Scaduto
Con riferimento al richiamo della Adunanza Plenaria nr. 9 del 2021 richiamata, preme precisare che la presentazione di una domanda di concordato in “bianco” e con “riserva”, ai sensi dell’art. 161 c. 6, della L.F., non integra una causa di esclusione automatica dalle gare pubbliche, per perdita dei requisiti generali, essendo rimesso in primo luogo al Giudice Fallimentare, in sede di rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 186-bis comma 4 della L. F. e, al quale l’operatore che ha chiesto il concordato si deve tempestivamente rivolgere, fornendo all’uopo le informazioni necessarie, valutare la compatibilità della partecipazione alla procedura di affidamento, in funzione e nella prospettiva della continuità aziendale.
La partecipazione alle gare pubbliche è dal Legislatore, ai sensi dei commi 3 e 4, dell’art. 95 del Codice degli Appalti, considerata, a seguito del deposito della domanda di concordato anche in “bianco” o con “riserva”, come un atto che deve essere comunque autorizzato dal Tribunale, edacquisito il parere del Commissario giudiziale ove già nominato.
A tali fini, l’operatore che presenta domanda di concordato in “bianco o con “riserva” è tenuto a richiedere senza indugio l’autorizzazione, anche qualora sia già partecipante alla gara, e deve informare prontamente la Stazione Appaltante.
Alla luce di quanto sopra indicato, in sede di gara si rende necessario produrre preliminarmente la domanda di autorizzazione accompagnata dalla relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità del piano ove predisposto e la ragionevole capacità di adempimento, chiaramente in linea con quanto disposto dall’Adunanza Plenaria nr. 11 del 2021, la formale autorizzazione giudiziale del concordato deve intervenire entro il momento dell’aggiudicazione della gara (principio confermato, tra l’altro dall’art. 186-bis, comma 5, lettera a) della Legge Fallimentare).
Pertanto, alla luce dell’approfondimento giuridico effettuato e al fine di garantire la massima partecipazione e la prosecuzione dell’attività imprenditoriale attraverso la partecipazione alla procedura de quo, seppur nel rispetto degli adempimenti sopra descritti, nell’interesse della Stazione Appaltante, che conserva il compito di vigilare e valutare tutte le novità che dovessero riscontrarsi in ordine alla procedura di concordato durante la fase della gara, si accolgono le osservazioni presentate dall’operatore economico, nelle presenti controdeduzioni.
Gara #222
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANAInformazioni appalto
08/10/2024
Aperta
Servizi
€ 11.169.939,72
Andriola Francesca
Categorie merceologiche
905
-
Servizi connessi ai rifiuti urbani e domestici
Lotti
1
B3E5887CDB
J89I24000040004
Qualità prezzo
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA
Il servizio che forma oggetto del presente appalto comprende i servizi di raccolta, trasporto e conferimento presso gli impianti finali dei rifiuti solidi urbani, ivi comprese tutte le tipologie di rifiuti ingombranti, i farmaci scaduti, le batterie e le pile esauste così come definiti dal D. Lgs. 152/06, dettagliatamente descritti nel progetto. Comprende, inoltre, il servizio di spazzamento manuale e meccanico ed il servizio di raccolta dei rifiuti abbandonati nei limiti e frequenze stabilite nonché la gestione del CCR.
€ 2.929.905,68
€ 4.516.720,80
€ 33.869,00
Scadenze
14/11/2024 12:00
07/11/2024 13:26
21/11/2024 23:59
26/11/2024 10:00
Avvisi
Allegati
DETERMINA A CONTRARRE SHA-256: 9d39f31a1150e317a26c07161e50eb3bec8aa535fbc152a406a887668d2f135c 18/10/2024 10:17 |
197.41 kB | |
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO SHA-256: d3cd4dbb350ea7dd117dbc22a503194c46f6b8f085c0489c09c1d8571093589c 18/10/2024 10:23 |
188.24 kB | |
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE SHA-256: ff74dc884d921387075e84e22e9d998982ec250f6059d1b2d878209b88e971cc 18/10/2024 10:23 |
691.57 kB | |
DISCIPLINARE TECNICO PRESTAZIONALE SHA-256: 10a3367dc51477099513576b1ca8fa26110cc6fd4bf9dc90c4335ff42e094746 18/10/2024 10:25 |
10.98 MB | |
DUVRI SHA-256: 2f9309fc647ded0f13eb286b3d56e5a3b574cb5485c0693a82efb22d48aceaf8 18/10/2024 10:28 |
1.85 MB | |
ALLEGATO ELENCO PERSONALE SHA-256: 077b6b2f44c624e3dc01fe32e3fd3dddc1ade72cc65d420cde210669be0ed7cc 18/10/2024 10:30 |
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SCHEMA DI CONTRATTO SHA-256: 02ab212c44e7ea7c53cd0507643e4baafd7d5d67e8ce1f7cd1e15f6338ee3b6b 18/10/2024 10:35 |
1.97 MB | |
CRITERI DI AGGIUDICAZIONE SHA-256: 9d1601d12c6c2300f5e44433e690bccf3f88bb36c94a551691bce4fce2f214ce 18/10/2024 10:37 |
757.49 kB | |
BANDO DI GARA SHA-256: 58d36c0b6a2b8cca689e5ddb2d42c1e55b846b70a7ba7da697edf131e3173fa6 21/10/2024 09:28 |
1.38 MB | |
ALLEGATI 12 MODULI SHA-256: daf925434b35281a2ce6d19c87344c1f87f104ed25daa767eb134f79130fc4af 05/11/2024 13:32 |
2.70 MB | |
DISCIPLINARE DI GARA SHA-256: 4a10990f8ec0a650b3853f0f7b84e0846a98c01f986bd9d564c0c7ea61bd8da1 05/11/2024 13:33 |
1.00 MB |
Chiarimenti
23/10/2024 15:50
Quesito #1
Ai fini dei calcoli per l'emissione della polizza per valore complessivo dell'appalto si intende il valore dei soli 2 anni o il valore dell'appalto complessivo di proroga.
In attesa di cortese riscontro porgiamo cordiali saluti
In attesa di cortese riscontro porgiamo cordiali saluti
30/10/2024 09:17
Risposta
Ai fini dei calcoli per l'emissione della Polizza si deve intendere il valore riferito ai soli due anni e non all'eventuale proroga di un ulteriore anno.
24/10/2024 13:34
Quesito #2
Spett.le Ente, visto il punto 1.C.2 dei criteri di punteggio dell’offerta tecnica che prevede l’attribuzione di 5 punti per il possesso di “Certificazione ambientale OHSAS 18001 per servizi di nettezza urbana”. Considerato che la certificazione dei sistemi di gestione ambientale è riferita alla ISO 14001:2015, che è criterio di partecipazione e dunque un richiesto a tutti i partecipanti. Considerato che la Certificazione OHSAS 18001 (non più in vigore per aggiornamento alla nuova normativa dal 2018) riguardava la certificazione sui sistemi di gestione della sicurezza e che la stessa è stata convertita con la ISO 45001:2018, con la presente chiede di precisare che il criterio di punteggio dell’offerta tecnica 1.C.2 prevede l’attribuzione di 5 punti per il possesso della “Certificazione sulla gestione dei sistemi di sicurezza ISO 45001:2018 per servizi di nettezza urbana”. In attesa di un Vs. cortese riscontro in merito, si porgono cordiali Saluti.
12/11/2024 13:26
Risposta
Con riferimento a quanto previsto al punto 1 c. 2 del "criteri di punteggio dell'offerta tecnica", la Certificazione oggetto di attribuzione dei 5 punti deve intendersi quella aggiornata ISO 45001:2018, atteso che quella indicata non è più in vigore per aggiornamento alla nuova normativa.
Pertanto si attesta che il punteggio da attribuire all'Offerta Tecnica si riferirà precisamente "Certificazione sulla gestione dei sistemi di sicurezza ISO 45001:2018 per servizi di nettezza Urbana".
Pertanto si attesta che il punteggio da attribuire all'Offerta Tecnica si riferirà precisamente "Certificazione sulla gestione dei sistemi di sicurezza ISO 45001:2018 per servizi di nettezza Urbana".
28/10/2024 15:16
Quesito #3
Quesito n. 1
Considerato il disciplinare di gara al punto 6.1 lett. D) in cui è richiesto il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le seguenti categorie e classi:
Cat. 1 classe D (inferiore a 50.000 abitanti e superiore a 20.000 abitanti);
Cat. 4 classe D (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate);
Cat. 5 classe D (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate).
Considerato che nel disciplinare tecnico prestazionale i rifiuti pericolosi e non pericolosi addebitabili alla gestione in categoria 4 e 5 risultano calcolati per un massimo di 1 tonnellata annua a complessivo;
Rilevato dunque che per la gestione di tali tipologie di rifiuti di cui sopra, ovvero categoria 4 e 5, risulta bastevole la classe dimensionale “minima” ovvero la “Classe F”, la quale integra la gestione dei rifiuti fino a 3.000 tonnellate annue;
Ritenuto che la Stazione Appaltante abbia refuso la classe dimensionale “D” dovuta per la categoria “1” il cui parametro di calcolo è per numero di abitanti serviti (cat. “D” inferiore a 50.000 mila abitanti e superiore a 20.000 mila abitanti) anche per le categorie 4 e 5, il cui parametro invece è rappresentato dalle tonnellate annue trasportabili, con la presente
CHIEDE
Di precisare che quanto indicato nel disciplinare di gara circa alle iscrizioni alla categoria 4 e 5 in classe D trattasi di refuso.
In alternativa, a sostegno della richiesta di modifica per il ridimensionamento della classe dimensionale inferiore alla lettera “D”, al solo fine di non precludere la parcondicio partecipationis ed ampliare la platea dei partecipanti tanto tutelata dal codice appalti, con la presente si rende noto che L'ANAC ha ribadito che la
Stazione Appaltante dispone di ampia discrezionalità nella determinazione dei requisiti di partecipazione, purché essi siano pertinenti e congrui rispetto all'oggetto del contratto.
Quindi nella considerazione che le quantità massime da gestire non potranno mai essere tali da richiedere l’iscrizione ad una classe dimensionale superiore alla “F” per la categoria 4 e 5, si ribadisce la richiesta di precisare la classe di appartenenza, tale da risultare congrua con i documenti di gara, in ottemperanza anche all'art. 100 del Codice Appalti al comma 2 che indica: “Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all’oggetto dell’appalto”.
Ed ancora
Posto quanto sopra, l'ANAC ha rilevato che la Stazione Appaltante dispone di ampia discrezionalità nella redazione degli atti di gara ed è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti, purché tale scelta non sia eccessivamente ed irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito, e risponda, quindi, ai parametri della ragionevolezza e della proporzionalità rispetto alla tipologia e all'oggetto dello specifico appalto (si veda anche Sent. C. Stato 15/11/2021, n. 7597).
Inoltre il Consiglio di Stato sez. IV, 14 dicembre 2021 n. 8330 sancisce che “La fissazione dei requisiti per partecipare alla gara rientra nella discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice, la quale ben può prevedere, nell’esercizio di essa e in relazione alla specifica attività oggetto dell’appalto, requisiti diversi da quelli che conseguirebbero ad una meccanica applicazione di quelli ricavabili dalle categorie di iscrizione all’albo, con il solo limite della necessità di individuare requisiti adeguati rispetto agli scopi perseguiti, e quindi non manifestamente arbitrari, sproporzionati o lesivi della concorrenza fra aziende (sul punto, v. Tar Napoli, sez. VII, 11 maggio 2016, n. 2393; Cons.St., sez. V, 5 luglio 2017, n. 3303).
Pertanto, in considerazione di quanto sopra, certi che per le categorie 4 e 5 le classi richieste siano le medesime indicate nel capitolato speciale tecnico e prestazionale, ovvero la classe F, si chiede di chiarire il requisito di partecipazione.
Quesito n. 2
Considerato il disciplinare tecnico prestazionale in cui all’art.4.4 Raccolta della frazione umida è riportato che “Solo per le utenze condominiali con più di 5 unità familiari e per le utenze non domestiche è previsto, a cura del nuovo soggetto gestore, un servizio di lavaggio e disinfezione dei contenitori carrellati, come meglio dettagliato nel seguito”;
Considerato che non è stato riscontrato alcun articolo specifico circa il lavaggio dei contenitori e che peraltro che negli altri articoli inerenti la raccolta domiciliare è espressamente previsto che “Tutte le attrezzature saranno custodite dall’utenza all’interno di aree di proprietà o di pertinenza, e dalla stessa saranno lavate e disinfettate periodicamente al fine di non far sorgere problemi di natura igienico- sanitaria”;
Considerato peraltro che nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale non viene in alcun modo citato tale servizio, con la presente
CHIEDE
Di precisare se trattasi di refuso.
Quesito n. 3
Considerato il disciplinare tecnico prestazionale in cui all’Art. 9 - Diserbo e scerbatura è previsto che “Il servizio comprende il periodico sfalcio, anche con strumento meccanico e con di soluzioni di acido acetico o salificazione o chimico biologico delle erbe che crescono sui marciapiedi, nelle cordonature stradali, su tutte le superfici pavimentate delle strade e sui bordi strada compresi quelli privi di marciapiede, contestualmente al servizio di spazzamento manuale…..Per il servizio di diserbo e scerbatura l’appaltatore dovrà garantire per ogni annualità tali interventi sempre e comunque mentre svolge il servizio di spazzamento.”
Nella considerazione che gli interventi di diserbo sono attività onerose in termini di servizio e che non possono essere associate alle comuni attività di spazzamento, con la presente
CHIEDE
Se le attività di diserbo, previste all’art. 9, debbano intendersi quali semplici operazioni di rimozione delle erbe spontanee lungo il ciglio stradale da effettuarsi in concomitanza alle attività di spazzamento, oppure se si debba prevedere un opportuno piano di diserbo delle aree urbane ed eventualmente indicare la frequenza o i ml/annui in appalto.
Quesito n. 4
All’articolo 6.1 inoltre prevede che “Il Comune fornirà annualmente il programma di manutenzione del verde e manutenzione delle aree spartitraffico in modo che lo stesso pianifichi e garantisca la pulizia da eventuali abbandoni di qualsiasi tipologia delle aree da trattare”
Nella considerazione che in nessuna parte della documentazione di gara è citata la manutenzione delle aree a verde e considerato che in riferimento all’entità ed alle frequenze potrebbe essere un’attività non indifferente, con la presente
CHIEDE
Di precisare se trattasi di refuso non essendo indicato nei servizi oggetto d’appalto di cui all’art. 2 del capitolato.
Quesito n. 5
Visto l’art. 2 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale in cui è peraltro prevista la pulizia e disostruzione delle caditoie, nella considerazione che tale servizio non è citato né negli articoli seguenti né in appositi paragrafi di dettaglio del disciplinare tecnico e prestazionale, con la presente
CHIEDE
Di chiarire se trattasi di refuso o se tale attività sia riferita alla semplice pulizia superficiale da operare in fase di spazzamento in quanto interventi radicali non sembrano essere stati in alcun modo computati.
Considerato il disciplinare di gara al punto 6.1 lett. D) in cui è richiesto il possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali per le seguenti categorie e classi:
Cat. 1 classe D (inferiore a 50.000 abitanti e superiore a 20.000 abitanti);
Cat. 4 classe D (raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate);
Cat. 5 classe D (raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate).
Considerato che nel disciplinare tecnico prestazionale i rifiuti pericolosi e non pericolosi addebitabili alla gestione in categoria 4 e 5 risultano calcolati per un massimo di 1 tonnellata annua a complessivo;
Rilevato dunque che per la gestione di tali tipologie di rifiuti di cui sopra, ovvero categoria 4 e 5, risulta bastevole la classe dimensionale “minima” ovvero la “Classe F”, la quale integra la gestione dei rifiuti fino a 3.000 tonnellate annue;
Ritenuto che la Stazione Appaltante abbia refuso la classe dimensionale “D” dovuta per la categoria “1” il cui parametro di calcolo è per numero di abitanti serviti (cat. “D” inferiore a 50.000 mila abitanti e superiore a 20.000 mila abitanti) anche per le categorie 4 e 5, il cui parametro invece è rappresentato dalle tonnellate annue trasportabili, con la presente
CHIEDE
Di precisare che quanto indicato nel disciplinare di gara circa alle iscrizioni alla categoria 4 e 5 in classe D trattasi di refuso.
In alternativa, a sostegno della richiesta di modifica per il ridimensionamento della classe dimensionale inferiore alla lettera “D”, al solo fine di non precludere la parcondicio partecipationis ed ampliare la platea dei partecipanti tanto tutelata dal codice appalti, con la presente si rende noto che L'ANAC ha ribadito che la
Stazione Appaltante dispone di ampia discrezionalità nella determinazione dei requisiti di partecipazione, purché essi siano pertinenti e congrui rispetto all'oggetto del contratto.
Quindi nella considerazione che le quantità massime da gestire non potranno mai essere tali da richiedere l’iscrizione ad una classe dimensionale superiore alla “F” per la categoria 4 e 5, si ribadisce la richiesta di precisare la classe di appartenenza, tale da risultare congrua con i documenti di gara, in ottemperanza anche all'art. 100 del Codice Appalti al comma 2 che indica: “Le stazioni appaltanti richiedono requisiti di partecipazione proporzionati e attinenti all’oggetto dell’appalto”.
Ed ancora
Posto quanto sopra, l'ANAC ha rilevato che la Stazione Appaltante dispone di ampia discrezionalità nella redazione degli atti di gara ed è legittimata ad introdurre disposizioni atte a limitare la platea dei concorrenti, purché tale scelta non sia eccessivamente ed irragionevolmente limitativa della concorrenza, in quanto correttamente esercitata attraverso la previsione di requisiti pertinenti e congrui rispetto allo scopo perseguito, e risponda, quindi, ai parametri della ragionevolezza e della proporzionalità rispetto alla tipologia e all'oggetto dello specifico appalto (si veda anche Sent. C. Stato 15/11/2021, n. 7597).
Inoltre il Consiglio di Stato sez. IV, 14 dicembre 2021 n. 8330 sancisce che “La fissazione dei requisiti per partecipare alla gara rientra nella discrezionalità dell’amministrazione aggiudicatrice, la quale ben può prevedere, nell’esercizio di essa e in relazione alla specifica attività oggetto dell’appalto, requisiti diversi da quelli che conseguirebbero ad una meccanica applicazione di quelli ricavabili dalle categorie di iscrizione all’albo, con il solo limite della necessità di individuare requisiti adeguati rispetto agli scopi perseguiti, e quindi non manifestamente arbitrari, sproporzionati o lesivi della concorrenza fra aziende (sul punto, v. Tar Napoli, sez. VII, 11 maggio 2016, n. 2393; Cons.St., sez. V, 5 luglio 2017, n. 3303).
Pertanto, in considerazione di quanto sopra, certi che per le categorie 4 e 5 le classi richieste siano le medesime indicate nel capitolato speciale tecnico e prestazionale, ovvero la classe F, si chiede di chiarire il requisito di partecipazione.
Quesito n. 2
Considerato il disciplinare tecnico prestazionale in cui all’art.4.4 Raccolta della frazione umida è riportato che “Solo per le utenze condominiali con più di 5 unità familiari e per le utenze non domestiche è previsto, a cura del nuovo soggetto gestore, un servizio di lavaggio e disinfezione dei contenitori carrellati, come meglio dettagliato nel seguito”;
Considerato che non è stato riscontrato alcun articolo specifico circa il lavaggio dei contenitori e che peraltro che negli altri articoli inerenti la raccolta domiciliare è espressamente previsto che “Tutte le attrezzature saranno custodite dall’utenza all’interno di aree di proprietà o di pertinenza, e dalla stessa saranno lavate e disinfettate periodicamente al fine di non far sorgere problemi di natura igienico- sanitaria”;
Considerato peraltro che nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale non viene in alcun modo citato tale servizio, con la presente
CHIEDE
Di precisare se trattasi di refuso.
Quesito n. 3
Considerato il disciplinare tecnico prestazionale in cui all’Art. 9 - Diserbo e scerbatura è previsto che “Il servizio comprende il periodico sfalcio, anche con strumento meccanico e con di soluzioni di acido acetico o salificazione o chimico biologico delle erbe che crescono sui marciapiedi, nelle cordonature stradali, su tutte le superfici pavimentate delle strade e sui bordi strada compresi quelli privi di marciapiede, contestualmente al servizio di spazzamento manuale…..Per il servizio di diserbo e scerbatura l’appaltatore dovrà garantire per ogni annualità tali interventi sempre e comunque mentre svolge il servizio di spazzamento.”
Nella considerazione che gli interventi di diserbo sono attività onerose in termini di servizio e che non possono essere associate alle comuni attività di spazzamento, con la presente
CHIEDE
Se le attività di diserbo, previste all’art. 9, debbano intendersi quali semplici operazioni di rimozione delle erbe spontanee lungo il ciglio stradale da effettuarsi in concomitanza alle attività di spazzamento, oppure se si debba prevedere un opportuno piano di diserbo delle aree urbane ed eventualmente indicare la frequenza o i ml/annui in appalto.
Quesito n. 4
All’articolo 6.1 inoltre prevede che “Il Comune fornirà annualmente il programma di manutenzione del verde e manutenzione delle aree spartitraffico in modo che lo stesso pianifichi e garantisca la pulizia da eventuali abbandoni di qualsiasi tipologia delle aree da trattare”
Nella considerazione che in nessuna parte della documentazione di gara è citata la manutenzione delle aree a verde e considerato che in riferimento all’entità ed alle frequenze potrebbe essere un’attività non indifferente, con la presente
CHIEDE
Di precisare se trattasi di refuso non essendo indicato nei servizi oggetto d’appalto di cui all’art. 2 del capitolato.
Quesito n. 5
Visto l’art. 2 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale in cui è peraltro prevista la pulizia e disostruzione delle caditoie, nella considerazione che tale servizio non è citato né negli articoli seguenti né in appositi paragrafi di dettaglio del disciplinare tecnico e prestazionale, con la presente
CHIEDE
Di chiarire se trattasi di refuso o se tale attività sia riferita alla semplice pulizia superficiale da operare in fase di spazzamento in quanto interventi radicali non sembrano essere stati in alcun modo computati.
14/11/2024 13:23
Risposta
Risposta al quesito n. 1:
con riferimento al quesito n. 1, si precisa che il riferimento alla iscrizione alle categorie 4 e 5 in Classe "D", trattasi di un refuso.
Pertanto, risulta bastevole la classe dimensionale "minima" ovvero la Classe "F".
Risposta al quesito n. 2:
con riferimento al quesito n. 2, il lavaggio viene previsto solo per le utenze condominiali con più di 5 unità familiari e per le utenze non domestiche per i soli carrellati relativi all'organico, che per motivi igienico-sanitari viene spesso compromesso ed il lavaggio degli stessi deve intendersi inserito all'interno del servizio di spazzamento meccanico mediante l'utilizzo di attrezzature idonee che permettono la pulizia delle medesime.
Si precisa, inoltre, che tale servizio risulta residuale atteso che per le altre tipologie di utenze domestiche il lavaggio dei "KIT" non è previsto.
Risposta al quesito n. 3:
con riferimento al quesito n. 3, si precisa che l'attività di "diserbo", di cui all'art. 9 del Disciplinare Tecnico Prestazionale, deve intendersi quale semplice operazione di rimozione delle erbe spontanee lungo il ciglio stradale da effettuarsi in concomitanza con le attività di spazzamento.
Risposta al quesito n. 4
con riferimento al quesito n. 4, si precisa che quanto indicato nell'art. 6.1 del D.T.P., trattasi di "refuso".
Risposta al quesito n. 5:
con riferimento al quesito n. 5, si chiarisce che per "pulizia delle caditoie" deve intendersi un'attività superficiale da operare in fase di spazzamento sulle griglie e caditoie al fine di pulirle da fogliame e rifiuti.
con riferimento al quesito n. 1, si precisa che il riferimento alla iscrizione alle categorie 4 e 5 in Classe "D", trattasi di un refuso.
Pertanto, risulta bastevole la classe dimensionale "minima" ovvero la Classe "F".
Risposta al quesito n. 2:
con riferimento al quesito n. 2, il lavaggio viene previsto solo per le utenze condominiali con più di 5 unità familiari e per le utenze non domestiche per i soli carrellati relativi all'organico, che per motivi igienico-sanitari viene spesso compromesso ed il lavaggio degli stessi deve intendersi inserito all'interno del servizio di spazzamento meccanico mediante l'utilizzo di attrezzature idonee che permettono la pulizia delle medesime.
Si precisa, inoltre, che tale servizio risulta residuale atteso che per le altre tipologie di utenze domestiche il lavaggio dei "KIT" non è previsto.
Risposta al quesito n. 3:
con riferimento al quesito n. 3, si precisa che l'attività di "diserbo", di cui all'art. 9 del Disciplinare Tecnico Prestazionale, deve intendersi quale semplice operazione di rimozione delle erbe spontanee lungo il ciglio stradale da effettuarsi in concomitanza con le attività di spazzamento.
Risposta al quesito n. 4
con riferimento al quesito n. 4, si precisa che quanto indicato nell'art. 6.1 del D.T.P., trattasi di "refuso".
Risposta al quesito n. 5:
con riferimento al quesito n. 5, si chiarisce che per "pulizia delle caditoie" deve intendersi un'attività superficiale da operare in fase di spazzamento sulle griglie e caditoie al fine di pulirle da fogliame e rifiuti.
29/10/2024 11:27
Quesito #4
Spett.le Ente,
con la presente si evidenzia quanto segue:
1) Il bando ed il disciplinare riportano valori differenti:
- il bando pubblicato sul portale “Tutto gare” riporta un valore complessivo dell’appalto pari ad € 6.133.475,48 di cui un importo della manodopera pari ad € 4.516.720,80;
Mentre:
- Il disciplinare di gara riporta: un valore complessivo dell’appalto pari ad € 11.169.939,72.
2) Il disciplinare di gara ed il quadro economico, presente tra i documenti posti a base di gara, riportano valori differenti:
- Il disciplinare di gara riporta il valore complessivo della proroga (di 1 anno) pari ad € 3.066.737,74
Mentre:
- Il quadro economico prevede un costo complessivo del servizio per 1 an
- no pari ad € 3.723.313,24
3) alla pagina 9 del disciplinare di gara è riportato quanto segue “L’importo a base di gara comprende, ai sensi dell’art. 41 co. 14 del Codice dei contratti, i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in complessivi € 4.516.720,80 di cui l’importo per l’opzione di anni 1 (uno) è pari ad € 2.258.360,40”.
Dalla lettura dei documenti posti a base di gara risulta che il costo della manodopera per 1 anno è stato stimato dalla SA in € 2.258.360,40, quindi, l’importo di € 2.258.360,40, relativo alla proroga di 1 anno, non può essere un “di cui” di € 4.516.720,80, in quanto quest’ultimo importo rappresenta l’importo della manodopera per il biennio posto a base di gara.
Infine, segnaliamo che il termine ultimo per la richiesta dei chiarimenti riportato sul portale (3/11/2024) è diverso da quello indicato nel disciplinare di gara (14/11/2024).
Per quanto esposto, con la presente si chiede di voler specificare gli importi da prendere in considerazione ai fini della formulazione della propria offerta
Distinti saluti.
con la presente si evidenzia quanto segue:
1) Il bando ed il disciplinare riportano valori differenti:
- il bando pubblicato sul portale “Tutto gare” riporta un valore complessivo dell’appalto pari ad € 6.133.475,48 di cui un importo della manodopera pari ad € 4.516.720,80;
Mentre:
- Il disciplinare di gara riporta: un valore complessivo dell’appalto pari ad € 11.169.939,72.
2) Il disciplinare di gara ed il quadro economico, presente tra i documenti posti a base di gara, riportano valori differenti:
- Il disciplinare di gara riporta il valore complessivo della proroga (di 1 anno) pari ad € 3.066.737,74
Mentre:
- Il quadro economico prevede un costo complessivo del servizio per 1 an
- no pari ad € 3.723.313,24
3) alla pagina 9 del disciplinare di gara è riportato quanto segue “L’importo a base di gara comprende, ai sensi dell’art. 41 co. 14 del Codice dei contratti, i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato in complessivi € 4.516.720,80 di cui l’importo per l’opzione di anni 1 (uno) è pari ad € 2.258.360,40”.
Dalla lettura dei documenti posti a base di gara risulta che il costo della manodopera per 1 anno è stato stimato dalla SA in € 2.258.360,40, quindi, l’importo di € 2.258.360,40, relativo alla proroga di 1 anno, non può essere un “di cui” di € 4.516.720,80, in quanto quest’ultimo importo rappresenta l’importo della manodopera per il biennio posto a base di gara.
Infine, segnaliamo che il termine ultimo per la richiesta dei chiarimenti riportato sul portale (3/11/2024) è diverso da quello indicato nel disciplinare di gara (14/11/2024).
Per quanto esposto, con la presente si chiede di voler specificare gli importi da prendere in considerazione ai fini della formulazione della propria offerta
Distinti saluti.
30/10/2024 13:12
Risposta
Risposta al quesito n. 1:
in riferimento a tale quesito, si precisa che sulla piattaforma "TUTTOGARE" nel pannello di gara ed all'interno del form "PANNELLO LOTTI" è indicato l'importo a base di gara oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ovvero € 7.412.757,48 + 33.869,00. per un totale complessivo di € 7.446.626,48.
Inoltre, sul medesimo "PANNELLO DI GARA" al form "DATI PROCEDURA" è indicato il valore stimato dell'appalto pari ad € 11.169.939,72.
Risposta al quesito n. 2:
in riferimento a tale quesito ovvero all'importo indicato nel Disciplinare di Gara alla Pagina n. 10 trattasi di un refuso in quanto l'importo esatto è pari ad € 3.723.313,24.
Risposta al quesito n. 3:
in riferimento a tale quesito il "di cui" deve considerarsi un "refuso".
In merito alla data ultima fissata per i "chiarimenti" si conferma il giorno 14 del Mese di Novembre dell'anno 2024.
in riferimento a tale quesito, si precisa che sulla piattaforma "TUTTOGARE" nel pannello di gara ed all'interno del form "PANNELLO LOTTI" è indicato l'importo a base di gara oltre gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ovvero € 7.412.757,48 + 33.869,00. per un totale complessivo di € 7.446.626,48.
Inoltre, sul medesimo "PANNELLO DI GARA" al form "DATI PROCEDURA" è indicato il valore stimato dell'appalto pari ad € 11.169.939,72.
Risposta al quesito n. 2:
in riferimento a tale quesito ovvero all'importo indicato nel Disciplinare di Gara alla Pagina n. 10 trattasi di un refuso in quanto l'importo esatto è pari ad € 3.723.313,24.
Risposta al quesito n. 3:
in riferimento a tale quesito il "di cui" deve considerarsi un "refuso".
In merito alla data ultima fissata per i "chiarimenti" si conferma il giorno 14 del Mese di Novembre dell'anno 2024.
29/10/2024 13:01
Quesito #5
Quesito 1 Nell'elaborato denominato "Personale attualmente impiegato presso il cantiere di Mesagne", è presentata una tabella con la struttura della pianta organica composta da 54 unità, di cui 2 impiegati a tempo pieno e 52 operativi, dei quali 6 con contratto part-time al 50%. Si rileva un’incongruenza nei costi annui della manodopera relativi ai vari inquadramenti contrattuali rispetto alle tabelle retributive aggiornate con il D.D. 14/2024 di luglio 2024. Sono emerse differenze sia in eccesso che in difetto, alterando così l’ammontare complessivo della manodopera. Inoltre, la tabella include un costo denominato "monte ore aggiuntivo" pari a €53.859,97, senza che venga specificata la motivazione di tale importo o a quali figure contrattuali sia destinato. È pertanto richiesto di effettuare i necessari controlli e di ricalcolare i valori, al fine di garantire una corretta determinazione del costo della manodopera, essenziale per assicurare la par condicio nella partecipazione alla gara da parte delle aziende concorrenti. Quesito 2 Nel documento “Disciplinare Tecnico Prestazionale” emergono incongruenze nelle specifiche per la fornitura del materiale di consumo destinato alla raccolta delle frazioni di carta e plastica: 1. Nell’art. 4.5 Raccolta della carta, del cartone e dei poliaccoppiati a base cellulosica (pag. 15), viene indicata la fornitura di buste biodegradabili blu da 110 l. Tuttavia, nell’Allegato A2 delle forniture, si parla genericamente di buste da 110 l per la carta, senza specificare materiale e colore. Inoltre, nella stessa tabella è indicato un mastello da 50 l per le utenze non domestiche, elemento assente nel riepilogo forniture dell’Allegato A2. 2. Nell’art. 4.7 Raccolta domiciliare della plastica (pag. 17), viene riportata la dicitura buste biodegradabili gialle da 110 l; tuttavia, nella descrizione iniziale della stessa sezione, si fa riferimento a sacchetti semitrasparenti in polietilene da 110 l, mentre nell’Allegato A2 si indicano genericamente buste da 110 l per la plastica. Inoltre, è indicato un mastello da 50 l per utenze non domestiche, non presente nella tabella riepilogativa delle forniture dell’Allegato A2. Si richiede, pertanto, un chiarimento definitivo sulle forniture relative a mastelli e materiali di consumo per ciascuna tipologia di frazione merceologica. Quesito 3 Nel documento “Disciplinare Tecnico Prestazionale”, all’art. 10 relativo alla Gestione del CCR sito in Via Marangio (pag. 33), si indica che: Nel CCR, "l’appaltatore dovrà provvedere, con oneri di approvvigionamento a suo completo ed esclusivo carico, al posizionamento di contenitori idonei per il raggruppamento delle seguenti tipologie di rifiuti: • Imballaggi in carta e cartone (Codice CER 150101) • Imballaggi in plastica (Codice CER 150102) • Imballaggi in legno (Codice CER 150103) • Imballaggi in metallo (Codice CER 150104) • Imballaggi in vetro (Codice CER 150107) • Rifiuti biodegradabili di cucine e mense – umido organico (Codice CER 200108) • Sfalci e potature (Codice CER 200201) • Abbigliamento (Codice CER 200110) • Prodotti tessili e materassi (Codice CER 200111) • Oli e grassi alimentari usati (Codice CER 200125) • Farmaci (Codici CER 200131* e 200132) • Rifiuti di carta e cartone diversi dagli imballaggi (Codice CER 200101) • Rifiuti legnosi (Codici CER 200137* e 200138) • Rifiuti plastici diversi dagli imballaggi (Codice CER 200139) • Rifiuti metallici diversi dagli imballaggi (Codice CER 200140) • Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (Codice CER 160103) • Inerti (misti o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, provenienti esclusivamente da piccoli interventi eseguiti dal conduttore della civile abitazione) (Codice CER 170904). Non sono specificati né il numero né la tipologia delle attrezzature richieste al nuovo gestore, e tali attrezzature non sono contabilizzate nell’Allegato A2. Si richiede quindi una specifica dettagliata delle attrezzature da posizionare nel CCR a carico del gestore, oltre a quelle indicate nell’Allegato A2. Quesito 4 Nel documento “Disciplinare Tecnico Prestazionale” si specifica che la raccolta del vetro è associata agli imballaggi in metallo, difformemente nell’Allegato A2 nella tabella di riepilogo delle forniture le attrezzature sono descritte come Carrellato plastica/metalli e carrellato Vetro. Si chiede se tale dicitura è un mero refuso. Quesito 5 Nel documento “Disciplinare Tecnico Prestazionale”, all’art. 6.1 Spazzamento Manuale (pag. 27), è riportata la suddivisione del territorio comunale in 21 zone per il servizio di spazzamento. Tuttavia, nella tabella a pagina 28, le zone elencate sono solo 20. Inoltre, nell’allegato A3, le zone di spazzamento sono riportate solo da Zona Spazzamento 1 a Zona Spazzamento 11, ripetendosi due volte e omettendo completamente le zone dalla n.12 alla n.21. Si richiede conferma del numero esatto delle zone di spazzamento e la pubblicazione delle tavole mancanti. Quesito 6 Nel documento “Disciplinare Tecnico Prestazionale” sono assenti le frequenze minime per numerosi servizi, che devono essere definite secondo i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Di seguito, l'elenco con riferimento ad articoli e pagine: • Art. 4.9 Raccolta tessili sanitari (pag. 18): frequenza settimanale non indicata, da stabilire secondo CAM. • Art. 4.10 Raccolta sfalci e potature: frequenza non indicata, da definire secondo CAM. • Art. 4.11 Raccolta beni durevoli e ingombranti e Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE): frequenza non indicata, da specificare secondo CAM. • Art. 4.12 Raccolta rifiuti presso area mercatale e durante feste e manifestazioni: numero di interventi annui non indicato; frequenza per il mercato (mensile, settimanale, quindicinale) non specificata, da definire secondo CAM. • Art. 4.13 Raccolta rifiuti con squadra d’emergenza: frequenza o monte ore non specificato, da stabilire secondo CAM. • Art. 4.15 Raccolte stradali (abiti usati, oli vegetali, Rifiuti Urbani Pericolosi, piccoli RAEE): frequenza e numero di contenitori sul territorio non indicati, da definire secondo CAM. • Art. 4.16 Raccolta siringhe: monte ore non indicato, da specificare in conformità ai CAM. • Art. 4.17 Raccolta escrementi animali: monte ore non indicato, da stabilire secondo CAM. • Art. 4.18 Raccolta e trasporto carcasse animali: monte ore non indicato, da definire secondo CAM. • Art. 5 Svuotamento cestini stradali: indicato solo il periodo estivo per ripassi pomeridiani; frequenza invernale e monte ore non specificati, da determinare secondo CAM. • Art. 6.1 Spazzamento manuale e Art. 6.2 Spazzamento meccanizzato: frequenze poco chiare e minima frequenza di spazzamento non definita, da specificare in conformità ai CAM. • Art. 7 Servizio di spazzamento e pulizia dei mercati: come nell'Art. 4.12, sono elencate solo le feste senza indicazione delle giornate di intervento annue; riportati due mercati settimanali, da definire secondo CAM. • Art. 8 Servizio di lavaggio strade: monte ore non indicato, da stabilire in conformità ai CAM. • Art. 9 Diserbo e scerbatura: monte ore non indicato, da determinare secondo CAM. Si richiede quindi un elenco schematico e dettagliato delle frequenze minime per ciascuno di questi servizi, conformemente ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).
18/11/2024 08:55
Risposta
Quesito 1 Nell'elaborato denominato "Personale attualmente impiegato presso il cantiere di Mesagne", è presentata una tabella con la struttura della pianta organica composta da 54 unità, di cui 2 impiegati a tempo pieno e 52 operativi, dei quali 6 con contratto part-time al 50%. Si rileva un’incongruenza nei costi annui della manodopera relativi ai vari inquadramenti contrattuali rispetto alle tabelle retributive aggiornate con il D.D. 14/2024 di luglio 2024. Sono emerse differenze sia in eccesso che in difetto, alterando così l’ammontare complessivo della manodopera. Inoltre, la tabella include un costo denominato "monte ore aggiuntivo" pari a €53.859,97, senza che venga specificata la motivazione di tale importo o a quali figure contrattuali sia destinato. È pertanto richiesto di effettuare i necessari controlli e di ricalcolare i valori, al fine di garantire una corretta determinazione del costo della manodopera, essenziale per assicurare la par condicio nella partecipazione alla gara da parte delle aziende concorrenti. Quesito 2 Nel documento “Disciplinare Tecnico Prestazionale” emergono incongruenze nelle specifiche per la fornitura del materiale di consumo destinato alla raccolta delle frazioni di carta e plastica: 1. Nell’art. 4.5 Raccolta della carta, del cartone e dei poliaccoppiati a base cellulosica (pag. 15), viene indicata la fornitura di buste biodegradabili blu da 110 l. Tuttavia, nell’Allegato A2 delle forniture, si parla genericamente di buste da 110 l per la carta, senza specificare materiale e colore. Inoltre, nella stessa tabella è indicato un mastello da 50 l per le utenze non domestiche, elemento assente nel riepilogo forniture dell’Allegato A2. 2. Nell’art. 4.7 Raccolta domiciliare della plastica (pag. 17), viene riportata la dicitura buste biodegradabili gialle da 110 l; tuttavia, nella descrizione iniziale della stessa sezione, si fa riferimento a sacchetti semitrasparenti in polietilene da 110 l, mentre nell’Allegato A2 si indicano genericamente buste da 110 l per la plastica. Inoltre, è indicato un mastello da 50 l per utenze non domestiche, non presente nella tabella riepilogativa delle forniture dell’Allegato A2. Si richiede, pertanto, un chiarimento definitivo sulle forniture relative a mastelli e materiali di consumo per ciascuna tipologia di frazione merceologica. Quesito 3 Nel documento “Disciplinare Tecnico Prestazionale”, all’art. 10 relativo alla Gestione del CCR sito in Via Marangio (pag. 33), si indica che: Nel CCR, "l’appaltatore dovrà provvedere, con oneri di approvvigionamento a suo completo ed esclusivo carico, al posizionamento di contenitori idonei per il raggruppamento delle seguenti tipologie di rifiuti: • Imballaggi in carta e cartone (Codice CER 150101) • Imballaggi in plastica (Codice CER 150102) • Imballaggi in legno (Codice CER 150103) • Imballaggi in metallo (Codice CER 150104) • Imballaggi in vetro (Codice CER 150107) • Rifiuti biodegradabili di cucine e mense – umido organico (Codice CER 200108) • Sfalci e potature (Codice CER 200201) • Abbigliamento (Codice CER 200110) • Prodotti tessili e materassi (Codice CER 200111) • Oli e grassi alimentari usati (Codice CER 200125) • Farmaci (Codici CER 200131* e 200132) • Rifiuti di carta e cartone diversi dagli imballaggi (Codice CER 200101) • Rifiuti legnosi (Codici CER 200137* e 200138) • Rifiuti plastici diversi dagli imballaggi (Codice CER 200139) • Rifiuti metallici diversi dagli imballaggi (Codice CER 200140) • Pneumatici fuori uso (solo se conferiti da utenze domestiche) (Codice CER 160103) • Inerti (misti o scorie di cemento, mattoni, mattonelle, ceramiche, provenienti esclusivamente da piccoli interventi eseguiti dal conduttore della civile abitazione) (Codice CER 170904). Non sono specificati né il numero né la tipologia delle attrezzature richieste al nuovo gestore, e tali attrezzature non sono contabilizzate nell’Allegato A2. Si richiede quindi una specifica dettagliata delle attrezzature da posizionare nel CCR a carico del gestore, oltre a quelle indicate nell’Allegato A2. Quesito 4 Nel documento “Disciplinare Tecnico Prestazionale” si specifica che la raccolta del vetro è associata agli imballaggi in metallo, difformemente nell’Allegato A2 nella tabella di riepilogo delle forniture le attrezzature sono descritte come Carrellato plastica/metalli e carrellato Vetro. Si chiede se tale dicitura è un mero refuso. Quesito 5 Nel documento “Disciplinare Tecnico Prestazionale”, all’art. 6.1 Spazzamento Manuale (pag. 27), è riportata la suddivisione del territorio comunale in 21 zone per il servizio di spazzamento. Tuttavia, nella tabella a pagina 28, le zone elencate sono solo 20. Inoltre, nell’allegato A3, le zone di spazzamento sono riportate solo da Zona Spazzamento 1 a Zona Spazzamento 11, ripetendosi due volte e omettendo completamente le zone dalla n.12 alla n.21. Si richiede conferma del numero esatto delle zone di spazzamento e la pubblicazione delle tavole mancanti. Quesito 6 Nel documento “Disciplinare Tecnico Prestazionale” sono assenti le frequenze minime per numerosi servizi, che devono essere definite secondo i Criteri Ambientali Minimi (CAM). Di seguito, l'elenco con riferimento ad articoli e pagine: • Art. 4.9 Raccolta tessili sanitari (pag. 18): frequenza settimanale non indicata, da stabilire secondo CAM. • Art. 4.10 Raccolta sfalci e potature: frequenza non indicata, da definire secondo CAM. • Art. 4.11 Raccolta beni durevoli e ingombranti e Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE): frequenza non indicata, da specificare secondo CAM. • Art. 4.12 Raccolta rifiuti presso area mercatale e durante feste e manifestazioni: numero di interventi annui non indicato; frequenza per il mercato (mensile, settimanale, quindicinale) non specificata, da definire secondo CAM. • Art. 4.13 Raccolta rifiuti con squadra d’emergenza: frequenza o monte ore non specificato, da stabilire secondo CAM. • Art. 4.15 Raccolte stradali (abiti usati, oli vegetali, Rifiuti Urbani Pericolosi, piccoli RAEE): frequenza e numero di contenitori sul territorio non indicati, da definire secondo CAM. • Art. 4.16 Raccolta siringhe: monte ore non indicato, da specificare in conformità ai CAM. • Art. 4.17 Raccolta escrementi animali: monte ore non indicato, da stabilire secondo CAM. • Art. 4.18 Raccolta e trasporto carcasse animali: monte ore non indicato, da definire secondo CAM. • Art. 5 Svuotamento cestini stradali: indicato solo il periodo estivo per ripassi pomeridiani; frequenza invernale e monte ore non specificati, da determinare secondo CAM. • Art. 6.1 Spazzamento manuale e Art. 6.2 Spazzamento meccanizzato: frequenze poco chiare e minima frequenza di spazzamento non definita, da specificare in conformità ai CAM. • Art. 7 Servizio di spazzamento e pulizia dei mercati: come nell'Art. 4.12, sono elencate solo le feste senza indicazione delle giornate di intervento annue; riportati due mercati settimanali, da definire secondo CAM. • Art. 8 Servizio di lavaggio strade: monte ore non indicato, da stabilire in conformità ai CAM. • Art. 9 Diserbo e scerbatura: monte ore non indicato, da determinare secondo CAM. Si richiede quindi un elenco schematico e dettagliato delle frequenze minime per ciascuno di questi servizi, conformemente ai Criteri Ambientali Minimi (CAM).
Quesito n.1
con riferimento al quesito n. 1, relativo al personale attualmente impiegato presso il cantiere di Mesagne, preme rilevare che i vari inquadramenti contrattuali e le tabelle attribuite riguardano semplici conteggi di base minimi e che da quanto da Voi evidenziato emergono probabilmente delle lievi differenze in più o in meno pari a somme al quanto irrisorie rispetto ad una contabilizzazione complessiva delle spese di manodopera, tra l’altro no soggette a ribasso che non pregiudicano in maniera evidente il dato indicato.
Naturalmente, la stima dei costi della manodopera da parte della stazione appaltante è frutto di un calcolo statistico: trattasi di un costo medio, applicabile ad un’organizzazione aziendale “tipo” e non ad una realtà concreta e specifica, non conoscendo la stazione appaltante, in questa fase preliminare, le modalità organizzative particolari dei futuri concorrenti.
In merito al “monte ore aggiuntivo” è stato previsto affinchè sia utilizzato per prestazioni imprevedibili ed urgenti che si riterranno necessarie su formale della Stazione Appaltante la quale terrà conto di volta in volta delle necessità e delle figure professionali necessarie all’espletamento di tali prestazioni fino alla concorrenza del monte ore aggiuntivo messo a disposizione.
Alla luce di quanto sopra esposto ed in considerazione che l’importo relativo alla manodopera non è soggetto a ribasso bensì è parte dell’importo posto a base di gara, che viene complessivamente quantificato per i partecipanti in maniera chiara ed univoca, non pregiudica in alcun modo la “par condicio” nella partecipazione alla gara.
Quesito n. 2
In merito al quesito n. 2, per mero refuso, nella descrizione delle buste relative alla raccolta della “carta” (pag. 15 del Disciplinare Tecnico Prestazionale) e per le buste relative alla raccolta della “plastica” (pag. 17 del medesimo Disciplinare), si precisa che: per le buste relative alla raccolta della “carta” devono intendersi buste biodegradabili di colore “blu” da 110 l e, per la raccolta della “plastica”, le buste devono intendersi “sacchetti biodegradabili” di colore “giallo” da 110 l.
Per errore materiale, nella descrizione di cui al par. 4.5 per la “carta” e n. 4.7 per la “plastica” sono stati indicati due tipologie di quantitativi per la raccolta relativa alle utenze non domestiche.
Di fatto la fornitura dei mastelli è quella di dimensioni 240 l, come, tra l’altro indicato nell’allegato A/2.
Quesito n. 3
in risposta al quesito n. 3, in merito alla gestione del CCR da parte dell’Appaltatore, il “Disciplinare Tecnico Prestazionale” individua la tipologia di attività e di rifiuti da gestire; l’Appaltatore provvederà in piena autonomia all’approvvigionamento di tutti i contenitori che riterrà idonei ai fini del conferimento di tutte le tipologie di rifiuti indicati.
Tale attività, rientra nelle prerogative dell’Appaltatore medesimo e nella sua piena autonomia organizzativa al fine di rendere quanto più funzionale ed efficiente il Centro di Raccolta.
Quesito n. 4
in merito al quesito nr. 4 si specifica che trattasi di mero refuso.
Quesito n. 5
in riferimento al quesito nr. 5, si chiarisce che le “zone di spazzamento” sono in numero di 21.
Ad ogni buon fine, si allega alla presente il file relativo alle tavole complete e riferite alle zone di spazzamento.
Quesito n. 6
in merito al quesito n. 6, seppur i CAM non costituiscono parte di un capitolato o di un disciplinare da riportare integralmente nella documentazione di gara, devono essere analizzati e tarati in base alle peculiarità del territorio.
Pertanto alla luce di queste premesse, si precisa quanto segue:
- Raccolta tessili sanitari: 3 volte a settimana;
- Raccolta sfalci e potature: non può indicarsi alcuna frequenza in quanto da Capitolato è previsto il ritiro a “chiamata”;
- Raccolta beni durevoli e ingombranti e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): una volta a settimana;
- Raccolta rifiuti presso area mercatale e durante feste e manifestazioni: vedasi pagina 29 del “Disciplinate Tecnico Prestazionale”
- Raccolta rifiuti con squadra d’emergenza: a cadenza giornaliera nella fascia oraria pomeridiana;
- Raccolte stradali (abiti usati, oli vegetali, Rifiuti Urbani Pericolosi, piccoli RAEE): frequenza: a riempimento contenitori; numero contenitori 80;
- Raccolta siringhe: in concomitanza con il servizio di spazzamento ove necessario con le dovute precauzioni di cui all’art. 4.16 del Disciplinare Tecnico Prestazionale;
- Raccolta escrementi animali: in concomitanza al servizio di spazzamento ove necessario e comunque entro la tempistica di cui all’art. 4.17 del Disciplinare Tecnico Prestazionale;
- Raccolta e trasporto carcasse animali: in concomitanza al servizio di spazzamento ove necessario e comunque entro la tempistica di cui all’art. 4.18 del Disciplinare Tecnico Prestazionale;
- Svuotamento cestini stradali: la frequenza è pari ad una volta al giorno con un monte ore pari a 6 ore ed una unità;
- Spazzamento manuale e Spazzamento meccanizzato: per lo spazzamento manuale e meccanico le frequenze minime sono quelle indicate nelle tabelle presenti nella pag. 28 del Disciplinare Tecnico Prestazionale;
- Servizio di spazzamento e pulizia dei mercati: le feste indicate corrispondono complessivamente a 15 giornate annue mentre i due mercati avranno, come già indicato, frequenza settimanale;
- Servizio di lavaggio strade: la frequenza del servizio di lavaggio strade è implicita con la chiusura dei mercati, pertanto è assimilata alla frequenza minima del servizio di pulizia dei mercati;
- Diserbo e scerbatura: la frequenza del servizio di “diserbo e scerbatura” avverrà in concomitanza con lo svolgimento del servizio di spazzamento ove lo stesso si riterrà necessario nei periodi di particolare sviluppo delle erbe infestanti.
Quesito n.1
con riferimento al quesito n. 1, relativo al personale attualmente impiegato presso il cantiere di Mesagne, preme rilevare che i vari inquadramenti contrattuali e le tabelle attribuite riguardano semplici conteggi di base minimi e che da quanto da Voi evidenziato emergono probabilmente delle lievi differenze in più o in meno pari a somme al quanto irrisorie rispetto ad una contabilizzazione complessiva delle spese di manodopera, tra l’altro no soggette a ribasso che non pregiudicano in maniera evidente il dato indicato.
Naturalmente, la stima dei costi della manodopera da parte della stazione appaltante è frutto di un calcolo statistico: trattasi di un costo medio, applicabile ad un’organizzazione aziendale “tipo” e non ad una realtà concreta e specifica, non conoscendo la stazione appaltante, in questa fase preliminare, le modalità organizzative particolari dei futuri concorrenti.
In merito al “monte ore aggiuntivo” è stato previsto affinchè sia utilizzato per prestazioni imprevedibili ed urgenti che si riterranno necessarie su formale della Stazione Appaltante la quale terrà conto di volta in volta delle necessità e delle figure professionali necessarie all’espletamento di tali prestazioni fino alla concorrenza del monte ore aggiuntivo messo a disposizione.
Alla luce di quanto sopra esposto ed in considerazione che l’importo relativo alla manodopera non è soggetto a ribasso bensì è parte dell’importo posto a base di gara, che viene complessivamente quantificato per i partecipanti in maniera chiara ed univoca, non pregiudica in alcun modo la “par condicio” nella partecipazione alla gara.
Quesito n. 2
In merito al quesito n. 2, per mero refuso, nella descrizione delle buste relative alla raccolta della “carta” (pag. 15 del Disciplinare Tecnico Prestazionale) e per le buste relative alla raccolta della “plastica” (pag. 17 del medesimo Disciplinare), si precisa che: per le buste relative alla raccolta della “carta” devono intendersi buste biodegradabili di colore “blu” da 110 l e, per la raccolta della “plastica”, le buste devono intendersi “sacchetti biodegradabili” di colore “giallo” da 110 l.
Per errore materiale, nella descrizione di cui al par. 4.5 per la “carta” e n. 4.7 per la “plastica” sono stati indicati due tipologie di quantitativi per la raccolta relativa alle utenze non domestiche.
Di fatto la fornitura dei mastelli è quella di dimensioni 240 l, come, tra l’altro indicato nell’allegato A/2.
Quesito n. 3
in risposta al quesito n. 3, in merito alla gestione del CCR da parte dell’Appaltatore, il “Disciplinare Tecnico Prestazionale” individua la tipologia di attività e di rifiuti da gestire; l’Appaltatore provvederà in piena autonomia all’approvvigionamento di tutti i contenitori che riterrà idonei ai fini del conferimento di tutte le tipologie di rifiuti indicati.
Tale attività, rientra nelle prerogative dell’Appaltatore medesimo e nella sua piena autonomia organizzativa al fine di rendere quanto più funzionale ed efficiente il Centro di Raccolta.
Quesito n. 4
in merito al quesito nr. 4 si specifica che trattasi di mero refuso.
Quesito n. 5
in riferimento al quesito nr. 5, si chiarisce che le “zone di spazzamento” sono in numero di 21.
Ad ogni buon fine, si allega alla presente il file relativo alle tavole complete e riferite alle zone di spazzamento.
Quesito n. 6
in merito al quesito n. 6, seppur i CAM non costituiscono parte di un capitolato o di un disciplinare da riportare integralmente nella documentazione di gara, devono essere analizzati e tarati in base alle peculiarità del territorio.
Pertanto alla luce di queste premesse, si precisa quanto segue:
- Raccolta tessili sanitari: 3 volte a settimana;
- Raccolta sfalci e potature: non può indicarsi alcuna frequenza in quanto da Capitolato è previsto il ritiro a “chiamata”;
- Raccolta beni durevoli e ingombranti e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): una volta a settimana;
- Raccolta rifiuti presso area mercatale e durante feste e manifestazioni: vedasi pagina 29 del “Disciplinate Tecnico Prestazionale”
- Raccolta rifiuti con squadra d’emergenza: a cadenza giornaliera nella fascia oraria pomeridiana;
- Raccolte stradali (abiti usati, oli vegetali, Rifiuti Urbani Pericolosi, piccoli RAEE): frequenza: a riempimento contenitori; numero contenitori 80;
- Raccolta siringhe: in concomitanza con il servizio di spazzamento ove necessario con le dovute precauzioni di cui all’art. 4.16 del Disciplinare Tecnico Prestazionale;
- Raccolta escrementi animali: in concomitanza al servizio di spazzamento ove necessario e comunque entro la tempistica di cui all’art. 4.17 del Disciplinare Tecnico Prestazionale;
- Raccolta e trasporto carcasse animali: in concomitanza al servizio di spazzamento ove necessario e comunque entro la tempistica di cui all’art. 4.18 del Disciplinare Tecnico Prestazionale;
- Svuotamento cestini stradali: la frequenza è pari ad una volta al giorno con un monte ore pari a 6 ore ed una unità;
- Spazzamento manuale e Spazzamento meccanizzato: per lo spazzamento manuale e meccanico le frequenze minime sono quelle indicate nelle tabelle presenti nella pag. 28 del Disciplinare Tecnico Prestazionale;
- Servizio di spazzamento e pulizia dei mercati: le feste indicate corrispondono complessivamente a 15 giornate annue mentre i due mercati avranno, come già indicato, frequenza settimanale;
- Servizio di lavaggio strade: la frequenza del servizio di lavaggio strade è implicita con la chiusura dei mercati, pertanto è assimilata alla frequenza minima del servizio di pulizia dei mercati;
- Diserbo e scerbatura: la frequenza del servizio di “diserbo e scerbatura” avverrà in concomitanza con lo svolgimento del servizio di spazzamento ove lo stesso si riterrà necessario nei periodi di particolare sviluppo delle erbe infestanti.
planimetrie-zone-spazzamento.pdf SHA-256: 2b3a834d58c163267da9ae72b2a3a16df9f74a49c2992187e25aaa1d78c635a4 05/11/2024 12:20 |
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29/10/2024 14:59
Quesito #6
Spett.le Ente,
premesso che il paragrafo 10) del disciplinare di gara stabilisce che si applicano le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8, del Codice, si chiede di voler confermare che sia possibile applicare all’importo da garantire le seguenti riduzioni previste dall’art. 106, comma 8 del DLgs 36/2023:
1) Riduzione del 30%n in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
2) Ulteriore riduzione del 20%, cumulabile con la riduzione del 30%, qualora l’operatore economico sia in possesso di una o più certificazioni tra quelle previste dall’allegato II.13; e precisamente, così come indicato nell’allegato “Istanza di partecipazione”, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, qualora l’operatore economico sia in possesso della certificazione ISO 14001:2015.
Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti.
premesso che il paragrafo 10) del disciplinare di gara stabilisce che si applicano le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8, del Codice, si chiede di voler confermare che sia possibile applicare all’importo da garantire le seguenti riduzioni previste dall’art. 106, comma 8 del DLgs 36/2023:
1) Riduzione del 30%n in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000;
2) Ulteriore riduzione del 20%, cumulabile con la riduzione del 30%, qualora l’operatore economico sia in possesso di una o più certificazioni tra quelle previste dall’allegato II.13; e precisamente, così come indicato nell’allegato “Istanza di partecipazione”, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, qualora l’operatore economico sia in possesso della certificazione ISO 14001:2015.
Ringraziando per l’attenzione, si porgono distinti saluti.
30/10/2024 13:21
Risposta
Risposta ai quesiti n. 1 e n. 2:
in riferimento ai due quesiti si rimanda a quanto disposto dall'art. 106, comma 8, del D. Lgs. 36/2023 in merito alle riduzioni da applicare e previste dalla normativa così come disciplinato dal medesimo comma e dal relativo Allegato II.13.
in riferimento ai due quesiti si rimanda a quanto disposto dall'art. 106, comma 8, del D. Lgs. 36/2023 in merito alle riduzioni da applicare e previste dalla normativa così come disciplinato dal medesimo comma e dal relativo Allegato II.13.
30/10/2024 13:45
Quesito #7
Spett.le Stazione Appaltante,
Lo Scrivente operatore economico, in riferimento alla procedura di gara indetta dal Comune di Mesagne avente ad oggetto “SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA” CIG: B366212CBD, formula il presente quesito:
Premesso che nel disciplinare di gara viene richiesto all’art. 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA lettera a) ai sensi dell’art. 100, comma 1, lett. b) e comma 11, del Codice, Fatturato globale minimo annuo maturato nel triennio precedente (2021/2023) almeno pari € 7.000.000,00, IVA esclusa.
Considerato che l’art. 100 comma 11 del DLGS 36/2023 chiarisce che il fatturato deve essere “maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura” senza far riferimento a ciascuna annualità.
Alla luce di quanto sopra, viste le disposizioni codicistiche, si chiede di sapere se il fatturato globale pari a € 7.000.000,00, IVA esclusa, può essere raggiunto sommando i singoli fatturati maturati negli anni 2021, 2022, 2023, indipendentemente dall’importo raggiunto per ciascun anno.
In attesa di riscontro si ringrazia anticipatamente e si porgono cordiali saluti.
L’Operatore economico
Lo Scrivente operatore economico, in riferimento alla procedura di gara indetta dal Comune di Mesagne avente ad oggetto “SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA” CIG: B366212CBD, formula il presente quesito:
Premesso che nel disciplinare di gara viene richiesto all’art. 6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA lettera a) ai sensi dell’art. 100, comma 1, lett. b) e comma 11, del Codice, Fatturato globale minimo annuo maturato nel triennio precedente (2021/2023) almeno pari € 7.000.000,00, IVA esclusa.
Considerato che l’art. 100 comma 11 del DLGS 36/2023 chiarisce che il fatturato deve essere “maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura” senza far riferimento a ciascuna annualità.
Alla luce di quanto sopra, viste le disposizioni codicistiche, si chiede di sapere se il fatturato globale pari a € 7.000.000,00, IVA esclusa, può essere raggiunto sommando i singoli fatturati maturati negli anni 2021, 2022, 2023, indipendentemente dall’importo raggiunto per ciascun anno.
In attesa di riscontro si ringrazia anticipatamente e si porgono cordiali saluti.
L’Operatore economico
05/11/2024 12:41
Risposta
In merito a tale quesito, si esplicita che il fatturato globale è da intendersi pari a quello maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura come specificato al comma 11 dell'art. 100 del D. Lgs. 36/2023.
31/10/2024 12:50
Quesito #8
Spett.le Ente,
è possibile applicare all’importo da garantire la riduzione del 20%, prevista all’art. 106, comma 8, del D. Lgs qualora l’operatore economico sia in possesso di una o più certificazioni tra quelle previste dall’allegato II.13?
è possibile applicare all’importo da garantire la riduzione del 20%, prevista all’art. 106, comma 8, del D. Lgs qualora l’operatore economico sia in possesso di una o più certificazioni tra quelle previste dall’allegato II.13?
05/11/2024 12:56
Risposta
In riferimento a tale quesito, non avendo posto alcun limite o riduzione in riferimento al 20% indicato al comma 8 dell'art. 106 del D. Lgs. 36/2023, è possibile applicare all'importo da garantire tale riduzione.
31/10/2024 18:06
Quesito #9
Spett.le Ente,
nella considerazione che, sia nel Disciplinare di gara sia nei "Moduli allegati" di gara, è riportato il seguente CIG: B366212CBD. Tenuto conto invece che il codice CIG riportato sia nel suddetto portale che nel portale ANAC è il seguente "B3E5887CDB", con la presente si chiede di rettificare e comunicare il codice CIG corretto.
Inoltre, segnaliamo che non è possibile inserire la documentazione amministrativa richiesta al punto 15 del disciplinare di gara, in quanto le caselle di riferimento non sono presenti.
Distinti Saluti
nella considerazione che, sia nel Disciplinare di gara sia nei "Moduli allegati" di gara, è riportato il seguente CIG: B366212CBD. Tenuto conto invece che il codice CIG riportato sia nel suddetto portale che nel portale ANAC è il seguente "B3E5887CDB", con la presente si chiede di rettificare e comunicare il codice CIG corretto.
Inoltre, segnaliamo che non è possibile inserire la documentazione amministrativa richiesta al punto 15 del disciplinare di gara, in quanto le caselle di riferimento non sono presenti.
Distinti Saluti
05/11/2024 13:38
Risposta
In riferimento a tale quesito, sono state apportate le dovute modifiche da Voi evidenziate in riferimento al CIG esatto sui due allegati; gli stessi sono presenti nel pannello di GARA nel form "allegati". Si conferma che il CIG esatto è il seguente: B3E5887CDB.
In merito all'inserimento della documentazione amministrativa richiesta al punto 15 del Disciplinare di Gara, si precisa che tale documentazione va allegata all'istanza di partecipazione e, comunque, si rimanda, alle istruzioni della piattaforma TUTTOGARE.
In merito all'inserimento della documentazione amministrativa richiesta al punto 15 del Disciplinare di Gara, si precisa che tale documentazione va allegata all'istanza di partecipazione e, comunque, si rimanda, alle istruzioni della piattaforma TUTTOGARE.
04/11/2024 10:36
Quesito #10
In relazione alla Procedura di “GARA RELATIVA AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA CIG: B366212CBD” del Comune di Mesagne, si chiedono i seguenti chiarimenti:
1. Si chiede conferma che le attrezzature per RD Plastica/Metalli di cui all’elenco attrezzature “Allegato A2” siano da impiegare per la sola raccolta della plastica in quanto il calendario di raccolta, di cui all’articolo 4.1 del Disciplinare Tecnico Prestazionale prevede Raccolta vetro/metalli.
2. Al fine di formulare l’offerta tecnica ed economica migliorativa rispetto a quanto previsto dalla documentazione di gara si chiede conferma che sia possibile organizzare il servizio secondo le esigenze tecniche-organizzative e know how, prevedendo anche l’impiego di automezzi differenti rispetto a quelli previsti nella documentazione di gara.
3. Si chiede conferma che copertina e indice siano esclusi dal conteggio delle 30 cartelle indicate al punto 16 del disciplinare.
4. Si chiede conferma che per ogni sezione di cui è composta la relazione tecnica potranno essere allegate un massimo di 6 tavole/quadri/schemi.
5. Si chiede conferma che il progetto di assorbimento, di cui al capitolo 16 del disciplinare di gara punto B, non sia incluso nelle 30 cartelle di cui al punto A Relazione tecnica.
6. Con riferimento a “Voce 1.a1 Livello di dettaglio raggiunto dal concorrente nell'analisi del contesto locale in termini di definizione delle zone e delle squadre di lavoro, delle macchine assegnate, dei tempi di lavoro, alla luce delle differenti caratteristiche urbane territoriali. Studio particolareggiato dei percorsi di raccolta.
L’operatore economico dovrà predisporre apposita relazione dettagliata che riporterà uno studio dettagliato dei percorsi di raccolta in cui si dimostra la migliore efficienza del servizio in ragione delle differenti parti del territorio (Centri storici, aree urbane di recente edificazione, aree urbane periferiche ed aree extraurbane), della riduzione dei tempi e della efficienza tecnologica degli automezzi impiegati dimostrata mediante la presentazione delle relative schede tecniche.” Si chiede conferma che il numero di pagine necessarie alla redazione della suddetta relazione siano eccedenti le 30 cartelle indicate al punto 16 del disciplinare di gara.
7. Con riferimento a “Voce 1.a2 Servizi migliorativi e/o innovativi relativi alla raccolta differenziata con esclusione delle frequenze che non saranno valutate.
La proposta dovrà esplicitare con chiarezza (a mezzo di relazione dettagliata e opportuni elaborati illustrativi) la metodologia che intende attuare per la realizzazione del servizio porta a porta in termini di organizzazione (uomini e mezzi da impiegare) senza alterazione delle frequenze.”Si chiede conferma che il numero di pagine necessarie alla redazione della suddetta relazione siano eccedenti le 30 cartelle indicate al punto 16 del disciplinare di gara.
8. Con riferimento a “Voce 1.a3 Servizi aggiuntivi a quelli proposti dal piano industriale e dal capitolato (sia principali che complementari).
L’offerente dovrà dimostrare, mediante la produzione di una relazione tecnico-metodologica, il miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi della raccolta differenziata in particolare predisponendo soluzioni innovative nelle aree di territorio a maggiore difficoltà di raccolta.”Si chiede conferma che il numero di pagine necessarie alla redazione della suddetta relazione siano eccedenti le 30 cartelle indicate al punto 16 del disciplinare di gara.
9. Con riferimento a “Voce 1.b1 Livello di dettaglio raggiunto dal concorrente nell' analisi del contesto locale in termini di definizione delle zone e delle squadre di lavoro, delle macchine assegnate, dei tempi di lavoro, alla luce delle differenti caratteristiche urbane territoriali.
L’offerente dovrà redigere una relazione indicante le modalità migliorative di esecuzione del servizio di spazzamento mediante il motivato incremento del monte/ore annuo di impiego delle risorse e degli automezzi rispetto a quanto previsto nel Progetto Tecnico posto a base di gara.
10. Con riferimento al progetto del CCR, al fine di formulare il progetto migliorativo, si chiede di fornire la planimetria del centro comunale di raccolta, se disponibile
11. Si chiede conferma che il prezzo a basa d’asta da inserire all’interno del modello economico allegato alla documentazione di gara è pari a 7.446.626,48 €, ovvero quello corrispondente alla durata dell’appalto di due anni.
12. Si chiede specifica sulla tipologia degli automezzi riportati nel quadro complessivo come mezzi elettrici per lo spazzamento.
13. Con riferimento all’allegato “elenco personale” si chiede di specificare il numero di patenti C in pianta organica.
1. Si chiede conferma che le attrezzature per RD Plastica/Metalli di cui all’elenco attrezzature “Allegato A2” siano da impiegare per la sola raccolta della plastica in quanto il calendario di raccolta, di cui all’articolo 4.1 del Disciplinare Tecnico Prestazionale prevede Raccolta vetro/metalli.
2. Al fine di formulare l’offerta tecnica ed economica migliorativa rispetto a quanto previsto dalla documentazione di gara si chiede conferma che sia possibile organizzare il servizio secondo le esigenze tecniche-organizzative e know how, prevedendo anche l’impiego di automezzi differenti rispetto a quelli previsti nella documentazione di gara.
3. Si chiede conferma che copertina e indice siano esclusi dal conteggio delle 30 cartelle indicate al punto 16 del disciplinare.
4. Si chiede conferma che per ogni sezione di cui è composta la relazione tecnica potranno essere allegate un massimo di 6 tavole/quadri/schemi.
5. Si chiede conferma che il progetto di assorbimento, di cui al capitolo 16 del disciplinare di gara punto B, non sia incluso nelle 30 cartelle di cui al punto A Relazione tecnica.
6. Con riferimento a “Voce 1.a1 Livello di dettaglio raggiunto dal concorrente nell'analisi del contesto locale in termini di definizione delle zone e delle squadre di lavoro, delle macchine assegnate, dei tempi di lavoro, alla luce delle differenti caratteristiche urbane territoriali. Studio particolareggiato dei percorsi di raccolta.
L’operatore economico dovrà predisporre apposita relazione dettagliata che riporterà uno studio dettagliato dei percorsi di raccolta in cui si dimostra la migliore efficienza del servizio in ragione delle differenti parti del territorio (Centri storici, aree urbane di recente edificazione, aree urbane periferiche ed aree extraurbane), della riduzione dei tempi e della efficienza tecnologica degli automezzi impiegati dimostrata mediante la presentazione delle relative schede tecniche.” Si chiede conferma che il numero di pagine necessarie alla redazione della suddetta relazione siano eccedenti le 30 cartelle indicate al punto 16 del disciplinare di gara.
7. Con riferimento a “Voce 1.a2 Servizi migliorativi e/o innovativi relativi alla raccolta differenziata con esclusione delle frequenze che non saranno valutate.
La proposta dovrà esplicitare con chiarezza (a mezzo di relazione dettagliata e opportuni elaborati illustrativi) la metodologia che intende attuare per la realizzazione del servizio porta a porta in termini di organizzazione (uomini e mezzi da impiegare) senza alterazione delle frequenze.”Si chiede conferma che il numero di pagine necessarie alla redazione della suddetta relazione siano eccedenti le 30 cartelle indicate al punto 16 del disciplinare di gara.
8. Con riferimento a “Voce 1.a3 Servizi aggiuntivi a quelli proposti dal piano industriale e dal capitolato (sia principali che complementari).
L’offerente dovrà dimostrare, mediante la produzione di una relazione tecnico-metodologica, il miglioramento dei livelli qualitativi e quantitativi della raccolta differenziata in particolare predisponendo soluzioni innovative nelle aree di territorio a maggiore difficoltà di raccolta.”Si chiede conferma che il numero di pagine necessarie alla redazione della suddetta relazione siano eccedenti le 30 cartelle indicate al punto 16 del disciplinare di gara.
9. Con riferimento a “Voce 1.b1 Livello di dettaglio raggiunto dal concorrente nell' analisi del contesto locale in termini di definizione delle zone e delle squadre di lavoro, delle macchine assegnate, dei tempi di lavoro, alla luce delle differenti caratteristiche urbane territoriali.
L’offerente dovrà redigere una relazione indicante le modalità migliorative di esecuzione del servizio di spazzamento mediante il motivato incremento del monte/ore annuo di impiego delle risorse e degli automezzi rispetto a quanto previsto nel Progetto Tecnico posto a base di gara.
10. Con riferimento al progetto del CCR, al fine di formulare il progetto migliorativo, si chiede di fornire la planimetria del centro comunale di raccolta, se disponibile
11. Si chiede conferma che il prezzo a basa d’asta da inserire all’interno del modello economico allegato alla documentazione di gara è pari a 7.446.626,48 €, ovvero quello corrispondente alla durata dell’appalto di due anni.
12. Si chiede specifica sulla tipologia degli automezzi riportati nel quadro complessivo come mezzi elettrici per lo spazzamento.
13. Con riferimento all’allegato “elenco personale” si chiede di specificare il numero di patenti C in pianta organica.
06/11/2024 10:19
Risposta
In relazione alla richiesta di chiarimenti si precisa quanto segue:
Quesito n. 1
Le attrezzature per RD Plastica devono essere utilizzate per la sola raccolta della plastica, poiché il Disciplinare Tecnico prevede la raccolta multimateriale solo per “vetro/metalli”.
Quesito n. 2
In riferimento al quesito n. 2, si precisa che gli automezzi indicati negli atti di gara individuano la dotazione minima che l’appaltatore deve avere a sua disposizione per l’espletamento del servizio
e, comunque, nulla vieta che, in aggiunta, il medesimo offerente possa proporre ulteriori tipologie di automezzi di migliore efficienza tecnologica che possano garantire un servizio qualitativamente migliore.
Quesito n. 3
In merito al quesito n. 3 si conferma che la copertina e l’indice sono esclusi dal conteggio delle 30 cartelle di cui al punto 16 del Disciplinare di Gara.
Quesito n. 4
In merito al quesito nr. 4, si precisa che il numero massimo di 6 tavole/quadri schematici è consentito come limite degli allegati al progetto e non alle sezioni e si rimanda per le attività oggetto delle stesse a quanto disciplinato al punto 16, lettera a), del Disciplinare di Gara.
Quesito n. 5
In merito al quesito n. 5, si conferma che il progetto di assorbimento, di cui al paragrafo 16 del disciplinare di gara, punto B, non è incluso nelle 30 cartelle di cui al punto A Relazione tecnica.
Quesiti n. 6 e n. 7
In riferimento ai quesiti n. 6 e n. 7, si precisa che il numero delle cartelle necessarie alla redazione della Relazione, di cui alla voce 1.a1 e 1.a2, sono da ricomprendere sempre all’interno del numero massimo di 30 cartelle, trattandosi di sub-criteri.
Quesito n. 8
In riferimento al quesito nr. 8, si precisa che il numero delle cartelle necessarie alla redazione della Relazione, di cui alla voce 1.a3 è da ricomprendere sempre all’interno del numero massimo di 30 cartelle, trattandosi di sub-criteri.
Quesito n. 9
In riferimento al quesito n. 9, si precisa che anche la voce 1.b1 dovrà rientrare nei capitoli e paragrafi di cui alla Relazione Tecnica inerenti i criteri e sub-criteri di valutazione.
Quesito n. 10
In riferimento al quesito n. 10, si precisa che la planimetria del Centro Comunale di Raccolta Comunale è a disposizione nel formato cartaceo.
Quesito n. 11
In riferimento al quesito nr. 11, si conferma che l’importo a base d’asta è quello da voi indicato.
Quesito n. 12
In riferimento al quesito nr. 12 si conferma che i mezzi destinati allo spazzamento devono essere elettrici.
Quesito n. 13
In riferimento al quesito n. 13, si indica che il numero di patenti di categoria “C” in pianta organica è pari a 16.
Quesito n. 1
Le attrezzature per RD Plastica devono essere utilizzate per la sola raccolta della plastica, poiché il Disciplinare Tecnico prevede la raccolta multimateriale solo per “vetro/metalli”.
Quesito n. 2
In riferimento al quesito n. 2, si precisa che gli automezzi indicati negli atti di gara individuano la dotazione minima che l’appaltatore deve avere a sua disposizione per l’espletamento del servizio
e, comunque, nulla vieta che, in aggiunta, il medesimo offerente possa proporre ulteriori tipologie di automezzi di migliore efficienza tecnologica che possano garantire un servizio qualitativamente migliore.
Quesito n. 3
In merito al quesito n. 3 si conferma che la copertina e l’indice sono esclusi dal conteggio delle 30 cartelle di cui al punto 16 del Disciplinare di Gara.
Quesito n. 4
In merito al quesito nr. 4, si precisa che il numero massimo di 6 tavole/quadri schematici è consentito come limite degli allegati al progetto e non alle sezioni e si rimanda per le attività oggetto delle stesse a quanto disciplinato al punto 16, lettera a), del Disciplinare di Gara.
Quesito n. 5
In merito al quesito n. 5, si conferma che il progetto di assorbimento, di cui al paragrafo 16 del disciplinare di gara, punto B, non è incluso nelle 30 cartelle di cui al punto A Relazione tecnica.
Quesiti n. 6 e n. 7
In riferimento ai quesiti n. 6 e n. 7, si precisa che il numero delle cartelle necessarie alla redazione della Relazione, di cui alla voce 1.a1 e 1.a2, sono da ricomprendere sempre all’interno del numero massimo di 30 cartelle, trattandosi di sub-criteri.
Quesito n. 8
In riferimento al quesito nr. 8, si precisa che il numero delle cartelle necessarie alla redazione della Relazione, di cui alla voce 1.a3 è da ricomprendere sempre all’interno del numero massimo di 30 cartelle, trattandosi di sub-criteri.
Quesito n. 9
In riferimento al quesito n. 9, si precisa che anche la voce 1.b1 dovrà rientrare nei capitoli e paragrafi di cui alla Relazione Tecnica inerenti i criteri e sub-criteri di valutazione.
Quesito n. 10
In riferimento al quesito n. 10, si precisa che la planimetria del Centro Comunale di Raccolta Comunale è a disposizione nel formato cartaceo.
Quesito n. 11
In riferimento al quesito nr. 11, si conferma che l’importo a base d’asta è quello da voi indicato.
Quesito n. 12
In riferimento al quesito nr. 12 si conferma che i mezzi destinati allo spazzamento devono essere elettrici.
Quesito n. 13
In riferimento al quesito n. 13, si indica che il numero di patenti di categoria “C” in pianta organica è pari a 16.
04/11/2024 10:36
Quesito #11
In riferimento alla procedura di gara si chiedono i seguenti chiarimenti:
1. Con riferimento alla raccolta dei Tessili sanitari si chiede di specificare la frequenza di svolgimento del servizio.
2. Con riferimento al servizio di raccolta ingombranti e RAEE, si chiede di specificare la frequenza di svolgimento del servizio.
3. Con riferimento al servizio di lavaggio strade si chiede di specificare la frequenza di svolgimento del servizio.
4. Con riferimento al servizio di raccolta RUP si chiede di specificare la frequenza di svolgimento del servizio
Distinti saluti
1. Con riferimento alla raccolta dei Tessili sanitari si chiede di specificare la frequenza di svolgimento del servizio.
2. Con riferimento al servizio di raccolta ingombranti e RAEE, si chiede di specificare la frequenza di svolgimento del servizio.
3. Con riferimento al servizio di lavaggio strade si chiede di specificare la frequenza di svolgimento del servizio.
4. Con riferimento al servizio di raccolta RUP si chiede di specificare la frequenza di svolgimento del servizio
Distinti saluti
06/11/2024 10:32
Risposta
In merito alla presente richiesta di chiarimenti, si forniscono le seguenti risposte:
Quesito nr. 1
in riferimento al quesito nr. 1, la Raccolta dei tessili sanitari è pari a 3 volte a settimana;
Quesito nr. 2
in riferimento al quesito nr. 2, la Raccolta beni durevoli e ingombranti e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è pari ad una volta a settimana.
Quesito nr. 3
in riferimento al quesito nr. 3, la frequenza del servizio di lavaggio strade è implicita con la chiusura dei mercati, pertanto è assimilata alla frequenza minima del servizio di pulizia dei mercati;
Quesito nr. 4
in riferimento al quesito nr. 4, le Raccolte relative ai Rifiuti Urbani Pericolosi avvengono di volta in volta a riempimento dei contenitori presenti sul territorio comunale;
Quesito nr. 1
in riferimento al quesito nr. 1, la Raccolta dei tessili sanitari è pari a 3 volte a settimana;
Quesito nr. 2
in riferimento al quesito nr. 2, la Raccolta beni durevoli e ingombranti e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è pari ad una volta a settimana.
Quesito nr. 3
in riferimento al quesito nr. 3, la frequenza del servizio di lavaggio strade è implicita con la chiusura dei mercati, pertanto è assimilata alla frequenza minima del servizio di pulizia dei mercati;
Quesito nr. 4
in riferimento al quesito nr. 4, le Raccolte relative ai Rifiuti Urbani Pericolosi avvengono di volta in volta a riempimento dei contenitori presenti sul territorio comunale;
04/11/2024 17:31
Quesito #12
Argomento: COSTO DELLA MANODOPERA
L’allegato 10 della documentazione posta a base di gara riporta il personale attualmente impiegato presso il cantiere di Mesagne, soggetto alla clausola sociale di cui all’art. 6 del CCNL, stabilendo un costo della manodopera annuo dichiarato in gara pari a € 2.258.360,40.
L’art. 41 comma 13 del D.lgs 36/2023 sancisce che “per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”. A supporto di quanto sancito dal codice degli appalti si è cristallizzata l’attuale giurisprudenza inoltre vedasi anche parere ANAC N. 275 del 05 giugno 2024.
Rilevato che con decreto direttoriale n. 14 del 19 marzo 2024 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali approvava le nuove tabelle ministeriali per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali - Aziende pubbliche e private, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, si è costatato che i costi unitari, per qualifica e livello di inquadramento riportati nella tabella di calcolo di cui all’allegato 10 della documentazione posta a base di gara, differiscono dai costi unitari stabiliti dalle tabelle ministeriali del rispettivo CCNL da applicare.
Tutto quanto sopra premesso
SI CHIEDE
1) Di specificare quali costi unitari sono stati applicati in fase di dimensionamento per il calcolo del costo della manodopera;
2) Nel caso in cui vi sia un refuso nel calcolo del costo della manodopera dichiarato in gara di aggiornare l’importo posto a base di gara.
L’allegato 10 della documentazione posta a base di gara riporta il personale attualmente impiegato presso il cantiere di Mesagne, soggetto alla clausola sociale di cui all’art. 6 del CCNL, stabilendo un costo della manodopera annuo dichiarato in gara pari a € 2.258.360,40.
L’art. 41 comma 13 del D.lgs 36/2023 sancisce che “per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative”. A supporto di quanto sancito dal codice degli appalti si è cristallizzata l’attuale giurisprudenza inoltre vedasi anche parere ANAC N. 275 del 05 giugno 2024.
Rilevato che con decreto direttoriale n. 14 del 19 marzo 2024 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali approvava le nuove tabelle ministeriali per i dipendenti da imprese e società esercenti servizi ambientali - Aziende pubbliche e private, con decorrenza dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024, si è costatato che i costi unitari, per qualifica e livello di inquadramento riportati nella tabella di calcolo di cui all’allegato 10 della documentazione posta a base di gara, differiscono dai costi unitari stabiliti dalle tabelle ministeriali del rispettivo CCNL da applicare.
Tutto quanto sopra premesso
SI CHIEDE
1) Di specificare quali costi unitari sono stati applicati in fase di dimensionamento per il calcolo del costo della manodopera;
2) Nel caso in cui vi sia un refuso nel calcolo del costo della manodopera dichiarato in gara di aggiornare l’importo posto a base di gara.
06/11/2024 13:40
Risposta
In riferimento ai quesiti posti, si evidenzia che la stima dei costi della manodopera da parte della stazione appaltante è frutto di un calcolo statistico: trattasi di un costo medio, tenuto conto anche della circostanza che il progetto di gara è stato redatto a cavallo tra le precedenti e le nuove tabelle contrattuali. Comunque, la Stazione Appaltante si riserva in fase di aggiudicazione di, ove riscontrasse eventuali discordanze rispetto ai costi della manodopera definiti in fase progettuale, eventualmente aggiornare gli stessi ed approvarli in fase di rimodulazione del quadro economico a seguito di aggiudicazione, in linea con gli indirizzi di cui al parere ANAC n. 275/2024.
Per gli effetti, non trattasi di refuso.
Per gli effetti, non trattasi di refuso.
05/11/2024 12:38
Quesito #13
Argomento: RICHIESTA UTENZE PER ZONA
Il sub-criterio discrezionale 1.a1 di valutazione dell’offerta tecnica riguarda “uno studio dettagliato dei percorsi di raccolta in cui si dimostra la migliore efficienza del servizio in ragione delle differenti parti del territorio (centri storici, aree urbane di recentemente edificazione, aree urbane periferiche ed aree extraurbane), della riduzione dei tempi e della efficienza tecnologica degli automezzi impiegati”.
Ciò premesso, al fine di assicurare a tutte le imprese un’opportunità equa di concorrere alla presente procedura di gara, nonché mettere a disposizione tutti i parametri quali-quantitativi necessari a determinare il fabbisogno delle squadre e dei mezzi ovvero i percorsi di raccolta richiesti dal criterio di valutazione summenzionato
SI CHIEDE
1) Di fornire il numero di utenze TARI suddiviso per indirizzo e tipologia di utenza domestica e non domestica (per categoria secondo ex tab. 4 DPR 158/99)
Il sub-criterio discrezionale 1.a1 di valutazione dell’offerta tecnica riguarda “uno studio dettagliato dei percorsi di raccolta in cui si dimostra la migliore efficienza del servizio in ragione delle differenti parti del territorio (centri storici, aree urbane di recentemente edificazione, aree urbane periferiche ed aree extraurbane), della riduzione dei tempi e della efficienza tecnologica degli automezzi impiegati”.
Ciò premesso, al fine di assicurare a tutte le imprese un’opportunità equa di concorrere alla presente procedura di gara, nonché mettere a disposizione tutti i parametri quali-quantitativi necessari a determinare il fabbisogno delle squadre e dei mezzi ovvero i percorsi di raccolta richiesti dal criterio di valutazione summenzionato
SI CHIEDE
1) Di fornire il numero di utenze TARI suddiviso per indirizzo e tipologia di utenza domestica e non domestica (per categoria secondo ex tab. 4 DPR 158/99)
07/11/2024 17:21
Risposta
In riferimento alla Vs. richiesta di Utenze TARI suddivise per indirizzo e tipologia di Utenza si rimettono in allegato alla presente i FILE relativi.
nondomestiche.xlsx SHA-256: d6ba34926df3e4150bb2ed18446633f6e78b777d6fedf0dfe6d5df655f848cee 07/11/2024 17:19 |
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3.27 MB |
05/11/2024 12:39
Quesito #14
Argomento: RICHIESTA DATI
L’art. 1 del C.S.A. sancisce che “il presente appalto ha rispettato sia…omissis.., che il Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica denominato Criteri Ambientali Minimi”. Inoltre l’appalto è disciplinato nel rispetto alle disposizioni dell’Autorità di regolazione “ARERA” con particolare riferimento agli standard di qualità per la gestione dei rifiuti definiti dal TQRIF.
Ciò premesso, il disciplinare tecnico prestazionale posto a base di gara, per i servizi oggetto dell’appalto di seguito rappresentati, omette alcune informazioni minime necessarie (in particolare frequenze) per il dimensionamento dell’offerta.
SI CHIEDE
1) Art. 4.9 Raccolta tessili sanitari: di fornire il numero minimo di frequenze settimanali di raccolta;
2) Art. 4.10 Raccolta sfalci e potature: di fornire il numero minimo di frequenze settimanali/mensili di raccolta;
3) Art. 4.11 Raccolta Beni Durevoli e Ingombranti: di fornire il numero minimo di frequenze mensili ad utenza e il numero di pezzi per singolo intervento;
4) Art. 4.12 Raccolta di rifiuti nei mercati: di specificare le aree interessante e il numero di operatori suddivisi per tipologia merceologica di vendita;
5) Art. 4.15 Raccolta stradali R.U.P., abiti dismessi e oli vegetali. di fornire il numero minimo di frequenze mensili di svuotamento previsti per singola frazione e il numero di contenitori presenti sul territorio comunale distino per singola frazione.
6) Art. 4.18 Raccolta e trasporto carogne di animale. Il numero annuo di carogne comprese nell’appalto.
L’art. 1 del C.S.A. sancisce che “il presente appalto ha rispettato sia…omissis.., che il Decreto 23 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica denominato Criteri Ambientali Minimi”. Inoltre l’appalto è disciplinato nel rispetto alle disposizioni dell’Autorità di regolazione “ARERA” con particolare riferimento agli standard di qualità per la gestione dei rifiuti definiti dal TQRIF.
Ciò premesso, il disciplinare tecnico prestazionale posto a base di gara, per i servizi oggetto dell’appalto di seguito rappresentati, omette alcune informazioni minime necessarie (in particolare frequenze) per il dimensionamento dell’offerta.
SI CHIEDE
1) Art. 4.9 Raccolta tessili sanitari: di fornire il numero minimo di frequenze settimanali di raccolta;
2) Art. 4.10 Raccolta sfalci e potature: di fornire il numero minimo di frequenze settimanali/mensili di raccolta;
3) Art. 4.11 Raccolta Beni Durevoli e Ingombranti: di fornire il numero minimo di frequenze mensili ad utenza e il numero di pezzi per singolo intervento;
4) Art. 4.12 Raccolta di rifiuti nei mercati: di specificare le aree interessante e il numero di operatori suddivisi per tipologia merceologica di vendita;
5) Art. 4.15 Raccolta stradali R.U.P., abiti dismessi e oli vegetali. di fornire il numero minimo di frequenze mensili di svuotamento previsti per singola frazione e il numero di contenitori presenti sul territorio comunale distino per singola frazione.
6) Art. 4.18 Raccolta e trasporto carogne di animale. Il numero annuo di carogne comprese nell’appalto.
07/11/2024 12:01
Risposta
Quesito nr. 1
In riferimento al quesito nr. 1, si precisa che la frequenza di raccolta dei tessili sanitari è pari a 3 volte a settimana;
Quesito nr. 2
In riferimento al quesito nr. 2, si precisa che non può indicarsi alcuna frequenza in quanto da Capitolato è previsto il ritiro a “chiamata”;
Quesito nr. 3
In riferimento al quesito nr. 3, si precisa che per la “Raccolta beni durevoli e ingombranti e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) la frequenza minima è pari ad una volta a settimana previa prenotazione e numero di pezzi per singolo intervento è pari ad un massimo di tre;
Quesito nr. 4
In riferimento al quesito nr. 4, si precisa che ai fini della “Raccolta di rifiuti nei mercati” le aree interessate sono: mercato settimanale del mercoledì nel Piazzale De Gasperi laddove sono presenti 12 operatori economici del Settore Alimentare e 65 operatori del Settore Non Alimentare e sul Piazza Gioberti nr. 16 operatori del “Settore Non Alimentare”; mercato settimanale del lunedì ubicato in Villa Comunale sono presenti nr. 13 operatori tutti del “Settore Non Alimentare”.
Quesito nr. 5
In riferimento al quesito nr. 5, si precisa che per le Raccolte stradali (Rifiuti Urbani Pericolosi, piccoli RAEE), la frequenza è a riempimento contenitori; numero contenitori 80; mentre gli abiti usati e gli oli vegetali sono conferiti presso il CCR;
Quesito nr. 6
In riferimento al quesito nr. 6, si precisa che in merito alla “Raccolta e trasporto carogne di animale”, essa avviene in concomitanza con il servizio di spazzamento ove necessario e comunque entro la tempistica di cui all’art. 4.18 del Disciplinare Tecnico Prestazionale;
In riferimento al quesito nr. 1, si precisa che la frequenza di raccolta dei tessili sanitari è pari a 3 volte a settimana;
Quesito nr. 2
In riferimento al quesito nr. 2, si precisa che non può indicarsi alcuna frequenza in quanto da Capitolato è previsto il ritiro a “chiamata”;
Quesito nr. 3
In riferimento al quesito nr. 3, si precisa che per la “Raccolta beni durevoli e ingombranti e rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) la frequenza minima è pari ad una volta a settimana previa prenotazione e numero di pezzi per singolo intervento è pari ad un massimo di tre;
Quesito nr. 4
In riferimento al quesito nr. 4, si precisa che ai fini della “Raccolta di rifiuti nei mercati” le aree interessate sono: mercato settimanale del mercoledì nel Piazzale De Gasperi laddove sono presenti 12 operatori economici del Settore Alimentare e 65 operatori del Settore Non Alimentare e sul Piazza Gioberti nr. 16 operatori del “Settore Non Alimentare”; mercato settimanale del lunedì ubicato in Villa Comunale sono presenti nr. 13 operatori tutti del “Settore Non Alimentare”.
Quesito nr. 5
In riferimento al quesito nr. 5, si precisa che per le Raccolte stradali (Rifiuti Urbani Pericolosi, piccoli RAEE), la frequenza è a riempimento contenitori; numero contenitori 80; mentre gli abiti usati e gli oli vegetali sono conferiti presso il CCR;
Quesito nr. 6
In riferimento al quesito nr. 6, si precisa che in merito alla “Raccolta e trasporto carogne di animale”, essa avviene in concomitanza con il servizio di spazzamento ove necessario e comunque entro la tempistica di cui all’art. 4.18 del Disciplinare Tecnico Prestazionale;
06/11/2024 15:54
Quesito #15
Spett.le S.A.,
1. Si chiede di sapere se l’utenza domestica dovrà essere dotata, da parte dell’appaltatore, dei cestini di qualunque tipo e volumetria per la raccolta delle frazioni di rifiuto o alcune di esse?
2. In riferimento all’art. 7 del CSA (CONDIZIONI ALLA SCADENZA) al terzo periodo è esplicitato quanto segue:
“gli eventuali investimenti effettuati presso il Centro Comunale di Raccolta (ad es. impianti di controllo dell’accesso e di pesatura, contenitori e cassoni scarrabili ecc.) rimangono nella proprietà dell’amministrazione comunale a fronte del riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale e/o dell’appaltatore subentrante della quota residua di ammortamento calcolata in base alle fatture di acquisto degli stessi alle condizioni stabilite dall’art. 15 del MTR-2 di cui alla delibera 363/2021 di ARERA che impone ai gestore dei servizi di igiene urbana una vita regolatoria utile di 8 anni per i mezzi d’opera (automezzi, container, press container ecc.);
si chiede di sapere, se gli automezzi, in quanto menzionati fra parentesi come esempio di vita regolatoria utile di 8 anni per i mezzi d’opera, rientreranno tra beni che resteranno di proprietà del Comune di Mesagne?
In caso affermativo si chiede di sapere se anche per questi verrà riconosciuta da parte dell’amministrazione comunale e/o dell’appaltatore subentrante, all’appaltatore uscente, la somma di denaro corrispondente alla quota residua di ammortamento?
3. In riferimento all’art. 7 del CSA (CONDIZIONI ALLA SCADENZA)
si chiede di sapere, qualora l’appaltatore dovesse far ricorso al noleggio lungo termine dei beni, come farà il Comune di Mesagne e l’appaltatore a rispettare il citato articolo?
4. In riferimento all’art. 7 del CSA (CONDIZIONI ALLA SCADENZA) al terzo periodo è esplicitato quanto segue:
“gli eventuali investimenti effettuati presso il Centro Comunale di Raccolta (ad es. impianti di controllo dell’accesso e di pesatura, contenitori e cassoni scarrabili ecc.) rimangono nella proprietà dell’amministrazione comunale a fronte del riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale e/o dell’appaltatore subentrante della quota residua di ammortamento calcolata in base alle fatture di acquisto degli stessi alle condizioni stabilite dall’art. 15 del MTR-2 di cui alla delibera 363/2021 di ARERA che impone ai gestore dei servizi di igiene urbana una vita regolatoria utile di 8 anni per i mezzi d’opera (automezzi, container, press container ecc.);”
si chiede di sapere, se fra i beni che resteranno di proprietà del Comune di Mesagne rientrano anche i contenitori e cassoni scarrabili e presse scarrabili (in quanto citati come esempio), seppur facilmente asportabili?
5. In riferimento all’art. 7 del CSA (CONDIZIONI ALLA SCADENZA)
Si chiede di sapere, qualora l’appaltatore impieghi mezzi d’opera già di sua proprietà da almeno sei anni, e che quini al termine del biennio d’appalto abbiano completato il loro ammortamento secondo la citata delibera 363/2021 di ARERA, se il Comune riconoscerà l’importo del loro valore residuo di mercato (plusvalenza) oppure pretenderà il lo trasferimento a zero eccependo il loro totale ammortamento?
6. In riferimento all’art. 7 del CSA (CONDIZIONI ALLA SCADENZA)
Si chiede di sapere, qualora l’appaltatore impieghi attrezzature già di sua proprietà da almeno tre anni, e che quini al termine del biennio d’appalto abbiano completato il loro ammortamento secondo la citata delibera 363/2021 di ARERA, se il Comune riconoscerà l’importo del loro valore residuo di mercato (plusvalenza) oppure pretenderà il lo trasferimento a zero eccependo il loro totale ammortamento?
7. In riferimento all’art. 7 del CSA (CONDIZIONI ALLA SCADENZA)
Si chiede di sapere, se l’appaltatore per l’espletamento del servizio potrà utilizzare mezzi d’opera che abbiano già sei o più anni?
8. In riferimento all’art. 7 del CSA (CONDIZIONI ALLA SCADENZA)
Si chiede di sapere, se l’appaltatore per l’espletamento del servizio potrà utilizzare attrezzature che abbiano già tre o più anni?
9. In riferimento all’art. 7 del CSA (CONDIZIONI ALLA SCADENZA) ultimo periodo è esplicitato quanto segue:
“resteranno di proprietà comunale tutte le dotazioni informatiche, sia hardware che software, le banche dati relative ai servizi ed ogni altro materiale elaborato dall’Appaltatore nel corso dell’appalto per i servizi oggetto dello stesso anche presso il centro comunale di raccolta”
Si chiede di sapere, visto che l’operatore economico è dotato di una app e software aziendale per la gestione della raccolta in vari Enti Pubblici e che in caso di aggiudica utilizzerà anche per detto Comune, si chiede di sapere se il Comune pretenderà il trasferimento di proprietà anche di detta app e software gestionale?
In caso affermativo, in quanto non disciplinato, si chiede di sapere come verrà regolato il pagamento, in favore dell’appaltatore, del costo di dette dotazioni?
Si ringrazia, l'operatore economico.
1. Si chiede di sapere se l’utenza domestica dovrà essere dotata, da parte dell’appaltatore, dei cestini di qualunque tipo e volumetria per la raccolta delle frazioni di rifiuto o alcune di esse?
2. In riferimento all’art. 7 del CSA (CONDIZIONI ALLA SCADENZA) al terzo periodo è esplicitato quanto segue:
“gli eventuali investimenti effettuati presso il Centro Comunale di Raccolta (ad es. impianti di controllo dell’accesso e di pesatura, contenitori e cassoni scarrabili ecc.) rimangono nella proprietà dell’amministrazione comunale a fronte del riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale e/o dell’appaltatore subentrante della quota residua di ammortamento calcolata in base alle fatture di acquisto degli stessi alle condizioni stabilite dall’art. 15 del MTR-2 di cui alla delibera 363/2021 di ARERA che impone ai gestore dei servizi di igiene urbana una vita regolatoria utile di 8 anni per i mezzi d’opera (automezzi, container, press container ecc.);
si chiede di sapere, se gli automezzi, in quanto menzionati fra parentesi come esempio di vita regolatoria utile di 8 anni per i mezzi d’opera, rientreranno tra beni che resteranno di proprietà del Comune di Mesagne?
In caso affermativo si chiede di sapere se anche per questi verrà riconosciuta da parte dell’amministrazione comunale e/o dell’appaltatore subentrante, all’appaltatore uscente, la somma di denaro corrispondente alla quota residua di ammortamento?
3. In riferimento all’art. 7 del CSA (CONDIZIONI ALLA SCADENZA)
si chiede di sapere, qualora l’appaltatore dovesse far ricorso al noleggio lungo termine dei beni, come farà il Comune di Mesagne e l’appaltatore a rispettare il citato articolo?
4. In riferimento all’art. 7 del CSA (CONDIZIONI ALLA SCADENZA) al terzo periodo è esplicitato quanto segue:
“gli eventuali investimenti effettuati presso il Centro Comunale di Raccolta (ad es. impianti di controllo dell’accesso e di pesatura, contenitori e cassoni scarrabili ecc.) rimangono nella proprietà dell’amministrazione comunale a fronte del riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale e/o dell’appaltatore subentrante della quota residua di ammortamento calcolata in base alle fatture di acquisto degli stessi alle condizioni stabilite dall’art. 15 del MTR-2 di cui alla delibera 363/2021 di ARERA che impone ai gestore dei servizi di igiene urbana una vita regolatoria utile di 8 anni per i mezzi d’opera (automezzi, container, press container ecc.);”
si chiede di sapere, se fra i beni che resteranno di proprietà del Comune di Mesagne rientrano anche i contenitori e cassoni scarrabili e presse scarrabili (in quanto citati come esempio), seppur facilmente asportabili?
5. In riferimento all’art. 7 del CSA (CONDIZIONI ALLA SCADENZA)
Si chiede di sapere, qualora l’appaltatore impieghi mezzi d’opera già di sua proprietà da almeno sei anni, e che quini al termine del biennio d’appalto abbiano completato il loro ammortamento secondo la citata delibera 363/2021 di ARERA, se il Comune riconoscerà l’importo del loro valore residuo di mercato (plusvalenza) oppure pretenderà il lo trasferimento a zero eccependo il loro totale ammortamento?
6. In riferimento all’art. 7 del CSA (CONDIZIONI ALLA SCADENZA)
Si chiede di sapere, qualora l’appaltatore impieghi attrezzature già di sua proprietà da almeno tre anni, e che quini al termine del biennio d’appalto abbiano completato il loro ammortamento secondo la citata delibera 363/2021 di ARERA, se il Comune riconoscerà l’importo del loro valore residuo di mercato (plusvalenza) oppure pretenderà il lo trasferimento a zero eccependo il loro totale ammortamento?
7. In riferimento all’art. 7 del CSA (CONDIZIONI ALLA SCADENZA)
Si chiede di sapere, se l’appaltatore per l’espletamento del servizio potrà utilizzare mezzi d’opera che abbiano già sei o più anni?
8. In riferimento all’art. 7 del CSA (CONDIZIONI ALLA SCADENZA)
Si chiede di sapere, se l’appaltatore per l’espletamento del servizio potrà utilizzare attrezzature che abbiano già tre o più anni?
9. In riferimento all’art. 7 del CSA (CONDIZIONI ALLA SCADENZA) ultimo periodo è esplicitato quanto segue:
“resteranno di proprietà comunale tutte le dotazioni informatiche, sia hardware che software, le banche dati relative ai servizi ed ogni altro materiale elaborato dall’Appaltatore nel corso dell’appalto per i servizi oggetto dello stesso anche presso il centro comunale di raccolta”
Si chiede di sapere, visto che l’operatore economico è dotato di una app e software aziendale per la gestione della raccolta in vari Enti Pubblici e che in caso di aggiudica utilizzerà anche per detto Comune, si chiede di sapere se il Comune pretenderà il trasferimento di proprietà anche di detta app e software gestionale?
In caso affermativo, in quanto non disciplinato, si chiede di sapere come verrà regolato il pagamento, in favore dell’appaltatore, del costo di dette dotazioni?
Si ringrazia, l'operatore economico.
07/11/2024 09:38
Risposta
Quesito n. 1
In riferimento al quesito nr. 1, si precisa che per le utenze domestiche occorre fare una distinzione: per le utenze domestiche monofamiliari, saranno dotate di KIT per la raccolta di vetro/metalli, organico e frazione secca residua, mentre per la plastica e la carta, le stesse saranno dotate di buste da 110 l; per le utenze domestiche plurifamiliari superiori a n. 5 unità abitative, le stesse saranno dotate di carrellato da 240 l e buste.
Quesito n. 2
In riferimento al quesito n. 2, in relazione all’art. 7 del CSA (Condizioni alla scadenza) si risponde quanto segue:
- Gli eventuali investimenti effettuati presso il CCR resteranno di proprietà del Comune di Mesagne riconoscendo l’eventuale quota residua di ammortamento che sarà erogata direttamente dall’Amministrazione Comunale o dall’Appaltatore subentrante;
Quesito n. 3
In riferimento al quesito nr. 3, si precisa che se l’l’Appaltatore dovesse far ricorso al “noleggio” sarebbe auspicabile che il termine del contratto sia coincidente alla durata dell’appalto, atteso che il riconoscimento della quota residua di ammortamento sarebbe calcolata solo nel caso in cui ci fossero fatture di acquisto dei beni oggetto di investimento, dal momento che le prescrizioni imposte dall’ARERA riguardano esclusivamente tali casi.
Quesito n. 4
In riferimento al quesito n. 4, si precisa che i mezzi d’opera acquistati devono intendersi quei beni essenziali che non sono sostituibili e non duplicabili, pertanto nel caso di contenitori, cassoni scarrabili e presse, resta la possibilità di asportarli da parte della ditta uscente.
Quesito n. 5
In riferimento al quesito nr. 5, si precisa che se l’Amministrazione Comunale, al termine dell’eventuale completamento del periodo di ammortamento, come dall’esempio da Voi citato, potrà riconoscere l’eventuale valore residuo di mercato, qualora sussista effettivamente.
Quesito n. 6
In riferimento al quesito nr. 6, si precisa che se l’Amministrazione Comunale, al termine dell’eventuale completamento del periodo di ammortamento, come dall’esempio da Voi citato, potrà riconoscere l’eventuale valore residuo di mercato, qualora sussista effettivamente.
Quesito nr. 7
In riferimento al quesito nr. 7, si precisa che secondo quanto previsto dal CSA, Titolo II, art. 30, secondo capoverso, lett. l), gli automezzi dovranno avere un’immatricolazione non inferiore ad un anno dalla data di avvio del servizio.
Quesito nr. 8
In riferimento al quesito nr. 8, si precisa che secondo quanto previsto dal CSA, Titolo II, art. 30, secondo capoverso, lett. l), gli automezzi dovranno avere un’immatricolazione non inferiore ad un anno dalla data di avvio del servizio.
Quesito nr. 9
In riferimento al quesito nr. 9, si precisa che nel caso di specie, non trattandosi di APP e SOFTWARE specifici per il Cantiere di Mesagne, al Comune interesseranno semplicemente le banche dati relative ai servizi ed ogni altro materiale informatico elaborato dall’appaltatore.
In riferimento al quesito nr. 1, si precisa che per le utenze domestiche occorre fare una distinzione: per le utenze domestiche monofamiliari, saranno dotate di KIT per la raccolta di vetro/metalli, organico e frazione secca residua, mentre per la plastica e la carta, le stesse saranno dotate di buste da 110 l; per le utenze domestiche plurifamiliari superiori a n. 5 unità abitative, le stesse saranno dotate di carrellato da 240 l e buste.
Quesito n. 2
In riferimento al quesito n. 2, in relazione all’art. 7 del CSA (Condizioni alla scadenza) si risponde quanto segue:
- Gli eventuali investimenti effettuati presso il CCR resteranno di proprietà del Comune di Mesagne riconoscendo l’eventuale quota residua di ammortamento che sarà erogata direttamente dall’Amministrazione Comunale o dall’Appaltatore subentrante;
Quesito n. 3
In riferimento al quesito nr. 3, si precisa che se l’l’Appaltatore dovesse far ricorso al “noleggio” sarebbe auspicabile che il termine del contratto sia coincidente alla durata dell’appalto, atteso che il riconoscimento della quota residua di ammortamento sarebbe calcolata solo nel caso in cui ci fossero fatture di acquisto dei beni oggetto di investimento, dal momento che le prescrizioni imposte dall’ARERA riguardano esclusivamente tali casi.
Quesito n. 4
In riferimento al quesito n. 4, si precisa che i mezzi d’opera acquistati devono intendersi quei beni essenziali che non sono sostituibili e non duplicabili, pertanto nel caso di contenitori, cassoni scarrabili e presse, resta la possibilità di asportarli da parte della ditta uscente.
Quesito n. 5
In riferimento al quesito nr. 5, si precisa che se l’Amministrazione Comunale, al termine dell’eventuale completamento del periodo di ammortamento, come dall’esempio da Voi citato, potrà riconoscere l’eventuale valore residuo di mercato, qualora sussista effettivamente.
Quesito n. 6
In riferimento al quesito nr. 6, si precisa che se l’Amministrazione Comunale, al termine dell’eventuale completamento del periodo di ammortamento, come dall’esempio da Voi citato, potrà riconoscere l’eventuale valore residuo di mercato, qualora sussista effettivamente.
Quesito nr. 7
In riferimento al quesito nr. 7, si precisa che secondo quanto previsto dal CSA, Titolo II, art. 30, secondo capoverso, lett. l), gli automezzi dovranno avere un’immatricolazione non inferiore ad un anno dalla data di avvio del servizio.
Quesito nr. 8
In riferimento al quesito nr. 8, si precisa che secondo quanto previsto dal CSA, Titolo II, art. 30, secondo capoverso, lett. l), gli automezzi dovranno avere un’immatricolazione non inferiore ad un anno dalla data di avvio del servizio.
Quesito nr. 9
In riferimento al quesito nr. 9, si precisa che nel caso di specie, non trattandosi di APP e SOFTWARE specifici per il Cantiere di Mesagne, al Comune interesseranno semplicemente le banche dati relative ai servizi ed ogni altro materiale informatico elaborato dall’appaltatore.
11/11/2024 10:30
Quesito #16
Spett.le S.A.
Si chiede di sapere se gli automezzi dell’appaltatore resteranno di proprietà del Comune di Mesagne.
Anticipatamente si ringrazia e si porgono cordiali saluti.
L’operatore economico.
Si chiede di sapere se gli automezzi dell’appaltatore resteranno di proprietà del Comune di Mesagne.
Anticipatamente si ringrazia e si porgono cordiali saluti.
L’operatore economico.
12/11/2024 13:37
Risposta
Quesito: "Si chiede di sapere se gli automezzi dell’appaltatore resteranno di proprietà del Comune di Mesagne. Anticipatamente si ringrazia e si porgono cordiali saluti"
RISPOSTA:
In riferimento a tale quesito, si precisa che gli automezzi d'opera acquistati dall'appaltatore sono regolamentati secondo le disposizioni impartite dall'art. 7 del CSDP della presente gara e si rimette alle risposte di cui ai quesiti similari già pubblicati.
RISPOSTA:
In riferimento a tale quesito, si precisa che gli automezzi d'opera acquistati dall'appaltatore sono regolamentati secondo le disposizioni impartite dall'art. 7 del CSDP della presente gara e si rimette alle risposte di cui ai quesiti similari già pubblicati.
11/11/2024 16:23
Quesito #17
sulla piattaforma è inidcato un costo della manodopera annuo pari ad € 2.896.036,98 annuo e pertanto inferiore all'importo annuo indicato a pag 9 del disicplinare di gara ovvero pari ad € 2.258.360,40
Pertanto alla luce di quanto sopra si chiede quale sia il valore corretto da indicare nella dichiarazione "offerta economica ..valore manodopera scorporato ....ovvero € 4.516.720,80 oppure € 5.792.075,96 considerato che ai sensi dell'art. 41 del D.LS 36/2023 il costo della manodopera non è ribassabile salvo eventuali giustifiche.
In attesa di cortese e celere riscontro porgiamo cordiali saluti
Pertanto alla luce di quanto sopra si chiede quale sia il valore corretto da indicare nella dichiarazione "offerta economica ..valore manodopera scorporato ....ovvero € 4.516.720,80 oppure € 5.792.075,96 considerato che ai sensi dell'art. 41 del D.LS 36/2023 il costo della manodopera non è ribassabile salvo eventuali giustifiche.
In attesa di cortese e celere riscontro porgiamo cordiali saluti
12/11/2024 13:47
Risposta
In merito al quesito si precisa che il COSTO DELLA MANODOPERA riferito ai due anni non soggetto a ribasso è pari ad € 4.516.720,80 .
12/11/2024 10:18
Quesito #18
vogliate prender nota dell'allegata richiesta di chiarimenti
14/11/2024 12:27
Risposta
In riferimento al quesito da voi posto, si precisa che il valore relativo al costo della manodopera che era disallineato è stato corretto.
Si conferma l’utilizzo del modello di offerta presente.
Si conferma l’inserimento del modello generato dal sistema nella busta offerta economica.
Si conferma l’utilizzo del modello di offerta presente.
Si conferma l’inserimento del modello generato dal sistema nella busta offerta economica.
12/11/2024 17:01
Quesito #19
In riferimento alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio in oggetto siamo con la presente a richiederVi i seguenti dati e chiarimenti:
1. Per i dipendenti attualmente impiegati per le varie operazioni specifiche dell’appalto in oggetto, si chiede la funzione specifica degli stessi, la data di assunzione, eventuali indennità integrative o limitazioni, il tipo di patente posseduta e se in possesso di Carta di Qualificazione del Conducente in corso di validità.
2. Nella tabella del personale attualmente impiegato per i servizi di raccolta rifiuti allegata alla documentazione di gara si fa riferimento alla retribuzione contrattuale aggiornata a tutto il 01/07/2024 ma non se ne trova riscontro dalle tabelle ufficiali pubblicate dal Ministero. Il caso più evidente è il costo del personale 1B da voi riportato a 19.046,64 € mentre dalle tabelle ufficiali il costo di un addetto 1B è pari a € 32.175,52. Questo porta ad una differenza annua di costo pari a 91.735,24 € che sicuramente non è trascurabile.
3. le quantità mensili di rifiuti raccolti sul territorio comunale e presso il Centro di Raccolta comunale nell’anno 2023 e negli anni precedenti; suddivisi per tipologia (CER) e provenienza (se da raccolta o da CDR);
4. quantità, tipologia, volumetria e dislocazione sul territorio comunale dei contenitori attualmente adibiti alla raccolta dei rifiuti;
5. si chiede conferma che le attrezzature e forniture elencate nell’Allegato 2 siano da intendersi complessive per tutta la durata dell’appalto e cioè 3 anni. Questo anche per i sacchi da fornire alle utenze.
6. planimetria del territorio comunale in formato dwg o dxf;
7. copia del provvedimento autorizzativo del centro di raccolta comunale;
8. chiediamo di confermare che in sede di avvicendamento nella gestione del servizio, il nuovo affidatario non si tenuto a corrispondere al gestore uscente i conguagli spettanti (ad esempio a titolo di quote di ammortamento residuo) già quantificati ed approvati dall’Ente Territorialmente competente;
9. considerate le nuove disposizioni emanate da ARERA relativamente alle modalità di definizione del costo del servizio (delibera 443/2019) ai sensi del MTR il gestore è tenuto alla redazione del PEF per le parti di sua competenza (vedi art. 18.1 MTR). Si chiede conferma che l’affidatario sarà riconosciuto quale gestore del servizio e che gli compete la redazione del PEF annuale;
10. si chiedono i piani finanziari approvati e validati per gli anni 2022-2025 secondo le nuove disposizioni di ARERA completi della relazione di accompagnamento;
In attesa di cortese riscontro, ringraziando per la collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.
1. Per i dipendenti attualmente impiegati per le varie operazioni specifiche dell’appalto in oggetto, si chiede la funzione specifica degli stessi, la data di assunzione, eventuali indennità integrative o limitazioni, il tipo di patente posseduta e se in possesso di Carta di Qualificazione del Conducente in corso di validità.
2. Nella tabella del personale attualmente impiegato per i servizi di raccolta rifiuti allegata alla documentazione di gara si fa riferimento alla retribuzione contrattuale aggiornata a tutto il 01/07/2024 ma non se ne trova riscontro dalle tabelle ufficiali pubblicate dal Ministero. Il caso più evidente è il costo del personale 1B da voi riportato a 19.046,64 € mentre dalle tabelle ufficiali il costo di un addetto 1B è pari a € 32.175,52. Questo porta ad una differenza annua di costo pari a 91.735,24 € che sicuramente non è trascurabile.
3. le quantità mensili di rifiuti raccolti sul territorio comunale e presso il Centro di Raccolta comunale nell’anno 2023 e negli anni precedenti; suddivisi per tipologia (CER) e provenienza (se da raccolta o da CDR);
4. quantità, tipologia, volumetria e dislocazione sul territorio comunale dei contenitori attualmente adibiti alla raccolta dei rifiuti;
5. si chiede conferma che le attrezzature e forniture elencate nell’Allegato 2 siano da intendersi complessive per tutta la durata dell’appalto e cioè 3 anni. Questo anche per i sacchi da fornire alle utenze.
6. planimetria del territorio comunale in formato dwg o dxf;
7. copia del provvedimento autorizzativo del centro di raccolta comunale;
8. chiediamo di confermare che in sede di avvicendamento nella gestione del servizio, il nuovo affidatario non si tenuto a corrispondere al gestore uscente i conguagli spettanti (ad esempio a titolo di quote di ammortamento residuo) già quantificati ed approvati dall’Ente Territorialmente competente;
9. considerate le nuove disposizioni emanate da ARERA relativamente alle modalità di definizione del costo del servizio (delibera 443/2019) ai sensi del MTR il gestore è tenuto alla redazione del PEF per le parti di sua competenza (vedi art. 18.1 MTR). Si chiede conferma che l’affidatario sarà riconosciuto quale gestore del servizio e che gli compete la redazione del PEF annuale;
10. si chiedono i piani finanziari approvati e validati per gli anni 2022-2025 secondo le nuove disposizioni di ARERA completi della relazione di accompagnamento;
In attesa di cortese riscontro, ringraziando per la collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.
13/11/2024 10:17
Risposta
Quesito n. 1. Per i dipendenti attualmente impiegati per le varie operazioni specifiche dell’appalto in oggetto, si chiede la funzione specifica degli stessi, la data di assunzione, eventuali indennità integrative o limitazioni, il tipo di patente posseduta e se in possesso di Carta di Qualificazione del Conducente in corso di validità.
In risposta a tale quesito si specifica che in dati in possesso di questa Stazione Appaltante sono quelli indicati nell’allegato al Progetto ed in merito alle patenti possedute si rimanda ad altri chiarimenti esplicitati e pubblicati.
Quesito n. 2. Nella tabella del personale attualmente impiegato per i servizi di raccolta rifiuti allegata alla documentazione di gara si fa riferimento alla retribuzione contrattuale aggiornata a tutto il 01/07/2024 ma non se ne trova riscontro dalle tabelle ufficiali pubblicate dal Ministero. Il caso più evidente è il costo del personale 1B da voi riportato a 19.046,64 € mentre dalle tabelle ufficiali il costo di un addetto 1B è pari a € 32.175,52. Questo porta ad una differenza annua di costo pari a 91.735,24 € che sicuramente non è trascurabile.
In risposta a tale quesito si evidenzia che l’importo retributivo da Voi indicato per il livello 1B non si evince dalle Tabelle contenute dal CCNL Igiene Ambientale (Aziende Private e Municipalizzate) attualmente in vigore, infatti il costo mensile di un addetto de livello 1B è pari ad € 1.356,50 più le indennità integrative previste per legge.
Quesito n. 3. le quantità mensili di rifiuti raccolti sul territorio comunale e presso il Centro di Raccolta comunale nell’anno 2023 e negli anni precedenti; suddivisi per tipologia (CER) e provenienza (se da raccolta o da CDR).
In risposta a tale quesito si allega alla presente i relativi prospetti.
Quesito 4. quantità, tipologia, volumetria e dislocazione sul territorio comunale dei contenitori attualmente adibiti alla raccolta dei rifiuti.
In risposta a tale quesito, si precisa che il servizio di raccolta comunale è di tipo “porta a porta spinto” sia per utenze domestiche che per le utenze non domestiche come indicati negli elaborati progettuali, con un aumento annuo di utenze domestiche pari a circa 250 nuclei familiari. Pertanto, si confermano le tipologie e volumetrie come indicati negli elaborati tecnici e le attuali forniture di attrezzature.
Quesito n. 5. si chiede conferma che le attrezzature e forniture elencate nell’Allegato 2 siano da intendersi complessive per tutta la durata dell’appalto e cioè 3 anni. Questo anche per i sacchi da fornire alle utenze.
In risposta a tale quesito, le attrezzature e forniture elencate nell’Allegato 2, compresi i sacchi da fornire alle utenze, sono da intendersi complessive per tutta la durata dell’appalto pari ad anni 2, in quanto il rinovo dell’ulteriore anno è facoltà della Stazione Appaltante.
Quesito n. 6. planimetria del territorio comunale in formato dwg o dxf.
In risposta a tale quesito, si precisa che l’Ufficio non è in possesso della planimetria del territorio comunale nel formato da Voi richiesto.
Quesito n. 7. copia del provvedimento autorizzativo del centro di raccolta comunale.
In risposta a tale quesito, l’atto autorizzativo del CRC è a disposizione presso lo scrivente Ufficio e può essere visionato in qualunque momento.
Quesito n.8. chiediamo di confermare che in sede di avvicendamento nella gestione del servizio, il nuovo affidatario non si tenuto a corrispondere al gestore uscente i conguagli spettanti (ad esempio a titolo di quote di ammortamento residuo) già quantificati ed approvati dall’Ente Territorialmente competente.
In risposta a tale quesito, si conferma quanto da Voi chiesto.
Quesito n. 9. considerate le nuove disposizioni emanate da ARERA relativamente alle modalità di definizione del costo del servizio (delibera 443/2019) ai sensi del MTR il gestore è tenuto alla redazione del PEF per le parti di sua competenza (vedi art. 18.1 MTR). Si chiede conferma che l’affidatario sarà riconosciuto quale gestore del servizio e che gli compete la redazione del PEF annuale.
In risposta a tale quesito, si conferma che l’affidatario sarà riconosciuto quale gestore del servizio e che gli compete la redazione del PEF annuale per la parte relativa ai costi di gestione del servizio inerenti l’appalto di che trattasi, atteso che l’Amministrazione Comunale provvederà alla redazione del PEF complessivo da allegare al relativo Bilancio di Previsione Finanziario.
Quesito n. 10. si chiedono i piani finanziari approvati e validati per gli anni 2022-2025 secondo le nuove disposizioni di ARERA completi della relazione di accompagnamento;
In risposta a tale quesito, si precisa che la predetta documentazione da Voi richiesta poiché è molto copiosa è a disposizione presso lo scrivente Ufficio per la presa visione.
In risposta a tale quesito si specifica che in dati in possesso di questa Stazione Appaltante sono quelli indicati nell’allegato al Progetto ed in merito alle patenti possedute si rimanda ad altri chiarimenti esplicitati e pubblicati.
Quesito n. 2. Nella tabella del personale attualmente impiegato per i servizi di raccolta rifiuti allegata alla documentazione di gara si fa riferimento alla retribuzione contrattuale aggiornata a tutto il 01/07/2024 ma non se ne trova riscontro dalle tabelle ufficiali pubblicate dal Ministero. Il caso più evidente è il costo del personale 1B da voi riportato a 19.046,64 € mentre dalle tabelle ufficiali il costo di un addetto 1B è pari a € 32.175,52. Questo porta ad una differenza annua di costo pari a 91.735,24 € che sicuramente non è trascurabile.
In risposta a tale quesito si evidenzia che l’importo retributivo da Voi indicato per il livello 1B non si evince dalle Tabelle contenute dal CCNL Igiene Ambientale (Aziende Private e Municipalizzate) attualmente in vigore, infatti il costo mensile di un addetto de livello 1B è pari ad € 1.356,50 più le indennità integrative previste per legge.
Quesito n. 3. le quantità mensili di rifiuti raccolti sul territorio comunale e presso il Centro di Raccolta comunale nell’anno 2023 e negli anni precedenti; suddivisi per tipologia (CER) e provenienza (se da raccolta o da CDR).
In risposta a tale quesito si allega alla presente i relativi prospetti.
Quesito 4. quantità, tipologia, volumetria e dislocazione sul territorio comunale dei contenitori attualmente adibiti alla raccolta dei rifiuti.
In risposta a tale quesito, si precisa che il servizio di raccolta comunale è di tipo “porta a porta spinto” sia per utenze domestiche che per le utenze non domestiche come indicati negli elaborati progettuali, con un aumento annuo di utenze domestiche pari a circa 250 nuclei familiari. Pertanto, si confermano le tipologie e volumetrie come indicati negli elaborati tecnici e le attuali forniture di attrezzature.
Quesito n. 5. si chiede conferma che le attrezzature e forniture elencate nell’Allegato 2 siano da intendersi complessive per tutta la durata dell’appalto e cioè 3 anni. Questo anche per i sacchi da fornire alle utenze.
In risposta a tale quesito, le attrezzature e forniture elencate nell’Allegato 2, compresi i sacchi da fornire alle utenze, sono da intendersi complessive per tutta la durata dell’appalto pari ad anni 2, in quanto il rinovo dell’ulteriore anno è facoltà della Stazione Appaltante.
Quesito n. 6. planimetria del territorio comunale in formato dwg o dxf.
In risposta a tale quesito, si precisa che l’Ufficio non è in possesso della planimetria del territorio comunale nel formato da Voi richiesto.
Quesito n. 7. copia del provvedimento autorizzativo del centro di raccolta comunale.
In risposta a tale quesito, l’atto autorizzativo del CRC è a disposizione presso lo scrivente Ufficio e può essere visionato in qualunque momento.
Quesito n.8. chiediamo di confermare che in sede di avvicendamento nella gestione del servizio, il nuovo affidatario non si tenuto a corrispondere al gestore uscente i conguagli spettanti (ad esempio a titolo di quote di ammortamento residuo) già quantificati ed approvati dall’Ente Territorialmente competente.
In risposta a tale quesito, si conferma quanto da Voi chiesto.
Quesito n. 9. considerate le nuove disposizioni emanate da ARERA relativamente alle modalità di definizione del costo del servizio (delibera 443/2019) ai sensi del MTR il gestore è tenuto alla redazione del PEF per le parti di sua competenza (vedi art. 18.1 MTR). Si chiede conferma che l’affidatario sarà riconosciuto quale gestore del servizio e che gli compete la redazione del PEF annuale.
In risposta a tale quesito, si conferma che l’affidatario sarà riconosciuto quale gestore del servizio e che gli compete la redazione del PEF annuale per la parte relativa ai costi di gestione del servizio inerenti l’appalto di che trattasi, atteso che l’Amministrazione Comunale provvederà alla redazione del PEF complessivo da allegare al relativo Bilancio di Previsione Finanziario.
Quesito n. 10. si chiedono i piani finanziari approvati e validati per gli anni 2022-2025 secondo le nuove disposizioni di ARERA completi della relazione di accompagnamento;
In risposta a tale quesito, si precisa che la predetta documentazione da Voi richiesta poiché è molto copiosa è a disposizione presso lo scrivente Ufficio per la presa visione.
prospetto-rsu-rd.pdf SHA-256: d6161c3fec87a64219eb657a237ea03c1e5481c5a2a9d5a795b32b55ceb60b43 13/11/2024 10:17 |
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12/11/2024 19:10
Quesito #20
Spett.le Ente, In riferimento alla procedura di gara, con la presente si chiedono i seguenti chiarimenti:
1. Considerato il disciplinare tecnico prestazionale a pag. 11 in cui è indicato il “calendario di raccolta utenze domestiche e non domestiche del centro” considerato che non vi sono indicati ulteriori calendari per la restante parte delle utenze domestiche non residenti nel centro, si chiede di chiarire se la parola “centro” debba intendersi un refuso o se vi siano frequenze differenti per le utenze domestiche e non domestiche residenti nell’agro.
2. considerato che al punto 4.4 del disciplinare tecnico prestazionale è prevista la raccolta della frazione organica con frequenza 7/7 per le sole attività sottoposte ad HACCP e che al punto 4.5 è prevista la raccolta del cartone selettivo per le sole attività commerciali, si chiede di chiarire che il “calendario di raccolta utenze non domestiche” di cui a pag. 11 dello stesso elaborato sia riferito alle sole utenze specifiche di cui ai punti 4.4 e 4.5 e che per le restanti utenze è prevista la frequenza di cui al “calendario di raccolta utenze domestiche e non domestiche del centro”.
3. Considerato il disciplinare tecnico prestazionale a pag. 11 in cui è indicato che “Il nuovo gestore dovrà garantire la sostituzione integrale del kit di conferimento esclusivamente alle utenze non domestiche escluse quelle con produzione assimilata alle domestiche, gli ospedali/strutture sanitarie e gli ipermercati di generi misti, secondo le quantità indicate in progetto”
Considerato che nel capitolato speciale d’appalto all’art.2 comma 2 è prevista invece “la fornitura e la consegna per le utenze domestiche dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti secondo quanto specificato nel DT insieme alla consegna dei Kit domestici alle u.d. e u.n.d. per le nuove utenze”
Considerato che in altri quesiti è previsto che l‘appaltatore dovrà garantire la fornitura di cui all’allegato 2 del disciplinare tecnico prestazionale
Si chiede di chiarire che le dotazioni previste sono quelle indicate all’allegato 2 del disciplinare tecnico prestazionale e che prevedono le dotazioni che il gestore dovrà garantire per le nuove utenze come da capitolato
4. In merito alle dotazioni già presenti e distribuite alle utenze, considerato che all’art. 21 del capitolato, nello specifico a pag. 18, sono previste delle penali per “Mancata identificazione dei contenitori dotati di trasponder” si chiede di chiarire se i contenitori attuali impiegati dalle utenze siano già dotati di RFID nella considerazione che tali dotazioni non sono inserite all’elenco delle attrezzature da fornire di cui all’allegato 2 del disciplinare tecnico prestazionale. Nel caso in cui non lo siano si chiede di chiarire dunque che quanto indicato nel capitolato circa le penali applicate per “Mancata identificazione dei contenitori dotati di trasponder” trattasi di refuso
5. Visto il disciplinare tecnico prestazionale in merito alle forniture previste per la raccolta della carta e della plastica, di cui alle tabelle allegate ai punti 4.4 e 4.7 in cui prevista la fornitura di “buste biodegradabili” e considerato peraltro la natura del materiale da raccogliere, si chiede di precisare che le buste previste dovranno considerarsi come indicato a pag 17 ovvero “sacchetti semitrasparenti in polietilene” e che pertanto la dicitura “biodegradabili” è da intendersi un mero refuso. Infatti i sacchetti biodegradabili all’allegato 2 sono previsti per la sola raccolta della frazione organica.
6. Considerato l’art. 29 del capitolato speciale d’appalto in cui a pag. 27 previsto che “Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un Responsabile del Contratto, nominato dall’Appaltatore, il quale dovrà essere parte integrante del personale in forza al cantiere, e dovrà essere in possesso del requisito di Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti ovvero di Cat. 1, 4 e 5 classe F per tutta la durata dell’appalto” .
Considerato che il Responsabile tecnico dell'ANGA è una figura professionale che l'appaltatore solitamente detiene in capo alla propria gestione aziendale ovvero una figura nell'organico amministrativo che di certo non è il soggetto operativo che coordina i vari servizi nella gestione del cantiere compito che spetta al coordinatore
Si chiede di chiarire se tra il personale attualmente in forza vi siano figure professionali o coordinatori con le qualifiche richieste ed eventualmente chiede di chiarire con quale livello e è attualmente assunta tale figura.
Distinti Saluti
1. Considerato il disciplinare tecnico prestazionale a pag. 11 in cui è indicato il “calendario di raccolta utenze domestiche e non domestiche del centro” considerato che non vi sono indicati ulteriori calendari per la restante parte delle utenze domestiche non residenti nel centro, si chiede di chiarire se la parola “centro” debba intendersi un refuso o se vi siano frequenze differenti per le utenze domestiche e non domestiche residenti nell’agro.
2. considerato che al punto 4.4 del disciplinare tecnico prestazionale è prevista la raccolta della frazione organica con frequenza 7/7 per le sole attività sottoposte ad HACCP e che al punto 4.5 è prevista la raccolta del cartone selettivo per le sole attività commerciali, si chiede di chiarire che il “calendario di raccolta utenze non domestiche” di cui a pag. 11 dello stesso elaborato sia riferito alle sole utenze specifiche di cui ai punti 4.4 e 4.5 e che per le restanti utenze è prevista la frequenza di cui al “calendario di raccolta utenze domestiche e non domestiche del centro”.
3. Considerato il disciplinare tecnico prestazionale a pag. 11 in cui è indicato che “Il nuovo gestore dovrà garantire la sostituzione integrale del kit di conferimento esclusivamente alle utenze non domestiche escluse quelle con produzione assimilata alle domestiche, gli ospedali/strutture sanitarie e gli ipermercati di generi misti, secondo le quantità indicate in progetto”
Considerato che nel capitolato speciale d’appalto all’art.2 comma 2 è prevista invece “la fornitura e la consegna per le utenze domestiche dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti secondo quanto specificato nel DT insieme alla consegna dei Kit domestici alle u.d. e u.n.d. per le nuove utenze”
Considerato che in altri quesiti è previsto che l‘appaltatore dovrà garantire la fornitura di cui all’allegato 2 del disciplinare tecnico prestazionale
Si chiede di chiarire che le dotazioni previste sono quelle indicate all’allegato 2 del disciplinare tecnico prestazionale e che prevedono le dotazioni che il gestore dovrà garantire per le nuove utenze come da capitolato
4. In merito alle dotazioni già presenti e distribuite alle utenze, considerato che all’art. 21 del capitolato, nello specifico a pag. 18, sono previste delle penali per “Mancata identificazione dei contenitori dotati di trasponder” si chiede di chiarire se i contenitori attuali impiegati dalle utenze siano già dotati di RFID nella considerazione che tali dotazioni non sono inserite all’elenco delle attrezzature da fornire di cui all’allegato 2 del disciplinare tecnico prestazionale. Nel caso in cui non lo siano si chiede di chiarire dunque che quanto indicato nel capitolato circa le penali applicate per “Mancata identificazione dei contenitori dotati di trasponder” trattasi di refuso
5. Visto il disciplinare tecnico prestazionale in merito alle forniture previste per la raccolta della carta e della plastica, di cui alle tabelle allegate ai punti 4.4 e 4.7 in cui prevista la fornitura di “buste biodegradabili” e considerato peraltro la natura del materiale da raccogliere, si chiede di precisare che le buste previste dovranno considerarsi come indicato a pag 17 ovvero “sacchetti semitrasparenti in polietilene” e che pertanto la dicitura “biodegradabili” è da intendersi un mero refuso. Infatti i sacchetti biodegradabili all’allegato 2 sono previsti per la sola raccolta della frazione organica.
6. Considerato l’art. 29 del capitolato speciale d’appalto in cui a pag. 27 previsto che “Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un Responsabile del Contratto, nominato dall’Appaltatore, il quale dovrà essere parte integrante del personale in forza al cantiere, e dovrà essere in possesso del requisito di Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti ovvero di Cat. 1, 4 e 5 classe F per tutta la durata dell’appalto” .
Considerato che il Responsabile tecnico dell'ANGA è una figura professionale che l'appaltatore solitamente detiene in capo alla propria gestione aziendale ovvero una figura nell'organico amministrativo che di certo non è il soggetto operativo che coordina i vari servizi nella gestione del cantiere compito che spetta al coordinatore
Si chiede di chiarire se tra il personale attualmente in forza vi siano figure professionali o coordinatori con le qualifiche richieste ed eventualmente chiede di chiarire con quale livello e è attualmente assunta tale figura.
Distinti Saluti
13/11/2024 12:11
Risposta
Quesito n. 1. Considerato il disciplinare tecnico prestazionale a pag. 11 in cui è indicato il “calendario di raccolta utenze domestiche e non domestiche del centro” considerato che non vi sono indicati ulteriori calendari per la restante parte delle utenze domestiche non residenti nel centro, si chiede di chiarire se la parola “centro” debba intendersi un refuso o se vi siano frequenze differenti per le utenze domestiche e non domestiche residenti nell’agro.
In risposta a tale quesito, si previsa che la parola “centro” è un refuso.
Quesito n. 2. considerato che al punto 4.4 del disciplinare tecnico prestazionale è prevista la raccolta della frazione organica con frequenza 7/7 per le sole attività sottoposte ad HACCP e che al punto 4.5 è prevista la raccolta del cartone selettivo per le sole attività commerciali, si chiede di chiarire che il “calendario di raccolta utenze non domestiche” di cui a pag. 11 dello stesso elaborato sia riferito alle sole utenze specifiche di cui ai punti 4.4 e 4.5 e che per le restanti utenze è prevista la frequenza di cui al “calendario di raccolta utenze domestiche e non domestiche del centro”.
In risposta a tale quesito si precisa che il “calendario di raccolta utenze non domestiche” è quello confermato nella pag. 11 del DTP, mentre la raccolta del cartone selettivo è per le sole attività commerciali.
Quesito n. 3. Considerato il disciplinare tecnico prestazionale a pag. 11 in cui è indicato che “Il nuovo gestore dovrà garantire la sostituzione integrale del kit di conferimento esclusivamente alle utenze non domestiche escluse quelle con produzione assimilata alle domestiche, gli ospedali/strutture sanitarie e gli ipermercati di generi misti, secondo le quantità indicate in progetto”.
Considerato che nel capitolato speciale d’appalto all’art.2 comma 2 è prevista invece “la fornitura e la consegna per le utenze domestiche dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti secondo quanto specificato nel DT insieme alla consegna dei Kit domestici alle u.d. e u.n.d. per le nuove utenze” Considerato che in altri quesiti è previsto che l‘appaltatore dovrà garantire la fornitura di cui all’allegato 2 del disciplinare tecnico prestazionale.
Si chiede di chiarire che le dotazioni previste sono quelle indicate all’allegato 2 del disciplinare tecnico prestazionale e che prevedono le dotazioni che il gestore dovrà garantire per le nuove utenze come da capitolato
In risposta a tale quesito, si conferma che il nuovo gestore dovrà garantire la sostituzione integrale del KIT di conferimento esclusivamente alle utenze non domestiche e, comunque, si conferma la dotazione prevista secondo l’allegato 2 del Disciplinare Tecnico.
Quesito n. 4. In merito alle dotazioni già presenti e distribuite alle utenze, considerato che all’art. 21 del capitolato, nello specifico a pag. 18, sono previste delle penali per “Mancata identificazione dei contenitori dotati di trasponder” si chiede di chiarire se i contenitori attuali impiegati dalle utenze siano già dotati di RFID nella considerazione che tali dotazioni non sono inserite all’elenco delle attrezzature da fornire di cui all’allegato 2 del disciplinare tecnico prestazionale. Nel caso in cui non lo siano si chiede di chiarire dunque che quanto indicato nel capitolato circa le penali applicate per “Mancata identificazione dei contenitori dotati di trasponder” trattasi di refuso.
In risposta a tale quesito si precisa che per “Mancata identificazione dei contenitori dotati di trasponder” trattasi di refuso.
Quesito n. 5. Visto il disciplinare tecnico prestazionale in merito alle forniture previste per la raccolta della carta e della plastica, di cui alle tabelle allegate ai punti 4.4 e 4.7 in cui prevista la fornitura di “buste biodegradabili” e considerato peraltro la natura del materiale da raccogliere, si chiede di precisare che le buste previste dovranno considerarsi come indicato a pag 17 ovvero “sacchetti semitrasparenti in polietilene” e che pertanto la dicitura “biodegradabili” è da intendersi un mero refuso. Infatti i sacchetti biodegradabili all’allegato 2 sono previsti per la sola raccolta della frazione organica.
In risposa a tale quesito, si precisa che la parola “biodegradabili” è da intendersi un mero refuso, atteso che le buste previste dovranno considerarsi “sacchetti semi trasparenti in polietilene”.
6. Considerato l’art. 29 del capitolato speciale d’appalto in cui a pag. 27 previsto che “Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un Responsabile del Contratto, nominato dall’Appaltatore, il quale dovrà essere parte integrante del personale in forza al cantiere, e dovrà essere in possesso del requisito di Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti ovvero di Cat. 1, 4 e 5 classe F per tutta la durata dell’appalto”.
Considerato che il Responsabile tecnico dell'ANGA è una figura professionale che l'appaltatore solitamente detiene in capo alla propria gestione aziendale ovvero una figura nell'organico amministrativo che di certo non è il soggetto operativo che coordina i vari servizi nella gestione del cantiere compito che spetta al coordinatore.
Si chiede di chiarire se tra il personale attualmente in forza vi siano figure professionali o coordinatori con le qualifiche richieste ed eventualmente chiede di chiarire con quale livello e è attualmente assunta tale figura.
In risposta a tale quesito, si precisa che all’interno della dotazione organica aziendale è presente la figura del Responsabile Tecnico di livello 7B.
In risposta a tale quesito, si previsa che la parola “centro” è un refuso.
Quesito n. 2. considerato che al punto 4.4 del disciplinare tecnico prestazionale è prevista la raccolta della frazione organica con frequenza 7/7 per le sole attività sottoposte ad HACCP e che al punto 4.5 è prevista la raccolta del cartone selettivo per le sole attività commerciali, si chiede di chiarire che il “calendario di raccolta utenze non domestiche” di cui a pag. 11 dello stesso elaborato sia riferito alle sole utenze specifiche di cui ai punti 4.4 e 4.5 e che per le restanti utenze è prevista la frequenza di cui al “calendario di raccolta utenze domestiche e non domestiche del centro”.
In risposta a tale quesito si precisa che il “calendario di raccolta utenze non domestiche” è quello confermato nella pag. 11 del DTP, mentre la raccolta del cartone selettivo è per le sole attività commerciali.
Quesito n. 3. Considerato il disciplinare tecnico prestazionale a pag. 11 in cui è indicato che “Il nuovo gestore dovrà garantire la sostituzione integrale del kit di conferimento esclusivamente alle utenze non domestiche escluse quelle con produzione assimilata alle domestiche, gli ospedali/strutture sanitarie e gli ipermercati di generi misti, secondo le quantità indicate in progetto”.
Considerato che nel capitolato speciale d’appalto all’art.2 comma 2 è prevista invece “la fornitura e la consegna per le utenze domestiche dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti secondo quanto specificato nel DT insieme alla consegna dei Kit domestici alle u.d. e u.n.d. per le nuove utenze” Considerato che in altri quesiti è previsto che l‘appaltatore dovrà garantire la fornitura di cui all’allegato 2 del disciplinare tecnico prestazionale.
Si chiede di chiarire che le dotazioni previste sono quelle indicate all’allegato 2 del disciplinare tecnico prestazionale e che prevedono le dotazioni che il gestore dovrà garantire per le nuove utenze come da capitolato
In risposta a tale quesito, si conferma che il nuovo gestore dovrà garantire la sostituzione integrale del KIT di conferimento esclusivamente alle utenze non domestiche e, comunque, si conferma la dotazione prevista secondo l’allegato 2 del Disciplinare Tecnico.
Quesito n. 4. In merito alle dotazioni già presenti e distribuite alle utenze, considerato che all’art. 21 del capitolato, nello specifico a pag. 18, sono previste delle penali per “Mancata identificazione dei contenitori dotati di trasponder” si chiede di chiarire se i contenitori attuali impiegati dalle utenze siano già dotati di RFID nella considerazione che tali dotazioni non sono inserite all’elenco delle attrezzature da fornire di cui all’allegato 2 del disciplinare tecnico prestazionale. Nel caso in cui non lo siano si chiede di chiarire dunque che quanto indicato nel capitolato circa le penali applicate per “Mancata identificazione dei contenitori dotati di trasponder” trattasi di refuso.
In risposta a tale quesito si precisa che per “Mancata identificazione dei contenitori dotati di trasponder” trattasi di refuso.
Quesito n. 5. Visto il disciplinare tecnico prestazionale in merito alle forniture previste per la raccolta della carta e della plastica, di cui alle tabelle allegate ai punti 4.4 e 4.7 in cui prevista la fornitura di “buste biodegradabili” e considerato peraltro la natura del materiale da raccogliere, si chiede di precisare che le buste previste dovranno considerarsi come indicato a pag 17 ovvero “sacchetti semitrasparenti in polietilene” e che pertanto la dicitura “biodegradabili” è da intendersi un mero refuso. Infatti i sacchetti biodegradabili all’allegato 2 sono previsti per la sola raccolta della frazione organica.
In risposa a tale quesito, si precisa che la parola “biodegradabili” è da intendersi un mero refuso, atteso che le buste previste dovranno considerarsi “sacchetti semi trasparenti in polietilene”.
6. Considerato l’art. 29 del capitolato speciale d’appalto in cui a pag. 27 previsto che “Il coordinamento dei vari servizi dovrà essere affidato ad un Responsabile del Contratto, nominato dall’Appaltatore, il quale dovrà essere parte integrante del personale in forza al cantiere, e dovrà essere in possesso del requisito di Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti ovvero di Cat. 1, 4 e 5 classe F per tutta la durata dell’appalto”.
Considerato che il Responsabile tecnico dell'ANGA è una figura professionale che l'appaltatore solitamente detiene in capo alla propria gestione aziendale ovvero una figura nell'organico amministrativo che di certo non è il soggetto operativo che coordina i vari servizi nella gestione del cantiere compito che spetta al coordinatore.
Si chiede di chiarire se tra il personale attualmente in forza vi siano figure professionali o coordinatori con le qualifiche richieste ed eventualmente chiede di chiarire con quale livello e è attualmente assunta tale figura.
In risposta a tale quesito, si precisa che all’interno della dotazione organica aziendale è presente la figura del Responsabile Tecnico di livello 7B.
13/11/2024 09:52
Quesito #21
VOGLIATE PRENDER NOTA DELL'ALLEGATA RICHIESTA DI CHIAIMENTI
DISTINTI SALUTI
DISTINTI SALUTI
18/11/2024 08:38
Risposta
In riferimento a tale quesito si rinvia alla risposta fornita nel precedente quesito identico da Voi posto
quesito-operatore-economico.pdf SHA-256: dfcccdebd2cea105304d6aadf90230cd85bb924d25ead3791915b2e6d0038b1f 18/11/2024 08:38 |
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13/11/2024 12:01
Quesito #22
Il Disciplinare di gara al punto 7 – Avvalimento – prevede: “Ai sensi dell’articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all’articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L’avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo”.
Si ritiene che la norma non sia allineata a quello che è il quadro normativo delineato dal Nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. n. 36/’23) e al diritto positivo di recentissima elaborazione giurisprudenziale.
In verità, la norma del Bando riproduce, in sostanza, l’art. 110, comma 4, del precedente Codice degli Appalti, che invece nel Nuovo Codice non è stata più riproposta (cfr. art. 124, d.lgs. n. 36/’23). In sostanza, il Nuovo Codice degli Appalti non ha riproposto il “vecchio” art. 110, comma 4, d.lgs. n. 50/’16, il quale rimanda: - all’art. 95 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019; - all’art. 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L’art. 95 stabilisce: «1. Fermo quanto previsto nell`articolo 97, i contratti in corso di esecuzione, stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari. 2. Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d’azienda o di rami d’azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l’esecuzione del contratto. Il giudice delegato, all’atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell’ipotesi in cui l’impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell’azienda in esercizio. 3. Successivamente al deposito della domanda di cui all’articolo 40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. 4. L’autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. 5. Fermo quanto previsto dal comma 4, l’impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale». L’art. 186-bis, comma 5, L.F., (nel testo vigente post modifiche di cui al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55) stabilisce poi che «l’ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l’impresa presenta in gara: a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all`articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto». Come anticipato, la predetta norma ha subito una modifica sostanziale per effetto del D.L. n. 32/’19, il cui art. 2, comma 4, lett. b), n. 2-bis), ha ABROGATO la lett. b) del comma 5 dell’art. 186-bis, che invece prevedeva anche la necessità per l’operatore che aveva avviato (prenotato) una procedura di concordato di avvalersi dei requisiti di un altro operatore (e cioè – recitava – “la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto. Si applica l’articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”). In definitiva, ai fini della partecipazione ad una gara pubblica da parte di un operatore che ha presentato domanda di concordato “in bianco” o “con riserva”, in ossequio all’evoluzione normativa anche comunitaria (confluita nel Nuovo Codice degli Appalti) e giurisprudenziale, è necessario produrre in gara: - la domanda di autorizzazione (indirizzata al tribunale, e, dopo il decreto di apertura, al giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato) alla partecipazione alla gara; - la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. Ovviamente, nel corso della gara, bisogna notiziare la Stazione appaltante di ogni “novità” in ordine alla procedura di concordato. Inoltre – per giurisprudenza pacifica – l’autorizzazione giudiziale alla partecipazione alla gara pubblica deve intervenire entro il momento dell’aggiudicazione della stessa, non occorrendo che in tale momento l’impresa, inclusa quella che ha presentato domanda di concordato in bianco o con riserva, sia anche già stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale.
Chiarito tutto quanto sopra esposto, si fa presente che in data 07/11/2024 la ns. società ha depositato ricorso presso il Tribunale di Lecce per: - la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità (ai sensi dell'art. 40 e 84 CCII); - la richiesta di inibire a tutti i creditori, ai sensi di legge con decorrenza dalla pubblicazione della domanda e per la durata massima prevista (ex art. 54 II co. primo e secondo periodo e IV co. CCII), la proposizione di azioni cautelari-conservative-esecutive sull’intero patrimonio aziendale.
Si chiede, quindi, alla Stazione appaltante di chiarire se la ns. società può concorrere alla gara de quo, senza avvalersi dei requisiti di un altro operatore e, comunque, producendo la domanda di autorizzazione (indirizzata al tribunale, e, dopo il decreto di apertura, al giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato) alla partecipazione alla gara e la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
In caso contrario, e cioè laddove codesta Stazione appaltante continuasse a ritenere che alla gara de qua debba inspiegabilmente continuare ad applicarsi il “vecchio” art. 110, comma 4, d.lgs. n. 50/’16 (e non l'art. 124, d.lgs. n. 36/’23), si chiede di fornire chiarimenti in ordine alla portata dell’avvalimento da fornire ai soli fini della partecipazione alla gara, tenuto conto che la scrivente in realtà è in possesso di tutti i requisiti prescritti dal Bando.
In proposito, si deve ricordare che l’Adunanza Plenaria, 27 maggio 2021, n. 9, ha insegnato che la presentazione di una domanda di concordato “in bianco” o “con riserva” o “a funzione prenotativa” non può considerarsi causa automatica di esclusione, né inibisce la partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici, atteso che «non si può ritenere che la presentazione di una tale domanda comporti per ciò solo la perdita dei requisiti generali di partecipazione – il cui eventuale successivo recupero in caso di buon esito della procedura non varrebbe neppure ad elidere una simile cesura, in ragione del noto principio di continuità sempre ribadito da questo Consiglio (Cons. St. AP n. 8/2012 e 8/2015) – ostando a tale ricostruzione, oltre che la lettera dell’art. 186 bis, la veduta e ribadita funzione prenotativa e protettiva dell’istituto del concordato con riserva che, come spiegato nella relazione ministeriale all’art. 372 del codice della crisi d’impresa, da strumento di tutela non può tradursi nel suo contrario, ossia in un ostacolo alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale in quanto proprio tale prospettiva postula che resti consentito, per quanto “vigilato”, l’accesso al mercato dei contratti pubblici».
Si resta in attesa di Vs. celere riscontro.
Si ritiene che la norma non sia allineata a quello che è il quadro normativo delineato dal Nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. n. 36/’23) e al diritto positivo di recentissima elaborazione giurisprudenziale.
In verità, la norma del Bando riproduce, in sostanza, l’art. 110, comma 4, del precedente Codice degli Appalti, che invece nel Nuovo Codice non è stata più riproposta (cfr. art. 124, d.lgs. n. 36/’23). In sostanza, il Nuovo Codice degli Appalti non ha riproposto il “vecchio” art. 110, comma 4, d.lgs. n. 50/’16, il quale rimanda: - all’art. 95 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019; - all’art. 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L’art. 95 stabilisce: «1. Fermo quanto previsto nell`articolo 97, i contratti in corso di esecuzione, stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari. 2. Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d’azienda o di rami d’azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l’esecuzione del contratto. Il giudice delegato, all’atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell’ipotesi in cui l’impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell’azienda in esercizio. 3. Successivamente al deposito della domanda di cui all’articolo 40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. 4. L’autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. 5. Fermo quanto previsto dal comma 4, l’impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale». L’art. 186-bis, comma 5, L.F., (nel testo vigente post modifiche di cui al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55) stabilisce poi che «l’ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l’impresa presenta in gara: a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all`articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto». Come anticipato, la predetta norma ha subito una modifica sostanziale per effetto del D.L. n. 32/’19, il cui art. 2, comma 4, lett. b), n. 2-bis), ha ABROGATO la lett. b) del comma 5 dell’art. 186-bis, che invece prevedeva anche la necessità per l’operatore che aveva avviato (prenotato) una procedura di concordato di avvalersi dei requisiti di un altro operatore (e cioè – recitava – “la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l’affidamento dell’appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all’esecuzione dell’appalto e a subentrare all’impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all’appalto. Si applica l’articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”). In definitiva, ai fini della partecipazione ad una gara pubblica da parte di un operatore che ha presentato domanda di concordato “in bianco” o “con riserva”, in ossequio all’evoluzione normativa anche comunitaria (confluita nel Nuovo Codice degli Appalti) e giurisprudenziale, è necessario produrre in gara: - la domanda di autorizzazione (indirizzata al tribunale, e, dopo il decreto di apertura, al giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato) alla partecipazione alla gara; - la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. Ovviamente, nel corso della gara, bisogna notiziare la Stazione appaltante di ogni “novità” in ordine alla procedura di concordato. Inoltre – per giurisprudenza pacifica – l’autorizzazione giudiziale alla partecipazione alla gara pubblica deve intervenire entro il momento dell’aggiudicazione della stessa, non occorrendo che in tale momento l’impresa, inclusa quella che ha presentato domanda di concordato in bianco o con riserva, sia anche già stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale.
Chiarito tutto quanto sopra esposto, si fa presente che in data 07/11/2024 la ns. società ha depositato ricorso presso il Tribunale di Lecce per: - la domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo in continuità (ai sensi dell'art. 40 e 84 CCII); - la richiesta di inibire a tutti i creditori, ai sensi di legge con decorrenza dalla pubblicazione della domanda e per la durata massima prevista (ex art. 54 II co. primo e secondo periodo e IV co. CCII), la proposizione di azioni cautelari-conservative-esecutive sull’intero patrimonio aziendale.
Si chiede, quindi, alla Stazione appaltante di chiarire se la ns. società può concorrere alla gara de quo, senza avvalersi dei requisiti di un altro operatore e, comunque, producendo la domanda di autorizzazione (indirizzata al tribunale, e, dopo il decreto di apertura, al giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato) alla partecipazione alla gara e la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.
In caso contrario, e cioè laddove codesta Stazione appaltante continuasse a ritenere che alla gara de qua debba inspiegabilmente continuare ad applicarsi il “vecchio” art. 110, comma 4, d.lgs. n. 50/’16 (e non l'art. 124, d.lgs. n. 36/’23), si chiede di fornire chiarimenti in ordine alla portata dell’avvalimento da fornire ai soli fini della partecipazione alla gara, tenuto conto che la scrivente in realtà è in possesso di tutti i requisiti prescritti dal Bando.
In proposito, si deve ricordare che l’Adunanza Plenaria, 27 maggio 2021, n. 9, ha insegnato che la presentazione di una domanda di concordato “in bianco” o “con riserva” o “a funzione prenotativa” non può considerarsi causa automatica di esclusione, né inibisce la partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici, atteso che «non si può ritenere che la presentazione di una tale domanda comporti per ciò solo la perdita dei requisiti generali di partecipazione – il cui eventuale successivo recupero in caso di buon esito della procedura non varrebbe neppure ad elidere una simile cesura, in ragione del noto principio di continuità sempre ribadito da questo Consiglio (Cons. St. AP n. 8/2012 e 8/2015) – ostando a tale ricostruzione, oltre che la lettera dell’art. 186 bis, la veduta e ribadita funzione prenotativa e protettiva dell’istituto del concordato con riserva che, come spiegato nella relazione ministeriale all’art. 372 del codice della crisi d’impresa, da strumento di tutela non può tradursi nel suo contrario, ossia in un ostacolo alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale in quanto proprio tale prospettiva postula che resti consentito, per quanto “vigilato”, l’accesso al mercato dei contratti pubblici».
Si resta in attesa di Vs. celere riscontro.
13/11/2024 13:12
Risposta
In risposta al quesito da Voi formulato, nel confermare quanto indicato al punto 7 del Disciplinare di Gara, in merito all’ipotesi di domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, la necessità di partecipazione alla gara mediante avvalimento di altro operatore risulta necessaria, atteso che in questa fase l’impresa non ha ottenuto ancora l’autorizzazione al medesimo concordato; tale ipotesi viene sottolineata anche dall’art. 95, commi 3 e 4, del Codice della Crisi d’Impresa, laddove viene disposto che “Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara (in questo caso, ancora non emessa) previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto”.
Di conseguenza, da quanto evincesi dalle disposizioni succitate, se ricorrono tutte le predette condizioni, l’operatore economico può regolarmente partecipare alla procedura de quo, senza ricorrere necessariamente all’istituto dell’avvalimento.
Di conseguenza, da quanto evincesi dalle disposizioni succitate, se ricorrono tutte le predette condizioni, l’operatore economico può regolarmente partecipare alla procedura de quo, senza ricorrere necessariamente all’istituto dell’avvalimento.
13/11/2024 15:14
Quesito #23
Spett.le S.A.,
si rappresenta che cliccando sulla sezione " partecipa" nella pagina dedicata in cui bisogna inserire le varie documentazioni, viene visualizzata soltanto la busta amministrativa al cui interno è presente solo la casella DGUE e non altre dedicate alla documentazione amministrativa da allegare (es. domanda di partecipazione, polizza, ricevuta anac etc.). E' possibile fare un unica cartella zippata contenente tutto ciò che concerne tale documentazione?
si resta in attesa di gentile riscontro.
si rappresenta che cliccando sulla sezione " partecipa" nella pagina dedicata in cui bisogna inserire le varie documentazioni, viene visualizzata soltanto la busta amministrativa al cui interno è presente solo la casella DGUE e non altre dedicate alla documentazione amministrativa da allegare (es. domanda di partecipazione, polizza, ricevuta anac etc.). E' possibile fare un unica cartella zippata contenente tutto ciò che concerne tale documentazione?
si resta in attesa di gentile riscontro.
18/11/2024 08:54
Risposta
Spett.le S.A.,
si rappresenta che cliccando sulla sezione " partecipa" nella pagina dedicata in cui bisogna inserire le varie documentazioni, viene visualizzata soltanto la busta amministrativa al cui interno è presente solo la casella DGUE e non altre dedicate alla documentazione amministrativa da allegare (es. domanda di partecipazione, polizza, ricevuta anac etc.). E' possibile fare un unica cartella zippata contenente tutto ciò che concerne tale documentazione?
si resta in attesa di gentile riscontro.
in riferimento al quesito da voi posto, si precisa che è necessario fare un unica cartella zippata contenente tutto ciò che concerne la documentazione amministrativa da allegare
si rappresenta che cliccando sulla sezione " partecipa" nella pagina dedicata in cui bisogna inserire le varie documentazioni, viene visualizzata soltanto la busta amministrativa al cui interno è presente solo la casella DGUE e non altre dedicate alla documentazione amministrativa da allegare (es. domanda di partecipazione, polizza, ricevuta anac etc.). E' possibile fare un unica cartella zippata contenente tutto ciò che concerne tale documentazione?
si resta in attesa di gentile riscontro.
in riferimento al quesito da voi posto, si precisa che è necessario fare un unica cartella zippata contenente tutto ciò che concerne la documentazione amministrativa da allegare
13/11/2024 16:46
Quesito #24
Spett.le STAZIONE APPALTANTE,
con riferimento al prospetto elencato nella tabella presente nell’allegato: PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO PRESSO IL CANTIERE DI MESAGNE, ove si riporta il personale annuale attualmente impiegato per i servizi oggetto d’appalto, la percentuale d’impiego e relativo costo, si chiede di sapere:
a) La mansione specifica svolta da ciascun operatore;
b) Il numero degli operatori addetti ai servizi di spazzamento, distinti da quelli dedicati agli altri servizi, con l’indicazione per ciascuno, di ore, livello e mansione.
Si chiede altresì di sapere l’attuale composizione delle squadre dedicate allo spazzamento, con l’indicazione delle aree assegnate a ciascuna squadra ed i relativi automezzi impiegati;
c) Il numero degli operatori addetti ai servizi di raccolta, distinti da quelli dedicati agli altri servizi, con l’indicazione per ciascuno, di ore, livello e mansione.
Si chiede altresì di sapere l’attuale composizione delle squadre dedicate alla raccolta, con l’indicazione delle aree assegnate a ciascuna squadra ed i relativi automezzi impiegati;
d) Il numero degli operatori addetti al centro di raccolta Comunale, distinti da quello dedicato agli altri servizi, con l’indicazione per ciascuno, di ore, livello e mansione e se fra essi esiste un responsabile del centro.
Ringraziando si porgono cordiali saluti.
L’operatore economico.
con riferimento al prospetto elencato nella tabella presente nell’allegato: PERSONALE ATTUALMENTE IMPIEGATO PRESSO IL CANTIERE DI MESAGNE, ove si riporta il personale annuale attualmente impiegato per i servizi oggetto d’appalto, la percentuale d’impiego e relativo costo, si chiede di sapere:
a) La mansione specifica svolta da ciascun operatore;
b) Il numero degli operatori addetti ai servizi di spazzamento, distinti da quelli dedicati agli altri servizi, con l’indicazione per ciascuno, di ore, livello e mansione.
Si chiede altresì di sapere l’attuale composizione delle squadre dedicate allo spazzamento, con l’indicazione delle aree assegnate a ciascuna squadra ed i relativi automezzi impiegati;
c) Il numero degli operatori addetti ai servizi di raccolta, distinti da quelli dedicati agli altri servizi, con l’indicazione per ciascuno, di ore, livello e mansione.
Si chiede altresì di sapere l’attuale composizione delle squadre dedicate alla raccolta, con l’indicazione delle aree assegnate a ciascuna squadra ed i relativi automezzi impiegati;
d) Il numero degli operatori addetti al centro di raccolta Comunale, distinti da quello dedicato agli altri servizi, con l’indicazione per ciascuno, di ore, livello e mansione e se fra essi esiste un responsabile del centro.
Ringraziando si porgono cordiali saluti.
L’operatore economico.
14/11/2024 13:18
Risposta
Con riferimento al quesito posto, al fine di indicare quanto richiesto, in maniera esemplificativa ma non esaustiva, atteso che il servizio giornaliero può subire lievi modifiche in ordine alle unità ed ai servizi che eventualmente devono essere recuperati secondo quanto previsto dal Capitolato, si rimette prospetto relativo all'attuale ordine di servizio giornaliero dal quale si evincono, mezzi, personale e servizi da espletare ogni giorno nel rispetto delle prescrizioni contrattuali attualmente vigenti.
Si precisa, infine che, ai fini della privacy non sono indicati i nominativi relativi al personale dipendente bensì solo il numero delle unità impiegate.
Si precisa, infine che, ai fini della privacy non sono indicati i nominativi relativi al personale dipendente bensì solo il numero delle unità impiegate.
servizio-dipendenti-rifiuti.pdf SHA-256: dda56cd7c9fe1f59829e16178e4c4665ae38c8b9c16836840bde90fb3d2727d3 14/11/2024 13:15 |
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14/11/2024 10:47
Quesito #25
Buongiorno,
in allegato richiesta di chiarimenti, che per comodità si riportano:
1) In merito ai chiarimenti sinora riportati, si segnala che relativamente ai Quesiti n. 2 “Spett.le Ente, con la presente in allegato si trasmette ns. richiesta di chiarimenti. Certi di un Vs. cortese riscontro in merito, porgiamo cordiali Saluti” e n. 5 “In allegato trasmettiamo quesiti inerenti la gara in oggetto. Distinti saluti”, non vengono esplicitamente riportate le domande a cui si riferiscono i chiarimenti. Ad esempio: al quesito n. 2 si chiarisce “con riferimento al quesito n. 4, si precisa che quanto indicato nell'art. 6.1 del D.T.P., trattasi di "refuso". Tuttavia, non essendo presente il quesito a cui si fa riferimento non è possibile risalire a quale parte del capitolo 6.1 del D.T.P. ci si riferisca.
Si chiede, quindi, di riportare delle risposte con dei riferimenti univoci e precisi.
2) Con riferimento all’ elaborato “Criteri di aggiudicazione” ed al “Disciplinare di gara”, ed in particolare al paragrafo “18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, si chiedono i seguenti chiarimenti:
- Nella “Voce 1.a.1”, con riferimento agli automezzi impiegati, è prevista la “presentazione delle relative schede tecniche”. Si chiede conferma che tali schede possano essere inserite oltre il limite di n. 30 pagine previsto per la redazione della relazione tecnica ed oltre i n. 6 allegati previsti. In caso contrario si chiede conferma che la presentazione di tali schede possa essere posticipata al momento dell’avvio del servizio, successivamente all’ aggiudicazione.
- Si chiede di chiarire la modalità di attribuzione del punteggio di cui al subcriterio 1.a4 “Servizio di reperibilità di uomini e mezzi h24/24h. Si chiede, in particolare, di chiarire se il punteggio venga attribuito in maniera “tabellare” ossia on/off.
3) Con riferimento al “Disciplinare Tecnico Prestazionale” ed ai relativi allegati, si chiede di chiarire quanto segue in merito agli standard minimi di servizio previsti a base gara:
- Allegato “Planimetrie zone spazzamento”: per la zona 1 è previsto sia spazzamento meccanico che spazzamento manuale. Il Disciplinare Tecnico Prestazionale, all’art. 6.1, pag. 28 riporta la tabella contenente il calendario di spazzamento in cui, nella parte “spazzamento meccanizzato” non è presente la zona 1. Si chiede di chiarire tale incongruenza ed in particolare con che frequenza sia stato previsto lo spazzamento meccanico nel centro storico.
- Allegato “Planimetrie zone spazzamento”: per la zona 21 è previsto lo spazzamento meccanico. Il Disciplinare Tecnico Prestazionale, all’art. 6.1, pag. 28 riporta la tabella contenente il calendario di spazzamento in cui, nella parte “spazzamento meccanizzato” non è presente la zona 21. Si chiede di chiarire tale incongruenza ed in particolare con che frequenza sia stato previsto lo spazzamento meccanico nel centro storico.
in attesa di gentile riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.
in allegato richiesta di chiarimenti, che per comodità si riportano:
1) In merito ai chiarimenti sinora riportati, si segnala che relativamente ai Quesiti n. 2 “Spett.le Ente, con la presente in allegato si trasmette ns. richiesta di chiarimenti. Certi di un Vs. cortese riscontro in merito, porgiamo cordiali Saluti” e n. 5 “In allegato trasmettiamo quesiti inerenti la gara in oggetto. Distinti saluti”, non vengono esplicitamente riportate le domande a cui si riferiscono i chiarimenti. Ad esempio: al quesito n. 2 si chiarisce “con riferimento al quesito n. 4, si precisa che quanto indicato nell'art. 6.1 del D.T.P., trattasi di "refuso". Tuttavia, non essendo presente il quesito a cui si fa riferimento non è possibile risalire a quale parte del capitolo 6.1 del D.T.P. ci si riferisca.
Si chiede, quindi, di riportare delle risposte con dei riferimenti univoci e precisi.
2) Con riferimento all’ elaborato “Criteri di aggiudicazione” ed al “Disciplinare di gara”, ed in particolare al paragrafo “18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, si chiedono i seguenti chiarimenti:
- Nella “Voce 1.a.1”, con riferimento agli automezzi impiegati, è prevista la “presentazione delle relative schede tecniche”. Si chiede conferma che tali schede possano essere inserite oltre il limite di n. 30 pagine previsto per la redazione della relazione tecnica ed oltre i n. 6 allegati previsti. In caso contrario si chiede conferma che la presentazione di tali schede possa essere posticipata al momento dell’avvio del servizio, successivamente all’ aggiudicazione.
- Si chiede di chiarire la modalità di attribuzione del punteggio di cui al subcriterio 1.a4 “Servizio di reperibilità di uomini e mezzi h24/24h. Si chiede, in particolare, di chiarire se il punteggio venga attribuito in maniera “tabellare” ossia on/off.
3) Con riferimento al “Disciplinare Tecnico Prestazionale” ed ai relativi allegati, si chiede di chiarire quanto segue in merito agli standard minimi di servizio previsti a base gara:
- Allegato “Planimetrie zone spazzamento”: per la zona 1 è previsto sia spazzamento meccanico che spazzamento manuale. Il Disciplinare Tecnico Prestazionale, all’art. 6.1, pag. 28 riporta la tabella contenente il calendario di spazzamento in cui, nella parte “spazzamento meccanizzato” non è presente la zona 1. Si chiede di chiarire tale incongruenza ed in particolare con che frequenza sia stato previsto lo spazzamento meccanico nel centro storico.
- Allegato “Planimetrie zone spazzamento”: per la zona 21 è previsto lo spazzamento meccanico. Il Disciplinare Tecnico Prestazionale, all’art. 6.1, pag. 28 riporta la tabella contenente il calendario di spazzamento in cui, nella parte “spazzamento meccanizzato” non è presente la zona 21. Si chiede di chiarire tale incongruenza ed in particolare con che frequenza sia stato previsto lo spazzamento meccanico nel centro storico.
in attesa di gentile riscontro, l'occasione è gradita per porgere distinti saluti.
14/11/2024 13:45
Risposta
Quesito nr. 1:
1) In merito ai chiarimenti sinora riportati, si segnala che relativamente ai Quesiti n. 2 “Spett.le Ente, con la presente in allegato si trasmette ns. richiesta di chiarimenti. Certi di un Vs. cortese riscontro in merito, porgiamo cordiali Saluti” e n. 5 “In allegato trasmettiamo quesiti inerenti la gara in oggetto. Distinti saluti”, non vengono esplicitamente riportate le domande a cui si riferiscono i chiarimenti. Ad esempio: al quesito n. 2 si chiarisce “con riferi-mento al quesito n. 4, si precisa che quanto indicato nell'art. 6.1 del D.T.P., trattasi di "refu-so". Tuttavia, non essendo presente il quesito a cui si fa riferimento non è possibile risalire a quale parte del capitolo 6.1 del D.T.P. ci si riferisca.
Si chiede, quindi, di riportare delle risposte con dei riferimenti univoci e precisi.
In riferimento a tale quesito, sono state riportare le relative domande poste dall’operatore economico.
Quesito nr. 2
Con riferimento all’ elaborato “Criteri di aggiudicazione” ed al “Disciplinare di gara”, ed in particolare al paragrafo “18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, si chiedono i seguenti chiarimenti:
- Nella “Voce 1.a.1”, con riferimento agli automezzi impiegati, è prevista la “presentazione delle relative schede tecniche”. Si chiede conferma che tali schede possano essere inserite oltre il limite di n. 30 pagine previsto per la redazione della relazione tecnica ed oltre i n. 6 allegati previsti. In caso contrario si chiede conferma che la presentazione di tali schede possa essere posticipata al momento dell’avvio del servizio, successivamente all’ aggiudicazione.
- Si chiede di chiarire la modalità di attribuzione del punteggio di cui al subcriterio 1.a4 “Servizio di reperibilità di uomini e mezzi h24/24h. Si chiede, in particolare, di chiarire se il punteggio venga attribuito in maniera “tabellare” ossia on/off.
In riferimento alla “VOCE 1.a.1.”, le schede tecniche da presentare in merito alle caratteristiche die mezzi devono considerarsi facenti parte dei 6 allegati previsti oltre il progetto medesimo, pertanto non vengono contabilizzate a parte né le stesse schede possono essere presentate al momento dell’avvio del servizio, atteso che le stesse saranno oggetto di valutazione complessiva della proposta tecnica.
In merito alla modalità di attribuzione del punteggio di cui al subcriterio 1.a4, si precisa che il punteggio verrà attribuito in maniera tabellare.
Quesito nr. 3
Con riferimento al “Disciplinare Tecnico Prestazionale” ed ai relativi allegati, si chiede di chiarire quanto segue in merito agli standard minimi di servizio previsti a base gara:
- Allegato “Planimetrie zone spazzamento”: per la zona 1 è previsto sia spazzamento meccanico che spazzamento manuale. Il Disciplinare Tecnico Prestazionale, all’art. 6.1, pag. 28 riporta la tabella contenente il calendario di spazzamento in cui, nella parte “spazzamento meccanizzato” non è presente la zona 1. Si chiede di chiarire tale incongruenza ed in particolare con che frequenza sia stato previsto lo spazzamento meccanico nel centro storico.
- Allegato “Planimetrie zone spazzamento”: per la zona 21 è previsto lo spazzamento meccanico. Il Disciplinare Tecnico Prestazionale, all’art. 6.1, pag. 28 riporta la tabella contenente il calendario di spazzamento in cui, nella parte “spazzamento meccanizzato” non è presente la zona 21. Si chiede di chiarire tale incongruenza ed in particolare con che frequenza sia stato previsto lo spazzamento meccanico nel centro storico.
Risposta:
lo spazzamento meccanico non è previsto nel Centro Storico, bensì, secondo la tabella richiamata, nella Zona 1 corrispondente al Centro Storico, lo spazzamento è manuale 7 giorno su 7.
In merito alla zona 21, anche se è sfuggita nella tabella riassuntiva, lo spazzamento meccanico previsto è pari ad una frequenza di n. 2 giorni a settimana.
1) In merito ai chiarimenti sinora riportati, si segnala che relativamente ai Quesiti n. 2 “Spett.le Ente, con la presente in allegato si trasmette ns. richiesta di chiarimenti. Certi di un Vs. cortese riscontro in merito, porgiamo cordiali Saluti” e n. 5 “In allegato trasmettiamo quesiti inerenti la gara in oggetto. Distinti saluti”, non vengono esplicitamente riportate le domande a cui si riferiscono i chiarimenti. Ad esempio: al quesito n. 2 si chiarisce “con riferi-mento al quesito n. 4, si precisa che quanto indicato nell'art. 6.1 del D.T.P., trattasi di "refu-so". Tuttavia, non essendo presente il quesito a cui si fa riferimento non è possibile risalire a quale parte del capitolo 6.1 del D.T.P. ci si riferisca.
Si chiede, quindi, di riportare delle risposte con dei riferimenti univoci e precisi.
In riferimento a tale quesito, sono state riportare le relative domande poste dall’operatore economico.
Quesito nr. 2
Con riferimento all’ elaborato “Criteri di aggiudicazione” ed al “Disciplinare di gara”, ed in particolare al paragrafo “18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, si chiedono i seguenti chiarimenti:
- Nella “Voce 1.a.1”, con riferimento agli automezzi impiegati, è prevista la “presentazione delle relative schede tecniche”. Si chiede conferma che tali schede possano essere inserite oltre il limite di n. 30 pagine previsto per la redazione della relazione tecnica ed oltre i n. 6 allegati previsti. In caso contrario si chiede conferma che la presentazione di tali schede possa essere posticipata al momento dell’avvio del servizio, successivamente all’ aggiudicazione.
- Si chiede di chiarire la modalità di attribuzione del punteggio di cui al subcriterio 1.a4 “Servizio di reperibilità di uomini e mezzi h24/24h. Si chiede, in particolare, di chiarire se il punteggio venga attribuito in maniera “tabellare” ossia on/off.
In riferimento alla “VOCE 1.a.1.”, le schede tecniche da presentare in merito alle caratteristiche die mezzi devono considerarsi facenti parte dei 6 allegati previsti oltre il progetto medesimo, pertanto non vengono contabilizzate a parte né le stesse schede possono essere presentate al momento dell’avvio del servizio, atteso che le stesse saranno oggetto di valutazione complessiva della proposta tecnica.
In merito alla modalità di attribuzione del punteggio di cui al subcriterio 1.a4, si precisa che il punteggio verrà attribuito in maniera tabellare.
Quesito nr. 3
Con riferimento al “Disciplinare Tecnico Prestazionale” ed ai relativi allegati, si chiede di chiarire quanto segue in merito agli standard minimi di servizio previsti a base gara:
- Allegato “Planimetrie zone spazzamento”: per la zona 1 è previsto sia spazzamento meccanico che spazzamento manuale. Il Disciplinare Tecnico Prestazionale, all’art. 6.1, pag. 28 riporta la tabella contenente il calendario di spazzamento in cui, nella parte “spazzamento meccanizzato” non è presente la zona 1. Si chiede di chiarire tale incongruenza ed in particolare con che frequenza sia stato previsto lo spazzamento meccanico nel centro storico.
- Allegato “Planimetrie zone spazzamento”: per la zona 21 è previsto lo spazzamento meccanico. Il Disciplinare Tecnico Prestazionale, all’art. 6.1, pag. 28 riporta la tabella contenente il calendario di spazzamento in cui, nella parte “spazzamento meccanizzato” non è presente la zona 21. Si chiede di chiarire tale incongruenza ed in particolare con che frequenza sia stato previsto lo spazzamento meccanico nel centro storico.
Risposta:
lo spazzamento meccanico non è previsto nel Centro Storico, bensì, secondo la tabella richiamata, nella Zona 1 corrispondente al Centro Storico, lo spazzamento è manuale 7 giorno su 7.
In merito alla zona 21, anche se è sfuggita nella tabella riassuntiva, lo spazzamento meccanico previsto è pari ad una frequenza di n. 2 giorni a settimana.
14/11/2024 11:10
Quesito #26
Quesito:
Ai fini di un riesame della risposta del 13/11/2024 13:12 al nostro Quesito n. #22 del 13/11/2024 12:01, si svolgono le seguenti osservazioni. Il Nuovo Codice degli Appalti (rispetto al d.lgs. n. 50/’16) non prevede più il richiamo all’art. 372, comma 4 del CCII, né ripropone la norma di cui all’art. 110, comma 4, del precedente Codice degli Appalti. Invero, per la partecipazione ad una procedura di evidenza, oggi il legislatore ha ritenuto che non è più necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto per l’azienda che ha avviato la fase prenotativa del concordato. Ciò è stato chiarito a più riprese dalla più recente giurisprudenza. In particolare, l’Adunanza Plenaria, 27 maggio 2021, n. 9, ha insegnato che la presentazione di una domanda di concordato “in bianco” o “con riserva” o “a funzione prenotativa” non può considerarsi causa di automatica di esclusione, né inibisce la partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici, atteso che «non si può ritenere che la presentazione di una tale domanda comporti per ciò solo la perdita dei requisiti generali di partecipazione – il cui eventuale successivo recupero in caso di buon esito della procedura non varrebbe neppure ad elidere una simile cesura, in ragione del noto principio di continuità sempre ribadito da questo Consiglio (Cons. St. AP n. 8/2012 e 8/2015) – ostando a tale ricostruzione, oltre che la lettera dell’art. 186 bis, la veduta e ribadita funzione prenotativa e protettiva dell’istituto del concordato con riserva che, come spiegato nella relazione ministeriale all’art. 372 del codice della crisi d’impresa, da strumento di tutela non può tradursi nel suo contrario, ossia in un ostacolo alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale in quanto proprio tale prospettiva postula che resti consentito, per quanto “vigilato”, l’accesso al mercato dei contratti pubblici». Questa conclusione, continua la citata sentenza, «che subordina la partecipazione alle procedure di gara al prudente apprezzamento del tribunale, vale sia per l’ipotesi che l’impresa abbia già assunto la qualità di debitore concordatario nel momento in cui è indetta la (nuova) procedura ad evidenza pubblica» (come nel caso di specie), «che per il caso in cui, all’inverso, la domanda di concordato segua temporalmente quella già presentata di partecipazione alla gara». Dell’avvenuta presentazione della domanda di concordato, ai sensi dell’art. 161 comma 6, l’operatore deve (prontamente) mettere a conoscenza la stazione appaltante, trattandosi di un’informazione rilevante, ancorché la domanda di concordato sia pubblicata nel registro delle imprese e sia quindi in linea di principio conoscibile. Qualora fosse omessa tale informazione valuterà la stazione appaltante l’incidenza di una condotta reticente, (ma) senza automatismi. I precetti affermati dalla Plenaria sono stati poi recepiti dalla giurisprudenza amministrativa. In proposito, segnalo la più recente sentenza Cons. Stato, V, n. 8715 del 6 ottobre 2023, che ha osservato come «il principio di diritto affermato nella sentenza dell’Adunanza Plenaria deve intendersi diritto vivente […] è stato poi positivizzato dal legislatore in sede di stesura del Nuovo Codice (d.lgs. n. 36/2023) […]. Ed invero, come del resto dedotto da parte appellante, le riferite statuizioni dell’Adunanza Plenaria hanno trovato ora esplicito riconoscimento normativo nell’ambito dell’art. 94, comma 5, lett. d) del nuovo Codice dei contratti pubblici, a mente del quale le Stazioni appaltanti possono escludere: “d) l’operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall’articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall’articolo 124 del presente codice. L’esclusione non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all’articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all’articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali». In sostanza, il Nuovo Codice degli Appalti che – si ribadisce – non ha riproposto il “vecchio” art. 110, comma 4, d.lgs. n. 50/’16, rimanda: - all’art. 95 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019; - all’art. 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L’art. 95 stabilisce: «1. Fermo quanto previsto nell'articolo 97, i contratti in corso di esecuzione, stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari. 2. Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio. 3. Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. 4. L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. 5. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale». L’art. 186-bis, comma 5, L.F., (nel testo vigente post modifiche di cui al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55) stabilisce poi che «l'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara: a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto». Come anticipato, la predetta norma ha subito una modifica sostanziale per effetto del D.L. n. 32/’19, il cui art. 2, comma 4, lett. b), n. 2-bis), ha ABROGATO la lett. b) del comma 5 dell’art. 186bis, che invece prevedeva anche la necessità per l’operatore che aveva avviato (prenotato) una procedura di concordato di avvalersi dei requisiti di un altro operatore (e cioè – recitava – “la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”). Tirando le fila del discorso, ai fini della partecipazione ad una gara pubblica da parte di un operatore che ha presentato domanda di concordato “in bianco” o “con riserva”, in ossequio all’evoluzione normativa anche comunitaria (confluita nel Nuovo Codice degli Appalti) e giurisprudenziale, risulta essere necessario produrre in gara: - la domanda di autorizzazione (indirizzata al tribunale, e, dopo il decreto di apertura, al giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato) alla partecipazione alla gara; - la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. Ovviamente, nel corso della gara, bisogna notiziare la Stazione appaltante di ogni “novità” in ordine alla procedura di concordato. Inoltre – per giurisprudenza pacifica – l’autorizzazione giudiziale alla partecipazione alla gara pubblica deve intervenire entro il momento dell’aggiudicazione della stessa, non occorrendo che in tale momento l’impresa, inclusa quella che ha presentato domanda di concordato in bianco o con riserva, sia anche già stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale. Quindi, la previsione del Disciplinare di gara, al punto 7, risulta certamente in conflitto con il Nuovo Codice degli appalti, nella parte in cui prevede il ricorso all’avvalimento in situazioni come quella che ci occupa. Tutto ciò premesso, si chiede pertanto di fornire – anche rivalutando quanto in precedenza affermato – una risposta al Quesito tenuto conto anche delle più recenti pronunce giurisprudenziali.
Ai fini di un riesame della risposta del 13/11/2024 13:12 al nostro Quesito n. #22 del 13/11/2024 12:01, si svolgono le seguenti osservazioni. Il Nuovo Codice degli Appalti (rispetto al d.lgs. n. 50/’16) non prevede più il richiamo all’art. 372, comma 4 del CCII, né ripropone la norma di cui all’art. 110, comma 4, del precedente Codice degli Appalti. Invero, per la partecipazione ad una procedura di evidenza, oggi il legislatore ha ritenuto che non è più necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto per l’azienda che ha avviato la fase prenotativa del concordato. Ciò è stato chiarito a più riprese dalla più recente giurisprudenza. In particolare, l’Adunanza Plenaria, 27 maggio 2021, n. 9, ha insegnato che la presentazione di una domanda di concordato “in bianco” o “con riserva” o “a funzione prenotativa” non può considerarsi causa di automatica di esclusione, né inibisce la partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici, atteso che «non si può ritenere che la presentazione di una tale domanda comporti per ciò solo la perdita dei requisiti generali di partecipazione – il cui eventuale successivo recupero in caso di buon esito della procedura non varrebbe neppure ad elidere una simile cesura, in ragione del noto principio di continuità sempre ribadito da questo Consiglio (Cons. St. AP n. 8/2012 e 8/2015) – ostando a tale ricostruzione, oltre che la lettera dell’art. 186 bis, la veduta e ribadita funzione prenotativa e protettiva dell’istituto del concordato con riserva che, come spiegato nella relazione ministeriale all’art. 372 del codice della crisi d’impresa, da strumento di tutela non può tradursi nel suo contrario, ossia in un ostacolo alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale in quanto proprio tale prospettiva postula che resti consentito, per quanto “vigilato”, l’accesso al mercato dei contratti pubblici». Questa conclusione, continua la citata sentenza, «che subordina la partecipazione alle procedure di gara al prudente apprezzamento del tribunale, vale sia per l’ipotesi che l’impresa abbia già assunto la qualità di debitore concordatario nel momento in cui è indetta la (nuova) procedura ad evidenza pubblica» (come nel caso di specie), «che per il caso in cui, all’inverso, la domanda di concordato segua temporalmente quella già presentata di partecipazione alla gara». Dell’avvenuta presentazione della domanda di concordato, ai sensi dell’art. 161 comma 6, l’operatore deve (prontamente) mettere a conoscenza la stazione appaltante, trattandosi di un’informazione rilevante, ancorché la domanda di concordato sia pubblicata nel registro delle imprese e sia quindi in linea di principio conoscibile. Qualora fosse omessa tale informazione valuterà la stazione appaltante l’incidenza di una condotta reticente, (ma) senza automatismi. I precetti affermati dalla Plenaria sono stati poi recepiti dalla giurisprudenza amministrativa. In proposito, segnalo la più recente sentenza Cons. Stato, V, n. 8715 del 6 ottobre 2023, che ha osservato come «il principio di diritto affermato nella sentenza dell’Adunanza Plenaria deve intendersi diritto vivente […] è stato poi positivizzato dal legislatore in sede di stesura del Nuovo Codice (d.lgs. n. 36/2023) […]. Ed invero, come del resto dedotto da parte appellante, le riferite statuizioni dell’Adunanza Plenaria hanno trovato ora esplicito riconoscimento normativo nell’ambito dell’art. 94, comma 5, lett. d) del nuovo Codice dei contratti pubblici, a mente del quale le Stazioni appaltanti possono escludere: “d) l’operatore economico che sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento per l’accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall’articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dall’articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall’articolo 124 del presente codice. L’esclusione non opera se, entro la data dell’aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all’articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267 del 1942 e all’articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali». In sostanza, il Nuovo Codice degli Appalti che – si ribadisce – non ha riproposto il “vecchio” art. 110, comma 4, d.lgs. n. 50/’16, rimanda: - all’art. 95 del Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza di cui al D.Lgs. 14/2019; - all’art. 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L’art. 95 stabilisce: «1. Fermo quanto previsto nell'articolo 97, i contratti in corso di esecuzione, stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari. 2. Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio. 3. Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. 4. L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. 5. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale». L’art. 186-bis, comma 5, L.F., (nel testo vigente post modifiche di cui al D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55) stabilisce poi che «l'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara: a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto». Come anticipato, la predetta norma ha subito una modifica sostanziale per effetto del D.L. n. 32/’19, il cui art. 2, comma 4, lett. b), n. 2-bis), ha ABROGATO la lett. b) del comma 5 dell’art. 186bis, che invece prevedeva anche la necessità per l’operatore che aveva avviato (prenotato) una procedura di concordato di avvalersi dei requisiti di un altro operatore (e cioè – recitava – “la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”). Tirando le fila del discorso, ai fini della partecipazione ad una gara pubblica da parte di un operatore che ha presentato domanda di concordato “in bianco” o “con riserva”, in ossequio all’evoluzione normativa anche comunitaria (confluita nel Nuovo Codice degli Appalti) e giurisprudenziale, risulta essere necessario produrre in gara: - la domanda di autorizzazione (indirizzata al tribunale, e, dopo il decreto di apertura, al giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato) alla partecipazione alla gara; - la relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto. Ovviamente, nel corso della gara, bisogna notiziare la Stazione appaltante di ogni “novità” in ordine alla procedura di concordato. Inoltre – per giurisprudenza pacifica – l’autorizzazione giudiziale alla partecipazione alla gara pubblica deve intervenire entro il momento dell’aggiudicazione della stessa, non occorrendo che in tale momento l’impresa, inclusa quella che ha presentato domanda di concordato in bianco o con riserva, sia anche già stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale. Quindi, la previsione del Disciplinare di gara, al punto 7, risulta certamente in conflitto con il Nuovo Codice degli appalti, nella parte in cui prevede il ricorso all’avvalimento in situazioni come quella che ci occupa. Tutto ciò premesso, si chiede pertanto di fornire – anche rivalutando quanto in precedenza affermato – una risposta al Quesito tenuto conto anche delle più recenti pronunce giurisprudenziali.
14/11/2024 16:59
Risposta
Con riferimento al richiamo della Adunanza Plenaria nr. 9 del 2021 richiamata, preme precisare che la presentazione di una domanda di concordato in “bianco” e con “riserva”, ai sensi dell’art. 161 c. 6, della L.F., non integra una causa di esclusione automatica dalle gare pubbliche, per perdita dei requisiti generali, essendo rimesso in primo luogo al Giudice Fallimentare, in sede di rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 186-bis comma 4 della L. F. e, al quale l’operatore che ha chiesto il concordato si deve tempestivamente rivolgere, fornendo all’uopo le informazioni necessarie, valutare la compatibilità della partecipazione alla procedura di affidamento, in funzione e nella prospettiva della continuità aziendale.
La partecipazione alle gare pubbliche è dal Legislatore, ai sensi dei commi 3 e 4, dell’art. 95 del Codice degli Appalti, considerata, a seguito del deposito della domanda di concordato anche in “bianco” o con “riserva”, come un atto che deve essere comunque autorizzato dal Tribunale, edacquisito il parere del Commissario giudiziale ove già nominato.
A tali fini, l’operatore che presenta domanda di concordato in “bianco o con “riserva” è tenuto a richiedere senza indugio l’autorizzazione, anche qualora sia già partecipante alla gara, e deve informare prontamente la Stazione Appaltante.
Alla luce di quanto sopra indicato, in sede di gara si rende necessario produrre preliminarmente la domanda di autorizzazione accompagnata dalla relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità del piano ove predisposto e la ragionevole capacità di adempimento, chiaramente in linea con quanto disposto dall’Adunanza Plenaria nr. 11 del 2021, la formale autorizzazione giudiziale del concordato deve intervenire entro il momento dell’aggiudicazione della gara (principio confermato, tra l’altro dall’art. 186-bis, comma 5, lettera a) della Legge Fallimentare).
Pertanto, alla luce dell’approfondimento giuridico effettuato e al fine di garantire la massima partecipazione e la prosecuzione dell’attività imprenditoriale attraverso la partecipazione alla procedura de quo, seppur nel rispetto degli adempimenti sopra descritti, nell’interesse della Stazione Appaltante, che conserva il compito di vigilare e valutare tutte le novità che dovessero riscontrarsi in ordine alla procedura di concordato durante la fase della gara, si accolgono le osservazioni presentate dall’operatore economico, nelle presenti controdeduzioni.
14/11/2024 11:32
Quesito #27
In riferimento alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio in oggetto siamo con la presente a richiederVi i seguenti dati e chiarimenti:
1. Nella tabella del personale attualmente impiegato per i servizi di raccolta rifiuti allegata alla documentazione di gara si fa riferimento alla retribuzione contrattuale aggiornata a tutto il 01/07/2024 ma non se ne trova riscontro dalle tabelle ufficiali pubblicate dal Ministero che si allegano alla presente. Il caso più evidente è il costo del personale 1B da voi riportato a 19.046,64 € mentre dalle tabelle ufficiali il costo di un addetto 1B è pari a € 32.175,52 che è minore di poco rispetto al valore di un 1A che voi riportate a 40.498,07 €. Questo porta ad una differenza annua di costo pari a 91.735,24 € che sicuramente non è trascurabile. Altra anomalia è il costo del livello 3B superiore al 4A, il livello 2A superiore al 3A.
2. In riferimento ad alcuni quesiti e secondo quanto previsto dal CSA, Titolo II, art. 30, secondo capoverso, lett. l), gli automezzi dovranno avere un’immatricolazione non inferiore ad un anno dalla data di avvio del servizio. Con questa frase si dice che i mezzi NON possono essere nuovi perché dovranno avere una immatricolazione superiore ad un anno dalla data di avvio del servizio. Si chiede conferma di questa prescrizione.
3. Il CSA prevede la gestione del Centro Comunale di Raccolta sito in Via Marangio Z.I.; Dal sopralluogo effettuato e dalle foto in allegato si evince che il centro di raccolta comunale ha bisogno di interventi strutturali molto importanti con degli investimenti considerevoli che non trovano riscontro nel quadro economico di progetto allegato alla documentazione di gara. Si chiede conferma che sarà l’amministrazione comunale a ripristinare completamente il centro di raccolta comunale per renderlo fruibile dagli utenti e dall’azienda.
In attesa di cortese riscontro, ringraziando per la collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.
1. Nella tabella del personale attualmente impiegato per i servizi di raccolta rifiuti allegata alla documentazione di gara si fa riferimento alla retribuzione contrattuale aggiornata a tutto il 01/07/2024 ma non se ne trova riscontro dalle tabelle ufficiali pubblicate dal Ministero che si allegano alla presente. Il caso più evidente è il costo del personale 1B da voi riportato a 19.046,64 € mentre dalle tabelle ufficiali il costo di un addetto 1B è pari a € 32.175,52 che è minore di poco rispetto al valore di un 1A che voi riportate a 40.498,07 €. Questo porta ad una differenza annua di costo pari a 91.735,24 € che sicuramente non è trascurabile. Altra anomalia è il costo del livello 3B superiore al 4A, il livello 2A superiore al 3A.
2. In riferimento ad alcuni quesiti e secondo quanto previsto dal CSA, Titolo II, art. 30, secondo capoverso, lett. l), gli automezzi dovranno avere un’immatricolazione non inferiore ad un anno dalla data di avvio del servizio. Con questa frase si dice che i mezzi NON possono essere nuovi perché dovranno avere una immatricolazione superiore ad un anno dalla data di avvio del servizio. Si chiede conferma di questa prescrizione.
3. Il CSA prevede la gestione del Centro Comunale di Raccolta sito in Via Marangio Z.I.; Dal sopralluogo effettuato e dalle foto in allegato si evince che il centro di raccolta comunale ha bisogno di interventi strutturali molto importanti con degli investimenti considerevoli che non trovano riscontro nel quadro economico di progetto allegato alla documentazione di gara. Si chiede conferma che sarà l’amministrazione comunale a ripristinare completamente il centro di raccolta comunale per renderlo fruibile dagli utenti e dall’azienda.
In attesa di cortese riscontro, ringraziando per la collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.
18/11/2024 08:34
Risposta
In riferimento alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio in oggetto siamo con la presente a richiederVi i seguenti dati e chiarimenti:
1. Per i dipendenti attualmente impiegati per le varie operazioni specifiche dell’appalto in oggetto, si chiede la funzione specifica degli stessi, la data di assunzione, eventuali indennità integrative o limitazioni, il tipo di patente posseduta e se in possesso di Carta di Qualificazione del Conducente in corso di validità.
2. Nella tabella del personale attualmente impiegato per i servizi di raccolta rifiuti allegata alla documentazione di gara si fa riferimento alla retribuzione contrattuale aggiornata a tutto il 01/07/2024 ma non se ne trova riscontro dalle tabelle ufficiali pubblicate dal Ministero. Il caso più evidente è il costo del personale 1B da voi riportato a 19.046,64 € mentre dalle tabelle ufficiali il costo di un addetto 1B è pari a € 32.175,52. Questo porta ad una differenza annua di costo pari a 91.735,24 € che sicuramente non è trascurabile.
3. le quantità mensili di rifiuti raccolti sul territorio comunale e presso il Centro di Raccolta comunale nell’anno 2023 e negli anni precedenti; suddivisi per tipologia (CER) e provenienza (se da raccolta o da CDR);
4. quantità, tipologia, volumetria e dislocazione sul territorio comunale dei contenitori attualmente adibiti alla raccolta dei rifiuti;
5. si chiede conferma che le attrezzature e forniture elencate nell’Allegato 2 siano da intendersi complessive per tutta la durata dell’appalto e cioè 3 anni. Questo anche per i sacchi da fornire alle utenze.
6. planimetria del territorio comunale in formato dwg o dxf;
7. copia del provvedimento autorizzativo del centro di raccolta comunale;
8. chiediamo di confermare che in sede di avvicendamento nella gestione del servizio, il nuovo affidatario non si tenuto a corrispondere al gestore uscente i conguagli spettanti (ad esempio a titolo di quote di ammortamento residuo) già quantificati ed approvati dall’Ente Territorialmente competente;
9. considerate le nuove disposizioni emanate da ARERA relativamente alle modalità di definizione del costo del servizio (delibera 443/2019) ai sensi del MTR il gestore è tenuto alla redazione del PEF per le parti di sua competenza (vedi art. 18.1 MTR). Si chiede conferma che l’affidatario sarà riconosciuto quale gestore del servizio e che gli compete la redazione del PEF annuale;
10. si chiedono i piani finanziari approvati e validati per gli anni 2022-2025 secondo le nuove disposizioni di ARERA completi della relazione di accompagnamento;
Quesito n. 1. Per i dipendenti attualmente impiegati per le varie operazioni specifiche dell’appalto in oggetto, si chiede la funzione specifica degli stessi, la data di assunzione, eventuali indennità integrative o limitazioni, il tipo di patente posseduta e se in possesso di Carta di Qualificazione del Conducente in corso di validità.
In risposta a tale quesito si specifica che in dati in possesso di questa Stazione Appaltante sono quelli indicati nell’allegato al Progetto ed in merito alle patenti possedute si rimanda ad altri chiarimenti esplicitati e pubblicati.
Quesito n. 2. Nella tabella del personale attualmente impiegato per i servizi di raccolta rifiuti allegata alla documentazione di gara si fa riferimento alla retribuzione contrattuale aggiornata a tutto il 01/07/2024 ma non se ne trova riscontro dalle tabelle ufficiali pubblicate dal Ministero. Il caso più evidente è il costo del personale 1B da voi riportato a 19.046,64 € mentre dalle tabelle ufficiali il costo di un addetto 1B è pari a € 32.175,52. Questo porta ad una differenza annua di costo pari a 91.735,24 € che sicuramente non è trascurabile.
In risposta a tale quesito si evidenzia che l’importo retributivo da Voi indicato per il livello 1B non si evince dalle Tabelle contenute dal CCNL Igiene Ambientale (Aziende Private e Municipalizzate) attualmente in vigore, infatti il costo mensile di un addetto de livello 1B è pari ad € 1.356,50 più le indennità integrative previste per legge.
Quesito n. 3. le quantità mensili di rifiuti raccolti sul territorio comunale e presso il Centro di Raccolta comunale nell’anno 2023 e negli anni precedenti; suddivisi per tipologia (CER) e provenienza (se da raccolta o da CDR).
In risposta a tale quesito si allega alla presente i relativi prospetti.
Quesito 4. quantità, tipologia, volumetria e dislocazione sul territorio comunale dei contenitori attualmente adibiti alla raccolta dei rifiuti.
In risposta a tale quesito, si precisa che il servizio di raccolta comunale è di tipo “porta a porta spinto” sia per utenze domestiche che per le utenze non domestiche come indicati negli elaborati progettuali, con un aumento annuo di utenze domestiche pari a circa 250 nuclei familiari. Pertanto, si confermano le tipologie e volumetrie come indicati negli elaborati tecnici e le attuali forniture di attrezzature.
Quesito n. 5. si chiede conferma che le attrezzature e forniture elencate nell’Allegato 2 siano da intendersi complessive per tutta la durata dell’appalto e cioè 3 anni. Questo anche per i sacchi da fornire alle utenze.
In risposta a tale quesito, le attrezzature e forniture elencate nell’Allegato 2, compresi i sacchi da fornire alle utenze, sono da intendersi complessive per tutta la durata dell’appalto pari ad anni 2, in quanto il rinovo dell’ulteriore anno è facoltà della Stazione Appaltante.
Quesito n. 6. planimetria del territorio comunale in formato dwg o dxf.
In risposta a tale quesito, si precisa che l’Ufficio non è in possesso della planimetria del territorio comunale nel formato da Voi richiesto.
Quesito n. 7. copia del provvedimento autorizzativo del centro di raccolta comunale.
In risposta a tale quesito, l’atto autorizzativo del CRC è a disposizione presso lo scrivente Ufficio e può essere visionato in qualunque momento.
Quesito n.8. chiediamo di confermare che in sede di avvicendamento nella gestione del servizio, il nuovo affidatario non si tenuto a corrispondere al gestore uscente i conguagli spettanti (ad esempio a titolo di quote di ammortamento residuo) già quantificati ed approvati dall’Ente Territorialmente competente.
In risposta a tale quesito, si conferma quanto da Voi chiesto.
Quesito n. 9. considerate le nuove disposizioni emanate da ARERA relativamente alle modalità di definizione del costo del servizio (delibera 443/2019) ai sensi del MTR il gestore è tenuto alla redazione del PEF per le parti di sua competenza (vedi art. 18.1 MTR). Si chiede conferma che l’affidatario sarà riconosciuto quale gestore del servizio e che gli compete la redazione del PEF annuale.
In risposta a tale quesito, si conferma che l’affidatario sarà riconosciuto quale gestore del servizio e che gli compete la redazione del PEF annuale per la parte relativa ai costi di gestione del servizio inerenti l’appalto di che trattasi, atteso che l’Amministrazione Comunale provvederà alla redazione del PEF complessivo da allegare al relativo Bilancio di Previsione Finanziario.
Quesito n. 10. si chiedono i piani finanziari approvati e validati per gli anni 2022-2025 secondo le nuove disposizioni di ARERA completi della relazione di accompagnamento;
In risposta a tale quesito, si precisa che la predetta documentazione da Voi richiesta poiché è molto copiosa è a disposizione presso lo scrivente Ufficio per la presa visione.
1. Per i dipendenti attualmente impiegati per le varie operazioni specifiche dell’appalto in oggetto, si chiede la funzione specifica degli stessi, la data di assunzione, eventuali indennità integrative o limitazioni, il tipo di patente posseduta e se in possesso di Carta di Qualificazione del Conducente in corso di validità.
2. Nella tabella del personale attualmente impiegato per i servizi di raccolta rifiuti allegata alla documentazione di gara si fa riferimento alla retribuzione contrattuale aggiornata a tutto il 01/07/2024 ma non se ne trova riscontro dalle tabelle ufficiali pubblicate dal Ministero. Il caso più evidente è il costo del personale 1B da voi riportato a 19.046,64 € mentre dalle tabelle ufficiali il costo di un addetto 1B è pari a € 32.175,52. Questo porta ad una differenza annua di costo pari a 91.735,24 € che sicuramente non è trascurabile.
3. le quantità mensili di rifiuti raccolti sul territorio comunale e presso il Centro di Raccolta comunale nell’anno 2023 e negli anni precedenti; suddivisi per tipologia (CER) e provenienza (se da raccolta o da CDR);
4. quantità, tipologia, volumetria e dislocazione sul territorio comunale dei contenitori attualmente adibiti alla raccolta dei rifiuti;
5. si chiede conferma che le attrezzature e forniture elencate nell’Allegato 2 siano da intendersi complessive per tutta la durata dell’appalto e cioè 3 anni. Questo anche per i sacchi da fornire alle utenze.
6. planimetria del territorio comunale in formato dwg o dxf;
7. copia del provvedimento autorizzativo del centro di raccolta comunale;
8. chiediamo di confermare che in sede di avvicendamento nella gestione del servizio, il nuovo affidatario non si tenuto a corrispondere al gestore uscente i conguagli spettanti (ad esempio a titolo di quote di ammortamento residuo) già quantificati ed approvati dall’Ente Territorialmente competente;
9. considerate le nuove disposizioni emanate da ARERA relativamente alle modalità di definizione del costo del servizio (delibera 443/2019) ai sensi del MTR il gestore è tenuto alla redazione del PEF per le parti di sua competenza (vedi art. 18.1 MTR). Si chiede conferma che l’affidatario sarà riconosciuto quale gestore del servizio e che gli compete la redazione del PEF annuale;
10. si chiedono i piani finanziari approvati e validati per gli anni 2022-2025 secondo le nuove disposizioni di ARERA completi della relazione di accompagnamento;
Quesito n. 1. Per i dipendenti attualmente impiegati per le varie operazioni specifiche dell’appalto in oggetto, si chiede la funzione specifica degli stessi, la data di assunzione, eventuali indennità integrative o limitazioni, il tipo di patente posseduta e se in possesso di Carta di Qualificazione del Conducente in corso di validità.
In risposta a tale quesito si specifica che in dati in possesso di questa Stazione Appaltante sono quelli indicati nell’allegato al Progetto ed in merito alle patenti possedute si rimanda ad altri chiarimenti esplicitati e pubblicati.
Quesito n. 2. Nella tabella del personale attualmente impiegato per i servizi di raccolta rifiuti allegata alla documentazione di gara si fa riferimento alla retribuzione contrattuale aggiornata a tutto il 01/07/2024 ma non se ne trova riscontro dalle tabelle ufficiali pubblicate dal Ministero. Il caso più evidente è il costo del personale 1B da voi riportato a 19.046,64 € mentre dalle tabelle ufficiali il costo di un addetto 1B è pari a € 32.175,52. Questo porta ad una differenza annua di costo pari a 91.735,24 € che sicuramente non è trascurabile.
In risposta a tale quesito si evidenzia che l’importo retributivo da Voi indicato per il livello 1B non si evince dalle Tabelle contenute dal CCNL Igiene Ambientale (Aziende Private e Municipalizzate) attualmente in vigore, infatti il costo mensile di un addetto de livello 1B è pari ad € 1.356,50 più le indennità integrative previste per legge.
Quesito n. 3. le quantità mensili di rifiuti raccolti sul territorio comunale e presso il Centro di Raccolta comunale nell’anno 2023 e negli anni precedenti; suddivisi per tipologia (CER) e provenienza (se da raccolta o da CDR).
In risposta a tale quesito si allega alla presente i relativi prospetti.
Quesito 4. quantità, tipologia, volumetria e dislocazione sul territorio comunale dei contenitori attualmente adibiti alla raccolta dei rifiuti.
In risposta a tale quesito, si precisa che il servizio di raccolta comunale è di tipo “porta a porta spinto” sia per utenze domestiche che per le utenze non domestiche come indicati negli elaborati progettuali, con un aumento annuo di utenze domestiche pari a circa 250 nuclei familiari. Pertanto, si confermano le tipologie e volumetrie come indicati negli elaborati tecnici e le attuali forniture di attrezzature.
Quesito n. 5. si chiede conferma che le attrezzature e forniture elencate nell’Allegato 2 siano da intendersi complessive per tutta la durata dell’appalto e cioè 3 anni. Questo anche per i sacchi da fornire alle utenze.
In risposta a tale quesito, le attrezzature e forniture elencate nell’Allegato 2, compresi i sacchi da fornire alle utenze, sono da intendersi complessive per tutta la durata dell’appalto pari ad anni 2, in quanto il rinovo dell’ulteriore anno è facoltà della Stazione Appaltante.
Quesito n. 6. planimetria del territorio comunale in formato dwg o dxf.
In risposta a tale quesito, si precisa che l’Ufficio non è in possesso della planimetria del territorio comunale nel formato da Voi richiesto.
Quesito n. 7. copia del provvedimento autorizzativo del centro di raccolta comunale.
In risposta a tale quesito, l’atto autorizzativo del CRC è a disposizione presso lo scrivente Ufficio e può essere visionato in qualunque momento.
Quesito n.8. chiediamo di confermare che in sede di avvicendamento nella gestione del servizio, il nuovo affidatario non si tenuto a corrispondere al gestore uscente i conguagli spettanti (ad esempio a titolo di quote di ammortamento residuo) già quantificati ed approvati dall’Ente Territorialmente competente.
In risposta a tale quesito, si conferma quanto da Voi chiesto.
Quesito n. 9. considerate le nuove disposizioni emanate da ARERA relativamente alle modalità di definizione del costo del servizio (delibera 443/2019) ai sensi del MTR il gestore è tenuto alla redazione del PEF per le parti di sua competenza (vedi art. 18.1 MTR). Si chiede conferma che l’affidatario sarà riconosciuto quale gestore del servizio e che gli compete la redazione del PEF annuale.
In risposta a tale quesito, si conferma che l’affidatario sarà riconosciuto quale gestore del servizio e che gli compete la redazione del PEF annuale per la parte relativa ai costi di gestione del servizio inerenti l’appalto di che trattasi, atteso che l’Amministrazione Comunale provvederà alla redazione del PEF complessivo da allegare al relativo Bilancio di Previsione Finanziario.
Quesito n. 10. si chiedono i piani finanziari approvati e validati per gli anni 2022-2025 secondo le nuove disposizioni di ARERA completi della relazione di accompagnamento;
In risposta a tale quesito, si precisa che la predetta documentazione da Voi richiesta poiché è molto copiosa è a disposizione presso lo scrivente Ufficio per la presa visione.
14/11/2024 11:45
Quesito #28
RICHIESTA DOCUMENTAZIONE
Al fine di poter predisporre il progetto di sistemazione del Centro Comunale di Raccolta si chiede di ottenere la planimetria generale dello stesso, gli atti di progetto e le autorizzazioni (edilizia, elettrico, AUA, ecc.).
Distinti saluti
Al fine di poter predisporre il progetto di sistemazione del Centro Comunale di Raccolta si chiede di ottenere la planimetria generale dello stesso, gli atti di progetto e le autorizzazioni (edilizia, elettrico, AUA, ecc.).
Distinti saluti
14/11/2024 17:05
Risposta
In riferimento al presente quesito, si precisa che la documentazione relativa alla planimetria, atti di progetto, etc. è a disposizione dell'Ufficio