetta il decreto correttivo? Si tratta di un refuso?
Inoltre si chiede voler chiarire la spesa relativa al personale, come mai la stessa è calcolata sulla base
annuale di gg 260 e non 365 ?
Si ringrazia anticipatamente.

RISPOSTE:

- Trattasi di mero refuso il rilievo avanzato in merito alla disciplina relativa alla “capacità economico-finanziaria” e “capacità tecnico-professionale” individuata nei documenti di gara e, si condivide il rilievo atteso che trattasi dell’applicazione del comma 11 dell’art. 100 come modificato dal Correttivo 209/2024; tale modifica viene piene sostenuta da questa Stazione Appaltante atteso che in sostanza allarga le maglie dei requisiti richiedibili e si ispira al “favor partecipationis”.


- Chiarimenti: facendo seguito al precedente richiesto chiarimento ove si indicava il calcolo base di n. giorni 290 lavorativi annui, errato, in merito al medesimo quesito rinnovato successivamente dal medesimo Operatore Economico, si chiarisce che: “la spesa relativa al personale è stata calcolata tenendo conto di un divisore convenzionale in quanto il Contratto applicato nel caso concreto è di n. 26 giorni mensili lavorativi. Tra l’altro, il calcolo dei giorni lavorativi in un mese, compresi tra le due date di inizio e fine mese, si svolge sottraendo dal numero totale di giorni, sia il numero delle domeniche che quello delle festività nazionali. Infatti, sono solitamente considerati giorni lavorativi tutti i giorni feriali sabati inclusi.


17/09/2025 12:32
Quesito #5
Il presente quesito annulla e sostituisce i precedenti.
ll Decreto Correttivo nell’attuale versione prevede due sostanziali modifiche al periodo di riferimento che deve essere considerato per il fatturato globale e per la capacità tecnica e professionale.
Nello specifico:
Capacità economica e finanziaria: un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato “nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti.”Capacità tecnica e professionale: contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati eseguiti “negli ultimi dieci anni” dalla data di indizione della procedura di gara.
Quindi per la capacità economica e finanziaria il riferimento temporale si estende a 5 anni: sarà poi il concorrente a scegliere quale triennio sia migliore a soddisfare il requisito.
Mentre, per la capacità tecnica e professionale i concorrenti potranno invece comprovare la regolare esecuzione con il relativo fatturato specifico, entro gli ultimi 10 anni decorrenti dalla data di pubblicazione delle gare. ( ex art 100 d.lgs 36/2023 comma 11, modificato con d.lgs 209/24 in vigore dal 31/12/2024)
Petanto, si chiede, come mai codesta stazione appaltante sia per la capacità economica finanziaria e per la capacità tecnica e professionale non fa riferimento al decreto correttivo? Si tratta di un refuso?
Inoltre si chiede voler chiarire la spesa relativa al personale, come mai la stessa è calcolata sulla base annuale di gg 260 e non 365 ?
Si ringrazia anticipatamente






18/09/2025 16:11
Risposta
Quesiti:
Il presente quesito annulla e sostituisce i precedenti.
ll Decreto Correttivo nell’attuale versione prevede due sostanziali modifiche al periodo di riferimento che deve essere considerato per il fatturato globale e per la capacità tecnica e professionale.
Nello specifico:
Capacità economica e finanziaria: un fatturato globale non superiore al doppio del valore stimato dell’appalto, maturato “nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti.” Capacità tecnica e professionale: contratti analoghi a quello in affidamento anche a favore di soggetti privati eseguiti “negli ultimi dieci anni” dalla data di indizione della procedura di gara.
Quindi per la capacità economica e finanziaria il riferimento temporale si estende a 5 anni: sarà poi il concorrente a scegliere quale triennio sia migliore a soddisfare il requisito.
Mentre, per la capacità tecnica e professionale i concorrenti potranno invece comprovare la regolare esecuzione con il relativo fatturato specifico, entro gli ultimi 10 anni decorrenti dalla data di pubblicazione delle gare. ( ex art 100 d.lgs 36/2023 comma 11, modificato con d.lgs 209/24 in vigore dal 31/12/2024)
Pertanto, si chiede, come mai codesta stazione appaltante sia per la capacità economica finanziaria e per la capacità tecnica e professionale non fa riferimento al decreto correttivo? Si tratta di un refuso?
Inoltre si chiede voler chiarire la spesa relativa al personale, come mai la stessa è calcolata sulla base annuale di gg 260 e non 365 ?
Si ringrazia anticipatamente

Risposta:
Vedasi la risposta fornita nel precedente quesito posto dal medesimo Operatore Economico.




18/09/2025 19:53
Quesito #6
In riferimento al Vostro chiarimento che di seguito si riporta :
"tra l’altro, il calcolo dei giorni lavorativi in un mese, compresi tra le due date di inizio e fine mese, si svolge sottraendo dal numero totale di giorni, sia il numero delle domeniche che quello delle festività nazionali. Infatti, sono solitamente considerati giorni lavorativi tutti i giorni feriali sabati inclusi".
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Siamo a rappresentare, che in base a tutti i CCNL, ai sensi del d.lgs 81/2015 , le festività devono essere obbligatoriamente retribuite al lavoratore, pertanto, lo scorporo effettuato sul calcolo della spese del personale, appare difforme alla normativa giuslavoristica vigente.
Tuttavia, anche se tale spesa non è stata calcolata da codesta stazione appaltante, l' O.E . aggiudicatario sarà tenuto a retribuire tutte le festività, poichè imposte dalla Legge.
Appare non conforme alla contrattazione collettiva , che la ditta aggiudicataria, dovrà farsi carico di costi della manodopera non previsti dal capitolato, ma imposti dalla Legge , infatti , in caso di festività , il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni accessorio e ragguagliata ad un sesto dell'orario settimanale di lavoro. Chi, invece, sarà comunque impegnato nello svolgimento dell'attività lavorativa, riceverà la maggiorazione prevista dal CCNL di categoria per il lavoro festivo.
Ad ogni buon conto, si trasmette elenco festività:
. 1° gennaio (Capodanno)



6 gennaio (Epifania)



Pasqua e Pasquetta



25 aprile (Anniversario della Liberazione)



1° maggio (Festa dei Lavoratori)



2 giugno (Festa della Repubblica)



15 agosto (Ferragosto)
4 Ottobre dal 2027 ( San Francesco)



1° novembre (Tutti i Santi).



8 dicembre (Immacolata Concezione)



25 dicembre (Natale)



26 dicembre (Santo Stefano)



All’elenco di cui sopra si aggiunge la festività del Santo patrono.



Alle festività elencate, si aggiungono quelle soppresse, ossia giornate che ad oggi non sono più considerate festive, ma che continuano a mantenere un trattamento di favore , nello specifico, il lavoratore ha diritto a 32 ore di permessi ex festività, che si vanno ad aggiungere ai giorni di ferie e ai permessi ROL (riduzione dell'orario di lavoro) previsti dal proprio CCNL di categoria



Si tratta dei seguenti giorni:



19 marzo (San Giuseppe)



18 maggio (Ascensione)



8 giugno (Corpus Domini)



29 giugno (Santi Pietro e Paolo)



4 novembre (Festa dell’Unità nazionale)



Pertanto, secondo i nostri conteggi i gg da retribuire sono pari a 312, così calcolati:
Giorni lavorativi settimanali 6 x settimane 52 annue= 312 gg annui da retribuire, incluse le festività soppresse , detratte le domeniche ( pari a numero 52 giorni e/o 53 a secondo dell' anno) ed incluse numero 12 festività nazionali e Santo Patrono locale.
Si resta in attesa di vostre delucidazioni in merito.



19/09/2025 08:55
Risposta
QUESITO:
In riferimento al Vostro chiarimento che di seguito si riporta :
"tra l’altro, il calcolo dei giorni lavorativi in un mese, compresi tra le due date di inizio e fine mese, si svolge sottraendo dal numero totale di giorni, sia il numero delle domeniche che quello delle festività nazionali. Infatti, sono solitamente considerati giorni lavorativi tutti i giorni feriali sabati inclusi".
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Siamo a rappresentare, che in base a tutti i CCNL, ai sensi del d.lgs 81/2015 , le festività devono essere obbligatoriamente retribuite al lavoratore, pertanto, lo scorporo effettuato sul calcolo della spese del personale, appare difforme alla normativa giuslavoristica vigente.
Tuttavia, anche se tale spesa non è stata calcolata da codesta stazione appaltante, l' O.E . aggiudicatario sarà tenuto a retribuire tutte le festività, poichè imposte dalla Legge.
Appare non conforme alla contrattazione collettiva , che la ditta aggiudicataria, dovrà farsi carico di costi della manodopera non previsti dal capitolato, ma imposti dalla Legge , infatti , in caso di festività , il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni accessorio e ragguagliata ad un sesto dell'orario settimanale di lavoro. Chi, invece, sarà comunque impegnato nello svolgimento dell'attività lavorativa, riceverà la maggiorazione prevista dal CCNL di categoria per il lavoro festivo.
Ad ogni buon conto, si trasmette elenco festività:
. 1° gennaio (Capodanno)
6 gennaio (Epifania)
Pasqua e Pasquetta
25 aprile (Anniversario della Liberazione)
1° maggio (Festa dei Lavoratori)
2 giugno (Festa della Repubblica)
15 agosto (Ferragosto)
4 Ottobre dal 2027 ( San Francesco)
1° novembre (Tutti i Santi).
8 dicembre (Immacolata Concezione)
25 dicembre (Natale)
26 dicembre (Santo Stefano)

All’elenco di cui sopra si aggiunge la festività del Santo patrono.

Alle festività elencate, si aggiungono quelle soppresse, ossia giornate che ad oggi non sono più considerate festive, ma che continuano a mantenere un trattamento di favore , nello specifico, il lavoratore ha diritto a 32 ore di permessi ex festività, che si vanno ad aggiungere ai giorni di ferie e ai permessi ROL (riduzione dell'orario di lavoro) previsti dal proprio CCNL di categoria

Si tratta dei seguenti giorni:
19 marzo (San Giuseppe)
18 maggio (Ascensione)
8 giugno (Corpus Domini)
29 giugno (Santi Pietro e Paolo)
4 novembre (Festa dell’Unità nazionale)
Pertanto, secondo i nostri conteggi i gg da retribuire sono pari a 312, così calcolati:
Giorni lavorativi settimanali 6 x settimane 52 annue= 312 gg annui da retribuire, incluse le festività soppresse , detratte le domeniche ( pari a numero 52 giorni e/o 53 a secondo dell' anno) ed incluse numero 12 festività nazionali e Santo Patrono locale.
Si resta in attesa di vostre delucidazioni in merito.

RISPOSTA:
In merito al quesito posto, partendo dai giorni in n. 312 da voi stessi indicati, si evidenzia che nel prospetto “Stima Costo della Manodopera” vi è un refuso, in quanto le unità lavorative indicate in numero di 6 sono in tal modo da intendersi: n. 4 unità lavorative a Tempo Pieno, rimandando all’art. 15 del C.S.A., e n. 2 unità lavorative a Tempo Parziale (50%) e, su tutte le unità lavorative sono considerati i 312 giorni.


Pertanto si provvederà alla riapprovazione dell’allegato “Costo della Manodopera” che meglio esplicita il sopra indicato chiarimento e che conferma il costo complessivo previsto dal Progetto.


22/09/2025 13:15
Quesito #7
Buongiorno,
richiediamo chiarimento per quanto riguarda l'Art. 5.1 Diserbo, del CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO e più specificatamente vorremmo sapere cosa si intende al punto 5- "La pulizia del terreno da ogni oggetto estraneo (es. carta, residui plastici, oggetti e rifiuti vari).
Suddetta pulizia si intende solo nelle aiuole o anche lungo i bordi stradali e quindi dei marciapiedi?



22/09/2025 13:50
Risposta
QUESITO:
Buongiorno,
richiediamo chiarimento per quanto riguarda l'Art. 5.1 Diserbo, del CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO e più specificatamente vorremmo sapere cosa si intende al punto 5- "La pulizia del terreno da ogni oggetto estraneo (es. carta, residui plastici, oggetti e rifiuti vari).
Suddetta pulizia si intende solo nelle aiuole o anche lungo i bordi stradali e quindi dei marciapiedi?

RISPOSTA;
si precisa che la pulizia dei rifiuti deve riferirsi alle aree oggetto di intervento dei servizi previsti dal presente appalto e, precisamente dopo le operazioni di tosatura prati, sfalcio del verde e ripulitura delle aiuole così come previsto negli elaborati tecnici di progetto.
Trattasi di pulizia di semplici oggetti estranei che emergono dopo le operazioni di manutenzione del verde.


22/09/2025 20:09
Quesito #8
Buonasera,
in riferimento ai seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

- Dotazione organica di almeno n.1 responsabile in possesso di valido “patentino” per l’acquisto, la detenzione e l’uso di prodotti antiparassitari (D.P.R. 290/23.04.2001);
-Possesso certificazione di qualità ISO 9001:2015.

Si chiede se, in caso di partecipazione in RTI COSTITUENDE, è sufficiente che tali requisiti siano posseduti da uno solo dei componenti (MANDATARIA o MANDANTE) o se debbano essere necessariamente posseduti da tutti i componenti dello stesso.

In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.




23/09/2025 08:26
Risposta
QUESITO:
Buonasera,
in riferimento ai seguenti requisiti di capacità tecnica e professionale:

- Dotazione organica di almeno n.1 responsabile in possesso di valido “patentino” per l’acquisto, la detenzione e l’uso di prodotti antiparassitari (D.P.R. 290/23.04.2001);
-Possesso certificazione di qualità ISO 9001:2015.

Si chiede se, in caso di partecipazione in RTI COSTITUENDE, è sufficiente che tali requisiti siano posseduti da uno solo dei componenti (MANDATARIA o MANDANTE) o se debbano essere necessariamente posseduti da tutti i componenti dello stesso.

In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

RISPOSTA:
in merito al quesito posto, si precisa che ai sensi del punto 6.4 del Disciplinare di Gara (Requisiti di idoneità professionale, con richiamo al punto 6.1 lett. a) e b)), i requisiti da voi richiamati, compreso il possesso di certificazione devono essere posseduti da tutti i componenti della RTI costituenda.



26/09/2025 13:43
Quesito #9
Buongiorno,

in merito al criterio di valutazione dell'offerta tecnica (A) capacità organizzativa e qualità della struttura, nello specifico ai sub-criteri (A.1) e (A.2), si chiede se nell'assegnazione del punteggio è valutata esclusivamente la disponibilità ed il possesso dei mezzi ed attrezzature idonei al servizio di manutenzione del verde o se la valutazione si estende anche al possesso di altri mezzi ed attrezzature di proprietà non idonei al servizio richiesto.



01/10/2025 13:29
Risposta
Quesito:
in merito al criterio di valutazione dell'offerta tecnica (A) capacità organizzativa e qualità della struttura, nello specifico ai sub-criteri (A.1) e (A.2), si chiede se nell'assegnazione del punteggio è valutata esclusivamente la disponibilità ed il possesso dei mezzi ed attrezzature idonei al servizio di manutenzione del verde o se la valutazione si estende anche al possesso di altri mezzi ed attrezzature di proprietà non idonei al servizio richiesto.

Risposta:
in merito al quesito posto, si precisa che, in riferimento ai sub-criteri A.1) e A.2), si valuta la disponibilità di mezzi, attrezzature, macchine operatrici e attrezzature idonee per l'esecuzione del servizio e il oro grado di qualità in termini di tipologia e tecnologia, con l'indicazione soltanto se trattasi di proprietà dell'operatore economico o detenute in altra modalità.
Pertanto, non rientrano nella valutazione di tali parametri, mezzi e attrezzature non funzionali al miglioramento dei servizi da espletare; infatti, la differente tipologia dei due Sub-criteri A.1) e A.2) verte esclusivamente sulla tipologia ed evoluzione tecnologica dei mezzi medesimi.
Nel Sub-criterio A.1) il parametro di riferimento riguarda l'organizzazione dei servizi nel suo complesso, mentre con riferimento al Sub-Criterio A.2), sarà tenuta della dovuta attenzione, l'applicazione nell'ambito del servizio di che trattasi, dell'utilizzo di mezzi e strumenti ad alta tecnologia.


26/09/2025 13:53
Quesito #10
Buongiorno,

in merito al requisito di idoneità professionale, nello specifico a quanto decritto al punto (b) "Attestato di abilitazione di MANUTENZIONE DEL VERDE", si chiedono informazioni utili alla comprova del requisito per le imprese rientranti nei casi di esenzione relativi alla qualifica di manutentore del verde previsti nell’accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 febbraio 2018, all’art. 7 comma h.





01/10/2025 13:39
Risposta
Quesito:
in merito al requisito di idoneità professionale, nello specifico a quanto decritto al punto (b) "Attestato di abilitazione di MANUTENZIONE DEL VERDE", si chiedono informazioni utili alla comprova del requisito per le imprese rientranti nei casi di esenzione relativi alla qualifica di manutentore del verde previsti nell’accordo in Conferenza Stato-regioni del 22 febbraio 2018, all’art. 7 comma h.

Risposta, in merito al quesito posto si precisa che in merito all'Attestato di Abilitazione di “MANUTENZIONE DEL VERDE” così come previsto e stabilito dall’art. 12 legge 28/07/2016 n. 154 e dell'Accordo concluso in Conferenza Unificata Stato-Regioni del 22 febbraio 2018 recepito con Delibera di G.R. Puglia n. 1337 del 24/07/2018 - REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, il medesimo requisito può essere soddisfatto con un autodichiarazione che attesti l' esenzione dall'obbligo del corso di abilitazione per manutentore per la presenza di uno dei requisiti previsti nelle citate disposizioni




30/09/2025 11:07
Quesito #11
Si chiede se i 3 criteri tabellari. B.1 B.2 e B.3 non dovranno essere inseriti nella relazione tecnica in quanto già presente apposito campo di compilazione nella piattaforma. Grazie




02/10/2025 16:45
Risposta
Quesito:
Si chiede se i 3 criteri tabellari. B.1 B.2 e B.3 non dovranno essere inseriti nella relazione tecnica in quanto già presente apposito campo di compilazione nella piattaforma. Grazie

Risposta:
in merito al quesito posto si precisa che i 3 criteri tabellari B.1, B.2 e B.3 vanno inseriti nell'apposito campo di compilazione della piattaforma, con il richiamo di tale inserimento nella relazione tecnica.




30/09/2025 13:32
Quesito #12
buongiorno ,
in merito Attestato di Abilitazione di “MANUTENZIONE DEL VERDE” così come previsto e stabilito dall’art. 12 legge 28/07/2016 n. 154 e Accordo concluso in Conferenza Unificata Stato-Regioni del 22 febbraio 2018 recepito con Delibera di G.R. Puglia n. 1337 del 24/07/2018 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, tale requisito può essere soddisfatto con un autodichiarazione ce attesti l' esenzione dall'obbligo del corso di abilitazione per manutentor econ Esperienza biennale: Titolari, soci lavoratori, collaboratori familiari e coadiuvanti delle imprese iscritte alla CCIAA con il codice ATECO 81.30.0



01/10/2025 13:31
Risposta
Quesito:
buongiorno ,
in merito Attestato di Abilitazione di “MANUTENZIONE DEL VERDE” così come previsto e stabilito dall’art. 12 legge 28/07/2016 n. 154 e Accordo concluso in Conferenza Unificata Stato-Regioni del 22 febbraio 2018 recepito con Delibera di G.R. Puglia n. 1337 del 24/07/2018 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE, tale requisito può essere soddisfatto con un autodichiarazione ce attesti l' esenzione dall'obbligo del corso di abilitazione per manutentor econ Esperienza biennale: Titolari, soci lavoratori, collaboratori familiari e coadiuvanti delle imprese iscritte alla CCIAA con il codice ATECO 81.30.0

Risposta:
si conferma quanto esposto


02/10/2025 11:40
Quesito #13
Buongiorno, si chiede se il ribasso si applica su 946.299,87 € (importo + M.O.) oppure sui 369.536,67 € (importo al netto della M.O)


02/10/2025 17:07
Risposta
Quesito:
Buongiorno, si chiede se il ribasso si applica su 946.299,87 € (importo + M.O.) oppure sui 369.536,67 € (importo al netto della M.O)

Risposta:
in merito al quesito posto, si precisa che i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso, così come sancito dall'art. 41, comma 14, del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

02/10/2025 16:22
Quesito #14
Si chiede quali documenti devono essere caricati nella Busta Amministrativa. In particolare, il modello smaltimento rifiuti a carico dev'essere caricato nella Tecnica o nella Amministrativa?


02/10/2025 16:38
Risposta
Quesito:
Si chiede quali documenti devono essere caricati nella Busta Amministrativa. In particolare, il modello smaltimento rifiuti a carico dev'essere caricato nella Tecnica o nella Amministrativa?

Risposta:

In merito al quesito posto si precisa che il modello di "dichiarazione smaltimento rifiuti" va inserito nella Busta Amministrativa

03/10/2025 09:14
Quesito #15
In merito al sopralluogo si chiede il luogo dell'appuntamento e un recapito del referente incaricato del sopralluogo



03/10/2025 09:59
Risposta
In riferimento al sopralluogo fissato, il riferimento è il RUP, Dott.ssa Francesca Andriola, Sede Municipale, Piano I° Area VI Servizi al Territorio, Ufficio Ecologia

Cordiali saluti.


06/10/2025 11:43
Quesito #16
Buongiorno,

con riferimento al contributo a favore dell’ Anac si evidenzia che dal portale il contributo ammonta ad Euro 90,00 e non ad Euro 165 come previsto dal Disciplinare di gara. Pertanto si chiede delucidazioni in merito.

Inoltre in merito alla busta economica si evidenzia che non c’è uno slot per caricare Offerta Economica All. B ( non generata dal sistema) pertanto si chiede come procedere.

Si resta in attesa di riscontro.







06/10/2025 12:34
Risposta
Quesito:
con riferimento al contributo a favore dell’ Anac si evidenzia che dal portale il contributo ammonta ad Euro 90,00 e non ad Euro 165 come previsto dal Disciplinare di gara. Pertanto si chiede delucidazioni in merito.
Inoltre in merito alla busta economica si evidenzia che non c’è uno slot per caricare Offerta Economica All. B ( non generata dal sistema) pertanto si chiede come procedere.

Risposta:
in merito al primo quesito si precisa che per mero refuso sul disciplinare di gara, l'importo del Contributo ANAC è pari ad e 90,00;
con riferimento al secondo quesito, si precisa che il servizio informatico di assistenza tecnica sta creando l'apposita slot per caricare l'allegato, il quale va sempre con firma digitale.
Dovrebbe essere fruibile nel corso della giornata odierna.
Cordiali saluti






06/10/2025 17:01
Quesito #17
SI chiedono dei chiarimenti in merito al punto A.2 dell'offerta tecnica. Nonostante il punto esprima chiaramente un progetto migliorativo dell'organizzazione aziendale del servizio si chiede Cosa si intende "occorre indicare la scansione temporale e la quantificazione" in quanto nel punto non vengono richiesti migliorie quantitative ma bensì qualitative ed organizzative rendendo difficile redigere un computo metrico non estimativo, visto che nel CSA non tutte le attività sono quantizzate e inoltre risulta assente un computo metrico estimativo a base di gara



08/10/2025 08:42
Risposta
Quesito:
SI chiedono dei chiarimenti in merito al punto A.2 dell'offerta tecnica. Nonostante il punto esprima chiaramente un progetto migliorativo dell'organizzazione aziendale del servizio si chiede Cosa si intende "occorre indicare la scansione temporale e la quantificazione" in quanto nel punto non vengono richiesti migliorie quantitative ma bensì qualitative ed organizzative rendendo difficile redigere un computo metrico non estimativo, visto che nel CSA non tutte le attività sono quantizzate e inoltre risulta assente un computo metrico estimativo a base di gara

Risposta:
In merito al quesito posto, si precisa, che in merito al punto A.2 dell'offerta tecnica, ultimo capoverso in quale recita: "occorrerà indicare la scansione temporale e la quantificazione (computo metrico delle sole quantità senza includere i prezzi)", si intente che va indicata sia la cronologia delle prestazioni e il numero delle prestazioni, senza includere i prezzi.

Cordiali saluti


06/10/2025 18:10
Quesito #18
Spett.le RUP
Al punto 6.3 del Disciplinare di Gara - (Requisiti di capacità tecnica e professionale), alla Lettera b), Vi è chiesta la dotazione organica di almeno n.1 responsabile in possesso di valido "patentino" per l'acquisto, la detenzione e l'uso di prodotti antiparassitari (D.P.R. 290/23.04.2001). Si chiede se in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito può essere soddisfatto con un solo responsabile per l'RTI.




08/10/2025 08:49
Risposta
Quesito:
Spett.le RUP
Al punto 6.3 del Disciplinare di Gara - (Requisiti di capacità tecnica e professionale), alla Lettera b), Vi è chiesta la dotazione organica di almeno n.1 responsabile in possesso di valido "patentino" per l'acquisto, la detenzione e l'uso di prodotti antiparassitari (D.P.R. 290/23.04.2001). Si chiede se in caso di Raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito può essere soddisfatto con un solo responsabile per l'RTI.

Risposta:
in merito al quesito posto, si precisa che in merito alla presenza, nella dotazione organica, di un responsabile in possesso di valido patentino per l'acquisto, la detenzione e l'uso di prodotti antiparassitari (D.P.R. 290/20001), nel caso di RTI, il requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso e non da un solo rappresentante.



07/10/2025 17:18
Quesito #19
Si chiede a codesta spettabile S.A. , se nel formulare l' offerta tecnica, si dovrà tenere conto della delibera ANAC 9 aprile 2025, n. 145, che richiama con forza l’obbligo per le stazioni appaltanti di rispettare quanto stabilito dall’art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023, pena l’illegittimità della lex specialis e l’annullamento della gara. Infatti, il Codice dei Contratti Pubblici, di cui al d.lgs. n. 36/2023, distingue tra:



art. 102, che impone obblighi in materia di clausole sociali (occupazione giovanile, femminile e inclusiva);art. 108, comma 7, che introduce un criterio premiale per le imprese che abbiano adottato politiche di parità di genere, dimostrabili mediante certificazione.



In particolare, il comma 7 prevede che «al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata dal possesso della certificazione di cui all’articolo 46-bis del d.lgs. n. 198/2006».

Tale disposizione, come ribadito dalla giurisprudenza e dalla Relazione illustrativa al Codice, ha natura vincolante, non potendo essere surrogata da altre misure – pur con finalità simili – non previste dalla legge.

Secondo ANAC, l’inserimento di impegni in materia occupazionale (es. assunzioni riservate) non equivale all’introduzione del criterio premiale richiesto dall’art. 108. I due strumenti operano su piani distinti:



l’art. 102 stabilisce oneri contrattuali per l’aggiudicatario;l’art. 108 definisce un criterio di valutazione dell’offerta, valido per tutti i concorrenti.



Non solo: il punteggio premiale deve essere assegnato in automatico al possesso della certificazione, senza bisogno di progetti valutabili discrezionalmente. Si tratta di una condizione oggettiva, volta a valorizzare la struttura organizzativa dell’impresa già impegnata su questi temi.

Sulla base di questi presupposti, la clausola premiale per la parità di genere è obbligatoria, e deve essere inserita espressamente nella documentazione di gara, insieme alle modalità di verifica del possesso della certificazione di parità di genere, rilasciata ai sensi dell’art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).
Si resta in attesa di Vostre, Cordialità





08/10/2025 11:20
Risposta
Quesito:
Si chiede a codesta spettabile S.A. , se nel formulare l' offerta tecnica, si dovrà tenere conto della delibera ANAC 9 aprile 2025, n. 145, che richiama con forza l’obbligo per le stazioni appaltanti di rispettare quanto stabilito dall’art. 108, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023, pena l’illegittimità della lex specialis e l’annullamento della gara. Infatti, il Codice dei Contratti Pubblici, di cui al d.lgs. n. 36/2023, distingue tra:



art. 102, che impone obblighi in materia di clausole sociali (occupazione giovanile, femminile e inclusiva);art. 108, comma 7, che introduce un criterio premiale per le imprese che abbiano adottato politiche di parità di genere, dimostrabili mediante certificazione.



In particolare, il comma 7 prevede che «al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l’adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere, comprovata dal possesso della certificazione di cui all’articolo 46-bis del d.lgs. n. 198/2006».

Tale disposizione, come ribadito dalla giurisprudenza e dalla Relazione illustrativa al Codice, ha natura vincolante, non potendo essere surrogata da altre misure – pur con finalità simili – non previste dalla legge.

Secondo ANAC, l’inserimento di impegni in materia occupazionale (es. assunzioni riservate) non equivale all’introduzione del criterio premiale richiesto dall’art. 108. I due strumenti operano su piani distinti:



l’art. 102 stabilisce oneri contrattuali per l’aggiudicatario;l’art. 108 definisce un criterio di valutazione dell’offerta, valido per tutti i concorrenti.



Non solo: il punteggio premiale deve essere assegnato in automatico al possesso della certificazione, senza bisogno di progetti valutabili discrezionalmente. Si tratta di una condizione oggettiva, volta a valorizzare la struttura organizzativa dell’impresa già impegnata su questi temi.

Sulla base di questi presupposti, la clausola premiale per la parità di genere è obbligatoria, e deve essere inserita espressamente nella documentazione di gara, insieme alle modalità di verifica del possesso della certificazione di parità di genere, rilasciata ai sensi dell’art. 46-bis del d.lgs. n. 198/2006 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna).
Si resta in attesa di Vostre, Cordialità

RISPOSTA:
In merito al quesito posto, si precisa che la Stazione Appaltante ha ritenuto qualificare gli operatori economici inserendo nelle “certificazioni” richieste, anche la “Certificazione ISO 9001:2015, che oltre a promuovere la qualità dei processi aziendali ne garantisce il rispetto di tutta la normativa di riferimento, del resto la certificazione della parità di genere si basa sul sistema di gestione integrato aziendale e, quindi, può intendersi inserita all’interno della qualità di tutti i processi aziendali.


Tale posizione viene altresì avvalorata in sede di presentazione dell’istanza di partecipazione alla gara da parte dell’Operatore Economico, laddove al punto 22 della medesima istanza è prevista la predisposizione di una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, con i dettagli in tale punto contenuti, a carico della ditta partecipante.


Pertanto, seppur tale requisito non è stato inserito autonomamente nell’ambito dell’attribuzione del punteggio premiale, lo stesso viene garantito sia nella fase di ammissione alla gara che nell’istanza di partecipazione.


Infatti, come da Voi stesso dichiarato, il possesso della predetta certificazione risulta quale elemento oggettivo ed in questo caso, propedeutico alla partecipazione alla gara in essere.





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