Proposta di aggiudicazione
Gara #177
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2024/2029Informazioni appalto
07/05/2024
Aperta
Servizi
€ 75.000,00
SIODAMBRO FRANCESCO
Categorie merceologiche
666 - Servizi di tesoreria
Lotti
Proposta di aggiudicazione
1
B18BABBA5B
Qualità prezzo
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE 2024/2029
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE PERIODO 01/07/2024-30/06/2029
€ 75.000,00
€ 9.000,00
€ 0,00
Seggio di gara
1087
06/05/2024
|
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151.43 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Siodambro | Francesco | RUP |
Commissione valutatrice
1087
06/05/2024
|
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151.43 kB |
| Cognome | Nome | Ruolo |
|---|---|---|
| Siodambro | Francesco | RUP |
Scadenze
31/05/2024 13:00
21/06/2024 12:00
24/06/2024 10:30
Avvisi pubblici
Allegati
|
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10.28 MB | |
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63.50 kB | |
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313.34 kB | |
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Disciplinare SHA-256: 86abeaa8cf0ad71b5196e610b57b637746e65b24dee1b2a0b57f29ae05244529 07/05/2024 10:54 |
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Chiarimenti
30/05/2024 13:23
Quesito #1
Buongiorno,
si trasmette, in allegato, richiesta di proroga dei termini.
Auspicando un favorevole esito, porgiamo distinti saluti.
UniCredit S.p.A.
si trasmette, in allegato, richiesta di proroga dei termini.
Auspicando un favorevole esito, porgiamo distinti saluti.
UniCredit S.p.A.
03/06/2024 12:52
Risposta
Vista la presente richiesta, si comunica la proroga dei termini di presentazione delle offerte al 21/06/2024, ore 12:00.
Il Responsabile del Procedimento.
Francesco SIODAMBRO
Il Responsabile del Procedimento.
Francesco SIODAMBRO
31/05/2024 12:14
Quesito #2
Buongiorno,
si allegano nostri quesiti e documento standard DPA di cui al quesito n.6.
Grazie
UniCredit S.p.A.
si allegano nostri quesiti e documento standard DPA di cui al quesito n.6.
Grazie
UniCredit S.p.A.
10/06/2024 13:23
Risposta
1. Vogliate confermare che le risposte da VV.SS. fornite ai quesiti/chiarimenti che perverranno, saranno integrate/recepite nel testo della convenzione.
Le risposte fornite consentono di chiarire in merito ai punti richiamati; sarà cura dell’Ente, a seguito dell’aggiudicazione, procedere con la verifica e l’articolazione della convenzione, che al momento presenta solo indicazioni di massima, che saranno riprese articolo per articolo con l’operatore che si aggiudicherà il servizio di tesoreria comunale per il prossimo quinquennio.
2. Con riferimento all’Art.2 commi 2 e 3 del capitolato, atteso che il D. Lgs. 36/2023 all’art. 120 comma 11 prevede che la proroga tecnica è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e tenuto conto delle tempistiche di durata massima delle procedure di cui all'allegato I.3 al D.Lgs 36/23, si chiede conferma che:
· la durata massima della proroga tecnica alle stesse condizioni offerte in sede di gara, e pertanto fisse ed invariabili, avrà durata massima sino a 6 mesi, fermo restando che il tesoriere non potrà interrompere un servizio di pubblica utilità.
· per eventuali periodi di proroga tecnica che si rendessero necessari oltre i sei mesi, le
condizioni verranno concordate nuovamente.
3. Art. 3 comma 2 del capitolato, atteso quanto indicato nel precedente comma 1 si chiede conferma se trattasi di refuso.
L’art. 2 del CAPITOLATO D’ONERI oltre che chiarire i termini di durata contrattuale, garantisce la continuità del servizio di tesoreria oltre la scadenza nelle more di espletamento della gara ovvero in caso di gara andata deserta alle stesse condizioni del contratto originario e fino a nuova aggiudicazione. La durata della convenzione può essere prorogata per il massimo di sei mesi alle medesime condizioni della convenzione in essere alla scadenza, termine entro il quale è auspicabile l’individuazione del contraente del servizio. Per i periodi di proroga oltre i sei mesi ma entro i nove mesi, le condizioni saranno mantenute comunque le stesse.
4. Con riferimento all’oggetto del servizio, considerato che, a seguito della pubblicazione sulla GU n. 301 del 24/12/2019 della legge di conversione del decreto 124/2019 (cosiddetto DL Fiscale), il cui art. 57 comma 2-quater abroga i commi 1 e 3 dell’art. 216 e comma 2 art. 226 lettera a) del Dlgs 267/2000 relativi ai controlli sugli stanziamenti di bilancio da parte del Tesoriere, a decorrere dall’esercizio finanziario 2020, il Tesoriere non attuerà più controlli sugli stanziamenti di bilancio e conseguentemente non sarà più necessaria da parte di codesto Spett.le Ente la consegna della relativa documentazione (bilanci di previsione, delibere di variazione, elenchi residui), si chiede conferma che le previsioni contrattuali in contrasto con quanto sopra (a titolo esemplificativo e non esaustivo la verifica del rispetto degli stanziamenti e la trasmissione da parte dell’Ente della relativa documentazione) siano da considerarsi superate. Pertanto, saranno da stralciare i seguenti punti dello schema di convenzione: Art. 7 comma 3 ultimi due capoversi;
Lo schema di convenzione costituisce, al momento, una bozza la cui verifica sarà a totale responsabilità dell’Ente a seguito dell’individuazione dell’operatore che si aggiudicherà il servizio di tesoreria comunale.
5. Circa i crediti di firma, non essendo stato indicato il loro rilascio in modo esplicito nello schema di convenzione, ci confermate che:
i. la concessione non rappresenta un obbligo per il Tesoriere che ne valuterà, tempo per tempo, in piena autonomia e discrezionalità l’eventuale rilascio – fermo che l’attivazione di tali garanzie è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di cassa concessa ai sensi dell’articolo 222 del TUEL – in ogni caso potranno essere rilasciati impegni di firma di natura commerciale o anche finanziaria ma limitata alle seguenti fattispecie: garanzia dell’ obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell’ Ente, escluse fidejussioni in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati. E’ parimenti esclusa la possibilità di rilasciare garanzie per conto dell’Ente ma nell’interesse di enti e società partecipate dallo stesso.
ii. Le fideiussioni rilasciate dal Tesoriere avranno durata pari a quella dei contratti derivati (Ordinativi di Fornitura) stipulati dagli Enti contraenti. Nel caso la durata dell’impegno di firma ecceda quella della Convenzione di Tesoreria, il Comune si impegnerà, nella manleva sottoscritta all’atto del rilascio della fidejussione, a far subentrare nel rilascio della garanzia il Tesoriere entrante.
Relativamente ai “crediti di firma” lo schema di convenzione non indica alcun riferimento all’eventuale rilascio poiché la fattispecie sarà considerata soltanto qualora ne dovessero sussistere i presupposti, nel rispetto della normativa di legge e del regolamento di contabilità dell’ente.
6. Con riferimento all’art. 23 comma 3 della Convenzione in cui il Tesoriere viene nominato Responsabile del trattamento dei dati personali, si chiede conferma (in caso di eventuale assegnazione del servizio) che l'Ente sarà disponibile a sottoscrivere il modello Data Processing Agreement (DPA) e le relative misure di sicurezza (che Vi rimettiamo separatamente) e che formeranno parte integrante della Convenzione di Tesoreria.
Con la sottoscrizione del contratto il Tesoriere, accertata la sua capacità di assicurare di essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR”). Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Ente, in qualità di Titolare del trattamento, che saranno riportati in apposito allegato al Contratto di cui faranno parte integrante e sostanziale, con denominazione "Contratto speciale sulla protezione dei dati personali", nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
Il Tesoriere è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente affidamento esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.
7. Con riferimento al contenuto dell’art.2 comma 1 della Convenzione ci confermate:
a) che il possesso di uno sportello e/o l’impegno ad attivarne uno all’interno del territorio comunale entro 60 giorni è un requisito a pena di esclusione?
b) che l’eventuale successivo spostamento dello sportello di tesoreria (condiviso e accettato dall’ente) durante lo svolgimento del servizio, è ammesso entro un raggio di 15 km dal territorio
comunale?
Con riferimento all’art. 2 comma 1 della Convenzione, chiarisce che il servizio di tesoreria dovrà essere svolto dal Tesoriere presso i propri locali, nei giorni e negli orari di apertura dei propri sportelli. Il tesoriere dovrà avere una filiale, un’agenzia o sportello operante sul territorio Comunale o attrezzarsi all’apertura entro il termine di 60 gg dall’avvenuta aggiudicazione del servizio e che il servizio potrà essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con l’Ente e non distante per più di 15 Km dal territorio comunale.
8. Con riferimento all’ Art. 8 del disciplinare di Gara sub 2b “Criterio di valutazione dell’offerta tecnica” vogliate chiarire/confermare i motivi dell’attribuzione di un punteggio per la “Presenza di uno sportello operativo sul territorio comunale”, elemento che, invece, è requisito di ammissione alla partecipazione.
La presenza di uno sportello già operativo sul territorio comunale è elemento oggetto di valutazione.
9. Con riferimento al punto 5 Requisiti di capacità tecnico-organizzativa e) del Disciplinare relativo alla comprova “possedere tutte le procedure necessarie per la predisposizione, attivazione e gestione degli ordinativi (mandati e reversali) informatici (OPI) e allo scambio di ogni informazione e documento con firma digitale secondo le normative vigenti in materia di documento elettronico cosi come da Circolare n. 64 del 15 gennaio 2014 e suoi allegati” si chiede conferma che lo stesso possa essere soddisfatto indicando la credenziale applicativa di UniCredit abilitata e operativa per l’ambiente di PRODUZIONE di SIOPE +.
Tra i requisiti di capacità tecnico-organizzativa, l’operatore deve comprovare di possedere tutte le procedure necessarie per la predisposizione, attivazione e gestione degli ordinativi (mandati e reversali) informatici (OPI) e allo scambio di ogni informazione e documento con firma digitale secondo le normative vigenti in materia di documento elettronico cosi come da Circolare n. 64 del 15 gennaio 2014 e suoi allegati”. Spetta all’operatore economico, in sede di predisposizione della documentazione di gara, dimostrare il possesso del requisito secondo le modalità che saranno oggetto di successiva valutazione da parte della commissione di gara.
10. In riferimento alla gestione informatizzata del servizio si chiede conferma che per la trasmissione degli ordinativi in formato OPI e con l’utilizzo del sistema SIOPE+ il cassiere è tenuto ad assicurare unicamente il collegamento nella tratta Bankit/Tesoriere e che resta invece a carico dell’Ente il collegamento nella tratta Ente/Bankit nonchè la conservazione documentale mediante conservatore abilitato dei file dei dati relativi agli ordinativi di riscossione/pagamento trasmessi e dei relativi esiti.
Si confermano positivamente le richieste proposte.
Le risposte fornite consentono di chiarire in merito ai punti richiamati; sarà cura dell’Ente, a seguito dell’aggiudicazione, procedere con la verifica e l’articolazione della convenzione, che al momento presenta solo indicazioni di massima, che saranno riprese articolo per articolo con l’operatore che si aggiudicherà il servizio di tesoreria comunale per il prossimo quinquennio.
2. Con riferimento all’Art.2 commi 2 e 3 del capitolato, atteso che il D. Lgs. 36/2023 all’art. 120 comma 11 prevede che la proroga tecnica è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente e tenuto conto delle tempistiche di durata massima delle procedure di cui all'allegato I.3 al D.Lgs 36/23, si chiede conferma che:
· la durata massima della proroga tecnica alle stesse condizioni offerte in sede di gara, e pertanto fisse ed invariabili, avrà durata massima sino a 6 mesi, fermo restando che il tesoriere non potrà interrompere un servizio di pubblica utilità.
· per eventuali periodi di proroga tecnica che si rendessero necessari oltre i sei mesi, le
condizioni verranno concordate nuovamente.
3. Art. 3 comma 2 del capitolato, atteso quanto indicato nel precedente comma 1 si chiede conferma se trattasi di refuso.
L’art. 2 del CAPITOLATO D’ONERI oltre che chiarire i termini di durata contrattuale, garantisce la continuità del servizio di tesoreria oltre la scadenza nelle more di espletamento della gara ovvero in caso di gara andata deserta alle stesse condizioni del contratto originario e fino a nuova aggiudicazione. La durata della convenzione può essere prorogata per il massimo di sei mesi alle medesime condizioni della convenzione in essere alla scadenza, termine entro il quale è auspicabile l’individuazione del contraente del servizio. Per i periodi di proroga oltre i sei mesi ma entro i nove mesi, le condizioni saranno mantenute comunque le stesse.
4. Con riferimento all’oggetto del servizio, considerato che, a seguito della pubblicazione sulla GU n. 301 del 24/12/2019 della legge di conversione del decreto 124/2019 (cosiddetto DL Fiscale), il cui art. 57 comma 2-quater abroga i commi 1 e 3 dell’art. 216 e comma 2 art. 226 lettera a) del Dlgs 267/2000 relativi ai controlli sugli stanziamenti di bilancio da parte del Tesoriere, a decorrere dall’esercizio finanziario 2020, il Tesoriere non attuerà più controlli sugli stanziamenti di bilancio e conseguentemente non sarà più necessaria da parte di codesto Spett.le Ente la consegna della relativa documentazione (bilanci di previsione, delibere di variazione, elenchi residui), si chiede conferma che le previsioni contrattuali in contrasto con quanto sopra (a titolo esemplificativo e non esaustivo la verifica del rispetto degli stanziamenti e la trasmissione da parte dell’Ente della relativa documentazione) siano da considerarsi superate. Pertanto, saranno da stralciare i seguenti punti dello schema di convenzione: Art. 7 comma 3 ultimi due capoversi;
Lo schema di convenzione costituisce, al momento, una bozza la cui verifica sarà a totale responsabilità dell’Ente a seguito dell’individuazione dell’operatore che si aggiudicherà il servizio di tesoreria comunale.
5. Circa i crediti di firma, non essendo stato indicato il loro rilascio in modo esplicito nello schema di convenzione, ci confermate che:
i. la concessione non rappresenta un obbligo per il Tesoriere che ne valuterà, tempo per tempo, in piena autonomia e discrezionalità l’eventuale rilascio – fermo che l’attivazione di tali garanzie è correlata all’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’anticipazione di cassa concessa ai sensi dell’articolo 222 del TUEL – in ogni caso potranno essere rilasciati impegni di firma di natura commerciale o anche finanziaria ma limitata alle seguenti fattispecie: garanzia dell’ obbligo di corresponsione di un corrispettivo di pagamento che sia un fitto o una prestazione/fornitura di beni/servizi o anche la potenziale manifestazione finanziaria di un danno da inadempimento contrattuale da parte dell’ Ente, escluse fidejussioni in favore di Banche/Istituti finanziari a garanzia di finanziamenti dagli stessi erogati. E’ parimenti esclusa la possibilità di rilasciare garanzie per conto dell’Ente ma nell’interesse di enti e società partecipate dallo stesso.
ii. Le fideiussioni rilasciate dal Tesoriere avranno durata pari a quella dei contratti derivati (Ordinativi di Fornitura) stipulati dagli Enti contraenti. Nel caso la durata dell’impegno di firma ecceda quella della Convenzione di Tesoreria, il Comune si impegnerà, nella manleva sottoscritta all’atto del rilascio della fidejussione, a far subentrare nel rilascio della garanzia il Tesoriere entrante.
Relativamente ai “crediti di firma” lo schema di convenzione non indica alcun riferimento all’eventuale rilascio poiché la fattispecie sarà considerata soltanto qualora ne dovessero sussistere i presupposti, nel rispetto della normativa di legge e del regolamento di contabilità dell’ente.
6. Con riferimento all’art. 23 comma 3 della Convenzione in cui il Tesoriere viene nominato Responsabile del trattamento dei dati personali, si chiede conferma (in caso di eventuale assegnazione del servizio) che l'Ente sarà disponibile a sottoscrivere il modello Data Processing Agreement (DPA) e le relative misure di sicurezza (che Vi rimettiamo separatamente) e che formeranno parte integrante della Convenzione di Tesoreria.
Con la sottoscrizione del contratto il Tesoriere, accertata la sua capacità di assicurare di essere in grado di dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, è altresì designato Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche il "Regolamento UE" o "GDPR”). Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Ente, in qualità di Titolare del trattamento, che saranno riportati in apposito allegato al Contratto di cui faranno parte integrante e sostanziale, con denominazione "Contratto speciale sulla protezione dei dati personali", nonché in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale) e alle eventuali ulteriori istruzioni che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
Il Tesoriere è autorizzato al trattamento dei dati personali di cui al presente affidamento esclusivamente per le finalità ivi indicate, pertanto eventuali trattamenti, comunicazioni, cessioni di dati personali per finalità diverse dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal Titolare.
7. Con riferimento al contenuto dell’art.2 comma 1 della Convenzione ci confermate:
a) che il possesso di uno sportello e/o l’impegno ad attivarne uno all’interno del territorio comunale entro 60 giorni è un requisito a pena di esclusione?
b) che l’eventuale successivo spostamento dello sportello di tesoreria (condiviso e accettato dall’ente) durante lo svolgimento del servizio, è ammesso entro un raggio di 15 km dal territorio
comunale?
Con riferimento all’art. 2 comma 1 della Convenzione, chiarisce che il servizio di tesoreria dovrà essere svolto dal Tesoriere presso i propri locali, nei giorni e negli orari di apertura dei propri sportelli. Il tesoriere dovrà avere una filiale, un’agenzia o sportello operante sul territorio Comunale o attrezzarsi all’apertura entro il termine di 60 gg dall’avvenuta aggiudicazione del servizio e che il servizio potrà essere dislocato in altro luogo solo previo specifico accordo con l’Ente e non distante per più di 15 Km dal territorio comunale.
8. Con riferimento all’ Art. 8 del disciplinare di Gara sub 2b “Criterio di valutazione dell’offerta tecnica” vogliate chiarire/confermare i motivi dell’attribuzione di un punteggio per la “Presenza di uno sportello operativo sul territorio comunale”, elemento che, invece, è requisito di ammissione alla partecipazione.
La presenza di uno sportello già operativo sul territorio comunale è elemento oggetto di valutazione.
9. Con riferimento al punto 5 Requisiti di capacità tecnico-organizzativa e) del Disciplinare relativo alla comprova “possedere tutte le procedure necessarie per la predisposizione, attivazione e gestione degli ordinativi (mandati e reversali) informatici (OPI) e allo scambio di ogni informazione e documento con firma digitale secondo le normative vigenti in materia di documento elettronico cosi come da Circolare n. 64 del 15 gennaio 2014 e suoi allegati” si chiede conferma che lo stesso possa essere soddisfatto indicando la credenziale applicativa di UniCredit abilitata e operativa per l’ambiente di PRODUZIONE di SIOPE +.
Tra i requisiti di capacità tecnico-organizzativa, l’operatore deve comprovare di possedere tutte le procedure necessarie per la predisposizione, attivazione e gestione degli ordinativi (mandati e reversali) informatici (OPI) e allo scambio di ogni informazione e documento con firma digitale secondo le normative vigenti in materia di documento elettronico cosi come da Circolare n. 64 del 15 gennaio 2014 e suoi allegati”. Spetta all’operatore economico, in sede di predisposizione della documentazione di gara, dimostrare il possesso del requisito secondo le modalità che saranno oggetto di successiva valutazione da parte della commissione di gara.
10. In riferimento alla gestione informatizzata del servizio si chiede conferma che per la trasmissione degli ordinativi in formato OPI e con l’utilizzo del sistema SIOPE+ il cassiere è tenuto ad assicurare unicamente il collegamento nella tratta Bankit/Tesoriere e che resta invece a carico dell’Ente il collegamento nella tratta Ente/Bankit nonchè la conservazione documentale mediante conservatore abilitato dei file dei dati relativi agli ordinativi di riscossione/pagamento trasmessi e dei relativi esiti.
Si confermano positivamente le richieste proposte.