Proposta di aggiudicazione
Gara #226
APPALTO INTEGRATO per l’Affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori (art. 44 D.Lgs. n. 36/2023) sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per l’intervento di “Realizzazione di un asilo nido in zona PIP alla via A. Montagna” - CUP: J85E24000160006 - PNRR – Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1Informazioni appalto
15/10/2024
Aperta
Lavori e progettazione esecutiva
€ 1.311.405,11
Perrucci Cosimo Claudio
Categorie merceologiche
7124
-
Servizi architettonici, di ingegneria e pianificazione
452141
-
Lavori di costruzione di scuole per l'infanzia
Lotti
Proposta di aggiudicazione
1
B3710A199F
J85E24000160006
Qualità prezzo
APPALTO INTEGRATO per l’Affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori (art. 44 D.Lgs. n. 36/2023) sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per l’intervento di “Realizzazione di un asilo nido in zona PIP alla via A. Montagna” - CUP: J85E24000160006 - PNRR – Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1
APPALTO INTEGRATO per l’Affidamento della progettazione esecutiva e dell’esecuzione dei lavori (art. 44 D.Lgs. n. 36/2023) sulla base del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica per l’intervento di “Realizzazione di un asilo nido in zona PIP alla via A. Montagna” - CUP: J85E24000160006 - PNRR – Missione 4 Componente 1 Investimento 1.1
€ 1.289.380,68
€ 0,00
€ 22.024,43
Commissione valutatrice
Determinazione n. 2530
04/11/2024
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664.35 kB |
Cognome | Nome | Ruolo |
---|---|---|
PERRUCCI | Cosimo Claudio | Presidente |
CALIOLO | Marta | Componente |
MEO | Federico | Componente |
Scadenze
30/10/2024 12:00
04/11/2024 09:00
04/11/2024 15:00
Avvisi
Allegati
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1.02 MB | |
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4.45 MB | |
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172.14 kB | |
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1.63 MB | |
03-verbale-di-gara-n-3-22-11-2024.pdf SHA-256: 5bcbe52cdb930a21abe00211b8981c7d94942059e6673eb879517729e6116a83 25/11/2024 13:42 |
910.23 kB |
Chiarimenti
17/10/2024 19:55
Quesito #1
Qualora i progettisti vengano indicati, ai sensi dell’art. 44, co. 3, del D.Lgs. 36/2023, si chiede se debbano firmare digitalmente gli elaborati dell’Offerta Tecnica e/o dell’Offerta Economica. Grazie. Distinti saluti.
18/10/2024 08:31
Risposta
Con riferimento al quesito posto si specifica che quanto segue:
1) Offerta Tecnica
Ai sensi di quanto riportato nel Disciplinare di Gara all’art. 22
“Tutti gli elaborati costituenti l'offerta tecnica, dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o dal suo procuratore e, in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.
Tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica dovrà essere, inoltre, sottoscritta, a pena di esclusione, da un tecnico abilitato. “
2) Offerta Economica
Ai sensi di quanto riportato nel Disciplinare di Gara all’art. 23
“L’offerta economica è firmata:
a) in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore economico medesimo;
b) in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell’impresa mandataria;
c) in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà l’R.T.I. o il consorzio ordinario;
d) in caso di consorzi stabili dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante di ciascuna consorziata.”
1) Offerta Tecnica
Ai sensi di quanto riportato nel Disciplinare di Gara all’art. 22
“Tutti gli elaborati costituenti l'offerta tecnica, dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o dal suo procuratore e, in caso di concorrente costituito da raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o da un consorzio non ancora costituiti, i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.
Tutta la documentazione costituente l’offerta tecnica dovrà essere, inoltre, sottoscritta, a pena di esclusione, da un tecnico abilitato. “
2) Offerta Economica
Ai sensi di quanto riportato nel Disciplinare di Gara all’art. 23
“L’offerta economica è firmata:
a) in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell’operatore economico medesimo;
b) in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituiti, dal legale rappresentante dell’impresa mandataria;
c) in caso di R.T.I. e consorzi ordinari costituendi, dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà l’R.T.I. o il consorzio ordinario;
d) in caso di consorzi stabili dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante di ciascuna consorziata.”
23/10/2024 15:45
Quesito #2
Buonasera, in merito ai requisiti tecnici indicati nel disciplinare alla tabella n.6 e n.7 inerenti gli importi per le categorie di servizi è riportata per le strutture la categoria S.04 (Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo ‐Verifiche strutturali relative, Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, paratie e tiranti, consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - verifiche strutturali relative) con indice di complessità 0.90.
Nel progetto di fattibilità del presente bando le strutture risultano essere tutte in cemento armato con pilastri, pareti e travi. Si richiede se la categoria di servizi non debba essere corretta in S.03 ( Strutture o parti di strutture in cemento armato ‐Verifiche strutturali relative) con indice di complessità 0.95.
Nel ringraziare per la disponibilità, porgo cordiali saluti.
Nel progetto di fattibilità del presente bando le strutture risultano essere tutte in cemento armato con pilastri, pareti e travi. Si richiede se la categoria di servizi non debba essere corretta in S.03 ( Strutture o parti di strutture in cemento armato ‐Verifiche strutturali relative) con indice di complessità 0.95.
Nel ringraziare per la disponibilità, porgo cordiali saluti.
24/10/2024 13:46
Risposta
QUALIFICAZIONE - Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Nel caso in esame, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di Strutture con ID S.03, caratterizzati dal grado di complessità pari a 0,95, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di Strutture con ID S.04 caratterizzato da un grado d complessità minore.
Tale criterio è confermato dall'art. 8 del decreto ministeriale 17 giugno 2016, ove afferma che “La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”.
Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie riportate nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 e relativi allegati.
STRUTTURE - Scelta ID e Calcolo parcella - La scelta nella categoria Strutture con ID S.04 anziché con ID S.03 fissata nel disciplinare di gara si ritiene in linea con quanto disposto dall’art. 108 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e, in particolare, con quella di individuazione dei criteri di valutazione operata nella “Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica” che non preclude la possibilità di poter presentare proposte migliorative in termini di materiali e soluzioni in chiave ecosostenibile e di sostenibilità ambientale. Una scelta diversa sarebbe risultata escludente e in contrasto con tali criteri e, pertanto, resta confermato quanto stabilito nel bando e nel disciplinare di gara.
Tale criterio è confermato dall'art. 8 del decreto ministeriale 17 giugno 2016, ove afferma che “La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”.
Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie riportate nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 e relativi allegati.
STRUTTURE - Scelta ID e Calcolo parcella - La scelta nella categoria Strutture con ID S.04 anziché con ID S.03 fissata nel disciplinare di gara si ritiene in linea con quanto disposto dall’art. 108 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e, in particolare, con quella di individuazione dei criteri di valutazione operata nella “Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica” che non preclude la possibilità di poter presentare proposte migliorative in termini di materiali e soluzioni in chiave ecosostenibile e di sostenibilità ambientale. Una scelta diversa sarebbe risultata escludente e in contrasto con tali criteri e, pertanto, resta confermato quanto stabilito nel bando e nel disciplinare di gara.
23/10/2024 17:23
Quesito #3
In riferimento ai requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale, il disciplinare richiede come requisito STRUTTURE: S.04. Il PFTE a base di gara utilizza invece una struttura intelaiata e pareti in C.A. quindi ID STRUTTURE S.03. Quale codice va utilizzato per i requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale? Grazie. Distinti saluti.
24/10/2024 13:47
Risposta
QUALIFICAZIONE - Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Nel caso in esame, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di Strutture con ID S.03, caratterizzati dal grado di complessità pari a 0,95, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di Strutture con ID S.04 caratterizzato da un grado d complessità minore.
Tale criterio è confermato dall'art. 8 del decreto ministeriale 17 giugno 2016, ove afferma che “La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”.
Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie riportate nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 e relativi allegati.
STRUTTURE - Scelta ID e Calcolo parcella - La scelta nella categoria Strutture con ID S.04 anziché con ID S.03 fissata nel disciplinare di gara si ritiene in linea con quanto disposto dall’art. 108 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e, in particolare, con quella di individuazione dei criteri di valutazione operata nella “Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica” che non preclude la possibilità di poter presentare proposte migliorative in termini di materiali e soluzioni in chiave ecosostenibile e di sostenibilità ambientale. Una scelta diversa sarebbe risultata escludente e in contrasto con tali criteri e, pertanto, resta confermato quanto stabilito nel bando e nel disciplinare di gara.
Tale criterio è confermato dall'art. 8 del decreto ministeriale 17 giugno 2016, ove afferma che “La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera”.
Le considerazioni di cui sopra, sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie riportate nel decreto ministeriale 17 giugno 2016 e relativi allegati.
STRUTTURE - Scelta ID e Calcolo parcella - La scelta nella categoria Strutture con ID S.04 anziché con ID S.03 fissata nel disciplinare di gara si ritiene in linea con quanto disposto dall’art. 108 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e, in particolare, con quella di individuazione dei criteri di valutazione operata nella “Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica” che non preclude la possibilità di poter presentare proposte migliorative in termini di materiali e soluzioni in chiave ecosostenibile e di sostenibilità ambientale. Una scelta diversa sarebbe risultata escludente e in contrasto con tali criteri e, pertanto, resta confermato quanto stabilito nel bando e nel disciplinare di gara.
24/10/2024 10:32
Quesito #4
Un ingegnere strutturista, con i requisiti richiesti al tecnico responsabile può sub-appaltare la relazione geologica ad un operatore abilitato e non costituire raggruppamento?
Cordiali saluti
Cordiali saluti
24/10/2024 13:49
Risposta
SUBAPPALTO RELAZIONE GEOLOGICA
Con riferimento al quesito in oggetto esso trova risposta nel Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere MIT del 26 settembre 2024, n. 2828 che ha risposto al seguente quesito:
1) Il divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse, così come invece previsto dall'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50-2016, non è stato riprodotto nè nell'art. 119 del D.Lgs. 36-2023 nè in altre disposizioni del nuovo Codice. Deve considerarsi comunque ancora vigente il divieto di subappalto della relazione geologica?
2) L'affidatario dei servizi di architettura e ingegneria se non è in possesso dei requisiti per redigere e firmare la relazione geologica, può solo avvalersi di professionista geologo presente nella sua struttura di progettazione nominativamente individuato con la specifica responsabilità già in sede di offerta (utilizzando il modulo del raggruppamento temporaneo di professionisti, o del contratto di avvalimento, o del contratto di lavoro subordinato, o del contratto di collaborazione professionale coordinata e continuativa)?
Risposta:
Con riferimento al primo quesito, la risposta è negativa, dovendosi prendere atto dell’assenza, all’interno dell’attuale Codice (D.Lgs. n. 36/2023), di espressa specifica disposizione normativa quale quella prevista dall’articolo 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016, che vietava il subappalto della relazione geologica. Con riferimento al secondo quesito, è possibile procedere al subappalto o con le altre modalità da voi indicate.
Pertanto:
- in mancanza di una espressa norma riproduttiva dell’art. 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016, deve ritenersi non più vigente un divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse, con la conseguenza che anche la relazione geologica può essere affidata in subappalto;
- nell’ipotesi in cui l’affidatario dei servizi di ingegneria e architettura non sia in possesso dei requisiti per la redazione della relazione geologica, lo stesso può attribuire tale attività:
i) ad un proprio lavoratore subordinato;
ii) o ad un soggetto avente con l’affidatario medesimo un contratto di collaborazione professionale coordinata e continuativa;
iii) o ancora ad un soggetto esterno parte dello stesso raggruppamento;
iv) oppure mediante un contratto di avvalimento o di subappalto.
N.B.: Se l’affidatario dei servizi di architettura e ingegneria non è in possesso dei requisiti per redigere e firmare la relazione geologica, già in sede di offerta, deve dichiarare di avere un professionista geologo presente nella struttura di progettazione, nominativamente individuato, con la specifica responsabilità, utilizzando il modulo del raggruppamento temporaneo di professionisti, del contratto di avvalimento o di subappalto, del contratto di lavoro subordinato o del contratto di collaborazione professionale coordinata e continuativa.
Con riferimento al quesito in oggetto esso trova risposta nel Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere MIT del 26 settembre 2024, n. 2828 che ha risposto al seguente quesito:
1) Il divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse, così come invece previsto dall'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50-2016, non è stato riprodotto nè nell'art. 119 del D.Lgs. 36-2023 nè in altre disposizioni del nuovo Codice. Deve considerarsi comunque ancora vigente il divieto di subappalto della relazione geologica?
2) L'affidatario dei servizi di architettura e ingegneria se non è in possesso dei requisiti per redigere e firmare la relazione geologica, può solo avvalersi di professionista geologo presente nella sua struttura di progettazione nominativamente individuato con la specifica responsabilità già in sede di offerta (utilizzando il modulo del raggruppamento temporaneo di professionisti, o del contratto di avvalimento, o del contratto di lavoro subordinato, o del contratto di collaborazione professionale coordinata e continuativa)?
Risposta:
Con riferimento al primo quesito, la risposta è negativa, dovendosi prendere atto dell’assenza, all’interno dell’attuale Codice (D.Lgs. n. 36/2023), di espressa specifica disposizione normativa quale quella prevista dall’articolo 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016, che vietava il subappalto della relazione geologica. Con riferimento al secondo quesito, è possibile procedere al subappalto o con le altre modalità da voi indicate.
Pertanto:
- in mancanza di una espressa norma riproduttiva dell’art. 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016, deve ritenersi non più vigente un divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse, con la conseguenza che anche la relazione geologica può essere affidata in subappalto;
- nell’ipotesi in cui l’affidatario dei servizi di ingegneria e architettura non sia in possesso dei requisiti per la redazione della relazione geologica, lo stesso può attribuire tale attività:
i) ad un proprio lavoratore subordinato;
ii) o ad un soggetto avente con l’affidatario medesimo un contratto di collaborazione professionale coordinata e continuativa;
iii) o ancora ad un soggetto esterno parte dello stesso raggruppamento;
iv) oppure mediante un contratto di avvalimento o di subappalto.
N.B.: Se l’affidatario dei servizi di architettura e ingegneria non è in possesso dei requisiti per redigere e firmare la relazione geologica, già in sede di offerta, deve dichiarare di avere un professionista geologo presente nella struttura di progettazione, nominativamente individuato, con la specifica responsabilità, utilizzando il modulo del raggruppamento temporaneo di professionisti, del contratto di avvalimento o di subappalto, del contratto di lavoro subordinato o del contratto di collaborazione professionale coordinata e continuativa.
24/10/2024 11:46
Quesito #5
Spett.le Stazione Appaltante,
si chiede cortesemente conferma che la prescrizione di gara inerente alla subappaltabilità della predisposizione della relazione geologica (ovvero di quella archeologica), si applica, indifferentemente, sia nell'ipotesi di progettista raggruppato, che in quella di progettista indicato dal concorrente.
Distinti saluti
si chiede cortesemente conferma che la prescrizione di gara inerente alla subappaltabilità della predisposizione della relazione geologica (ovvero di quella archeologica), si applica, indifferentemente, sia nell'ipotesi di progettista raggruppato, che in quella di progettista indicato dal concorrente.
Distinti saluti
24/10/2024 13:51
Risposta
SUBAPPALTO RELAZIONE GEOLOGICA
Con riferimento al quesito in oggetto esso trova risposta nel Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere MIT del 26 settembre 2024, n. 2828 che ha risposto al seguente quesito:
1) Il divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse, così come invece previsto dall'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50-2016, non è stato riprodotto nè nell'art. 119 del D.Lgs. 36-2023 nè in altre disposizioni del nuovo Codice. Deve considerarsi comunque ancora vigente il divieto di subappalto della relazione geologica?
2) L'affidatario dei servizi di architettura e ingegneria se non è in possesso dei requisiti per redigere e firmare la relazione geologica, può solo avvalersi di professionista geologo presente nella sua struttura di progettazione nominativamente individuato con la specifica responsabilità già in sede di offerta (utilizzando il modulo del raggruppamento temporaneo di professionisti, o del contratto di avvalimento, o del contratto di lavoro subordinato, o del contratto di collaborazione professionale coordinata e continuativa)?
Risposta:
Con riferimento al primo quesito, la risposta è negativa, dovendosi prendere atto dell’assenza, all’interno dell’attuale Codice (D.Lgs. n. 36/2023), di espressa specifica disposizione normativa quale quella prevista dall’articolo 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016, che vietava il subappalto della relazione geologica. Con riferimento al secondo quesito, è possibile procedere al subappalto o con le altre modalità da voi indicate.
Pertanto:
- in mancanza di una espressa norma riproduttiva dell’art. 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016, deve ritenersi non più vigente un divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse, con la conseguenza che anche la relazione geologica può essere affidata in subappalto;
- nell’ipotesi in cui l’affidatario dei servizi di ingegneria e architettura non sia in possesso dei requisiti per la redazione della relazione geologica, lo stesso può attribuire tale attività:
i) ad un proprio lavoratore subordinato;
ii) o ad un soggetto avente con l’affidatario medesimo un contratto di collaborazione professionale coordinata e continuativa;
iii) o ancora ad un soggetto esterno parte dello stesso raggruppamento;
iv) oppure mediante un contratto di avvalimento o di subappalto.
N.B.: Se l’affidatario dei servizi di architettura e ingegneria non è in possesso dei requisiti per redigere e firmare la relazione geologica, già in sede di offerta, deve dichiarare di avere un professionista geologo presente nella struttura di progettazione, nominativamente individuato, con la specifica responsabilità, utilizzando il modulo del raggruppamento temporaneo di professionisti, del contratto di avvalimento o di subappalto, del contratto di lavoro subordinato o del contratto di collaborazione professionale coordinata e continuativa.
Con riferimento al quesito in oggetto esso trova risposta nel Supporto giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT con il parere MIT del 26 settembre 2024, n. 2828 che ha risposto al seguente quesito:
1) Il divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse, così come invece previsto dall'art. 31, comma 8, del D.Lgs. 50-2016, non è stato riprodotto nè nell'art. 119 del D.Lgs. 36-2023 nè in altre disposizioni del nuovo Codice. Deve considerarsi comunque ancora vigente il divieto di subappalto della relazione geologica?
2) L'affidatario dei servizi di architettura e ingegneria se non è in possesso dei requisiti per redigere e firmare la relazione geologica, può solo avvalersi di professionista geologo presente nella sua struttura di progettazione nominativamente individuato con la specifica responsabilità già in sede di offerta (utilizzando il modulo del raggruppamento temporaneo di professionisti, o del contratto di avvalimento, o del contratto di lavoro subordinato, o del contratto di collaborazione professionale coordinata e continuativa)?
Risposta:
Con riferimento al primo quesito, la risposta è negativa, dovendosi prendere atto dell’assenza, all’interno dell’attuale Codice (D.Lgs. n. 36/2023), di espressa specifica disposizione normativa quale quella prevista dall’articolo 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016, che vietava il subappalto della relazione geologica. Con riferimento al secondo quesito, è possibile procedere al subappalto o con le altre modalità da voi indicate.
Pertanto:
- in mancanza di una espressa norma riproduttiva dell’art. 31, comma 8, del d.lgs. 50/2016, deve ritenersi non più vigente un divieto di subappalto della progettazione e delle attività ad essa connesse, con la conseguenza che anche la relazione geologica può essere affidata in subappalto;
- nell’ipotesi in cui l’affidatario dei servizi di ingegneria e architettura non sia in possesso dei requisiti per la redazione della relazione geologica, lo stesso può attribuire tale attività:
i) ad un proprio lavoratore subordinato;
ii) o ad un soggetto avente con l’affidatario medesimo un contratto di collaborazione professionale coordinata e continuativa;
iii) o ancora ad un soggetto esterno parte dello stesso raggruppamento;
iv) oppure mediante un contratto di avvalimento o di subappalto.
N.B.: Se l’affidatario dei servizi di architettura e ingegneria non è in possesso dei requisiti per redigere e firmare la relazione geologica, già in sede di offerta, deve dichiarare di avere un professionista geologo presente nella struttura di progettazione, nominativamente individuato, con la specifica responsabilità, utilizzando il modulo del raggruppamento temporaneo di professionisti, del contratto di avvalimento o di subappalto, del contratto di lavoro subordinato o del contratto di collaborazione professionale coordinata e continuativa.
25/10/2024 13:19
Quesito #6
Spett.le Stazione Appaltante,
si chiede se partecipando in RTI il raggruppamento può far ricorso anche all'avvalimento per i requisiti relativi all'attestazione SOA per le categorie OG1 CLASSE III e OG11 CLASSE I.
Distinti saluti
si chiede se partecipando in RTI il raggruppamento può far ricorso anche all'avvalimento per i requisiti relativi all'attestazione SOA per le categorie OG1 CLASSE III e OG11 CLASSE I.
Distinti saluti
28/10/2024 10:04
Risposta
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 104 del D.Lgs. n. 36/2023 il disciplinare di gara prevede all’art. 14 che è possibile ricorrere all’avvalimento “per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale e/o per migliorare la propria offerta.”
Per quanto attiene alla categoria OG11, come specificato all’Art. 10 del Disciplinare di gara, l'Operatore economico sprovvisto del requisito di qualificazione nella categoria OG11 deve qualificarsi obbligatoriamente ricorrendo al cd. subappalto qualificante o necessario, di cui all’art 30 All. II.12 del D. Lgs. 36/2023, o nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, le opere relative alla categoria OG11 devono essere eseguite da un partecipante al raggruppamento qualificato.
Per quanto attiene alla categoria OG11, come specificato all’Art. 10 del Disciplinare di gara, l'Operatore economico sprovvisto del requisito di qualificazione nella categoria OG11 deve qualificarsi obbligatoriamente ricorrendo al cd. subappalto qualificante o necessario, di cui all’art 30 All. II.12 del D. Lgs. 36/2023, o nel caso di un'offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, le opere relative alla categoria OG11 devono essere eseguite da un partecipante al raggruppamento qualificato.
25/10/2024 20:37
Quesito #8
BUONASERA CON LA PRESENTE SI CHIEDE SE UN' IMPRESA IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE SOA IN OG1 IIIBIS POSSA PARTECIPARE ALLA GARA SENZA DOVERSI PER FORZA RAGGRUPPARE CON IMPRESA QUALIFICATA SOA IN OG11 ,ANDANDO A SODDISFARE IN PROPRIO L'INTERO IMPORTO A BASE D' ASTA E SUBAPPALTANDO PER INTERO LE OPERE SCORPORABILI.
CORDIALI SALUTI.
CORDIALI SALUTI.
28/10/2024 10:28
Risposta
La risposta è affermativa, ai sensi di quanto previsto dall’Art. 10 del Disciplinare di gara.
27/10/2024 19:07
Quesito #9
Si fa presente che non è possibile caricare nella busta amministrativa tutta la documentazione richiesta; si chiede pertanto di poter predisporre una ulteriore cartella per caricare anche con zip il resto della documentazione richiesta nel disciplinare. Vogliate verificare quanto detto.
28/10/2024 10:46
Risposta
La busta amministrativa è configurata secondo gli allegati richiesti dal disciplinare di gara. Qualora la SV voglia allegare ulteriori documenti, è possibile unire gli stessi alla domanda di partecipazione.
28/10/2024 16:08
Quesito #10
Il presente operatore intende incaricare un Ingegnere Libero professionista per la redazione del progetto esecutivo. Tale professionista a sua volta sub appalterà la redazione della relazione Geologica e della relazione archeologica. A tal fine si chiede se i nominativi dei due professionisti, differente dall' ingegnere libero professionista, debbano essere indicati già in sede di presentazione istanza di gara? In tal caso a mezzo dell'allegato 06?
Saluti,
Saluti,
29/10/2024 09:51
Risposta
La risposta è affermativa.
Come riportato all’art. 11 del disciplinare, ”A seconda delle modalità di partecipazione i professionisti devono essere nominativamente indicati dal concorrente, o dal progettista raggruppato già in sede di presentazione dell'offerta, oppure dal progettista indicato, con la specificazione dei titoli di studio/professionali posseduti, dell’abilitazione all’esercizio della professione, degli estremi dell’iscrizione all’ordine/albo professionale e delle attività che svolgeranno all’interno del Gruppo. In caso di operatori riuniti, tali dichiarazioni dovranno essere rese da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio/GEIE”, e nel caso di subappalto delle prestazioni per la redazione della relazione Geologica e della relazione archeologica, lo stesso deve essere dichiarato nel DGUE compilato dal soggetto libero professionista indicato e vanno comunque riportati nell’Allegato 06.
Come riportato all’art. 11 del disciplinare, ”A seconda delle modalità di partecipazione i professionisti devono essere nominativamente indicati dal concorrente, o dal progettista raggruppato già in sede di presentazione dell'offerta, oppure dal progettista indicato, con la specificazione dei titoli di studio/professionali posseduti, dell’abilitazione all’esercizio della professione, degli estremi dell’iscrizione all’ordine/albo professionale e delle attività che svolgeranno all’interno del Gruppo. In caso di operatori riuniti, tali dichiarazioni dovranno essere rese da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio/GEIE”, e nel caso di subappalto delle prestazioni per la redazione della relazione Geologica e della relazione archeologica, lo stesso deve essere dichiarato nel DGUE compilato dal soggetto libero professionista indicato e vanno comunque riportati nell’Allegato 06.
29/10/2024 18:23
Quesito #13
BUONASERA CON LA PRESENTE SI CHIEDE SE BISOGNA PER FORZA DESIGNARE E INDICARE IN FASE DI GARA IL NOMINATIVO DEL SUBAPPALTATORE PER QUANTO RIGUARDA LE OPERE SCORPORABILI VOLENDO SUBAPPALTARE TALI OPERE AL 100%.
CORDIALI SALUTI.
CORDIALI SALUTI.
30/10/2024 13:27
Risposta
In tema di subappalto trova applicazione quanto previsto all’art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., in particolare i concorrenti possono affidare in subappalto i lavori oggetto del presente disciplinare, previa autorizzazione della stazione appaltante, nel rispetto di quanto previsto al comma 5 dell’art. 119, del D.Lgs. 36/2023.
Il concorrente indica nel DGUE le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
Nello specifico del quesito, fermo restando che il concorrente nel caso di subappalto cosiddetto necessario (qualificante) ha l’obbligo di dichiarare espressamente, in sede di domanda di partecipazione alla procedura di gara, la volontà di ricorrere al subappalto per qualificarsi, e che la mancata dichiarazione non può essere oggetto di soccorso istruttorio, in linea generale, non è tenuto a indicare il nominativo del subappaltatore già in sede di offerta, ma è tenuto senz’altro a dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante.
Pur tuttavia, ai sensi di quanto previsto nel disciplinare di gara, e in particolare dall’art. 10, nel caso di subappalto qualificante
“dovrà essere indicato in sede di presentazione dell’offerta il nominativo del subappaltatore e dimostrato il possesso del requisito di cui alla categoria scorporabile. Nel caso in sede di offerta la subappaltatrice, concorrendo il requisito a quanto richiesto come qualificazione nel disciplinare, dovrà allegare:
DGUE da compilare al seguente link https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it
Dichiarazioni integrative (Modello “ALLEGATO 03 – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE”);
Dichiarazione Sostitutiva familiari conviventi (Modello “ALLEGATO 04 - DICHIARAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI”). “
Il concorrente indica nel DGUE le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.
Nello specifico del quesito, fermo restando che il concorrente nel caso di subappalto cosiddetto necessario (qualificante) ha l’obbligo di dichiarare espressamente, in sede di domanda di partecipazione alla procedura di gara, la volontà di ricorrere al subappalto per qualificarsi, e che la mancata dichiarazione non può essere oggetto di soccorso istruttorio, in linea generale, non è tenuto a indicare il nominativo del subappaltatore già in sede di offerta, ma è tenuto senz’altro a dichiarare la volontà di ricorrere al subappalto per supplire al requisito di qualificazione mancante.
Pur tuttavia, ai sensi di quanto previsto nel disciplinare di gara, e in particolare dall’art. 10, nel caso di subappalto qualificante
“dovrà essere indicato in sede di presentazione dell’offerta il nominativo del subappaltatore e dimostrato il possesso del requisito di cui alla categoria scorporabile. Nel caso in sede di offerta la subappaltatrice, concorrendo il requisito a quanto richiesto come qualificazione nel disciplinare, dovrà allegare:
DGUE da compilare al seguente link https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=it
Dichiarazioni integrative (Modello “ALLEGATO 03 – DICHIARAZIONI INTEGRATIVE”);
Dichiarazione Sostitutiva familiari conviventi (Modello “ALLEGATO 04 - DICHIARAZIONE FAMILIARI CONVIVENTI”). “